CCNL Tessili P.I. - Confartigianato
Categoria Retributiva: Tessili e abbigliamento P.I. - Confartigianato
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 22/07/1998 - Decorrenza: 01/07/1995 - Scadenza: 30/06/1999
Panoramica del Contratto
Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda.
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Cna Federmoda
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Ceramica
Cna Produzione
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Moda
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Confartigianato Chimica
Gomma
Plastica e Vetro
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Cna Artistico e tradizionale
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Cna Sarti
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria
Cna Aspel
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria
Uilta Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento
Filtea
Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento
Cna Anpec
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle Cuoio Calzature
Filta
Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento
Confartigianato Ctna Aip
Associazione Pellicceria
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1463,59 € | 1463,59 € |
| 2 | 1738,26 € | 1738,26 € |
| 2 bis | 1784,82 € | 1784,82 € |
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Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.
Nel caso d'introduzione di una distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Lavoro straordinario
È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.
Maggiorazioni: Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto, maggiorata delle sottoindicate percentuali:
lavoro straordinario diurno:
- prime 5 ore settimanali 35%
- ore successive 45%
- lavoro straordinario notturno 56%
- lavoro straordinario festivo diurno 61%
- lavoro straordinario festivo notturno 66%
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva, per i cottimisti, del guadagno di cottimo e per gli operai addetti a lavoro a squadre, dell'1,38% in quanto applicabile.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né tra loro, né con quelle per lavoro ordinario notturno, domenicale e festivo, e la maggiore assorbe la minore.
Impiegati di 7° livello e quadri (non assoggettabili alle limitazioni dell'orario del lavoro): il lavoro normalmente eccedente l'orario ordinario contrattuale prestato con continuità, sarà retribuito con una maggiorazione sullo stipendio della categoria.
Ferie (Operai Tessile/Moda)
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
Per la determinazione della retribuzione delle ferie, gli "elementi aggiuntivi stabiliti a livello aziendale" si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate:
- sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio (nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto)
- congedo matrimoniale,
- permessi retribuiti
- assenze giustificate,
- assenza per gravidanza e puerperio
- sospensioni /riduzioni dal lavoro con ricorso alla CIG fino a due settimane di cassa nell'arco del mese.
Mensilità Aggiuntive (Intermedi)
La liquidazione della 13a mensilità sarà effettuata in occasione delle ricorrenze natalizie nella misura annua di 1 mensilità della retribuzione di fatto.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12simi della 13a mensilità per quanti sono i mesi d'anzianità di servizio nell'azienda.
La frazione di mese non inferiore a 2 settimane verrà considerata come mese intero.
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