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CCNL Tessili P.I. - Confartigianato

Categoria Retributiva: Tessili e abbigliamento P.I. - Confartigianato

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 22/07/1998 - Decorrenza: 01/07/1995 - Scadenza: 30/06/1999

Panoramica del Contratto

Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda.

Parti Stipulanti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Cna Federmoda

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Ceramica

Cna Produzione

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Moda

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Confartigianato Chimica

Gomma

Plastica e Vetro

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Cna Artistico e tradizionale

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Cna Sarti

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria

Cna Aspel

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria

Uilta Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento

Filtea

Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento

Cna Anpec

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle Cuoio Calzature

Filta

Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento

Confartigianato Ctna Aip

Associazione Pellicceria

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
11463,59 €1463,59 €
21738,26 €1738,26 €
2 bis1784,82 €1784,82 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.

L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.

Nel caso d'introduzione di una distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.

Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.

Lavoro straordinario

È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.

Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.

Maggiorazioni: Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto, maggiorata delle sottoindicate percentuali:

lavoro straordinario diurno:
- prime 5 ore settimanali                        35%
- ore successive                                    45%

- lavoro straordinario notturno              56%

- lavoro straordinario festivo diurno       61%

- lavoro straordinario festivo notturno     66%

Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva, per i cottimisti, del guadagno di cottimo e per gli operai addetti a lavoro a squadre, dell'1,38% in quanto applicabile.

Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né tra loro, né con quelle per lavoro ordinario notturno, domenicale e festivo, e la maggiore assorbe la minore.

Impiegati di 7° livello e quadri (non assoggettabili alle limitazioni dell'orario del lavoro): il lavoro normalmente eccedente l'orario ordinario contrattuale prestato con continuità, sarà retribuito con una maggiorazione sullo stipendio della categoria.

Ferie (Operai)

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale.

Ogni periodo settimanale in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.

All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 2 settimane.

Mensilità Aggiuntive (Operai)

La liquidazione della 13a mensilità sarà effettuata in occasione delle ricorrenze natalizie nella misura annua di 1 mensilità della retribuzione di fatto.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12simi della 13a mensilità per quanti sono i mesi d'anzianità di servizio nell'azienda.

La frazione di mese non inferiore a 2 settimane verrà considerata come mese intero.

Agli effetti della liquidazione della 13a mensilità verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito di previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, ad esclusione di quanto di competenza degli istituti assicurativi e previdenziali.

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