CCNL Chimici e ceramiche fino a 49 dipendenti
Categoria Retributiva: Chimica fino a 49 dipendenti
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 10/06/2015 - Decorrenza: 10/06/2015 - Scadenza: 31/03/2017
Panoramica del Contratto
Imprese industriali fino a 49 dipendenti dei settori chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali elettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti;
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Cna Federmoda
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Ceramica
Cna Produzione
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Moda
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Confartigianato Chimica
Gomma
Plastica e Vetro
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Cna Artistico e tradizionale
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Confartigianato Imprese
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 1629,55 € | 1629,55 € |
| B | 1758,15 € | 1758,15 € |
| C | 1943,38 € | 1943,38 € |
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Orario di lavoro
- Lavoratori giornalieri/ turnisti 2x5 e 2x6 e Lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6: la durata media settimanale dell'orario normale è fissata in 37 ore e 30 minuti.
- Lavoratori addetti ai turni 3x7 e 2x7: 40 ore settimanali, raggiungibili anche come media sui cicli plurisettimanali.
- Turnisti 6x6: l’orario settimanale sarà non inferiore a 36 ore settimanali.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario settimanale medio e l'orario di legge, ad eccezione del superamento dell'orario normale di fatto aziendale come conseguenza dell'utilizzo della flessibilità.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata dell'orario di lavoro stabilita dalle norme di legge.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
- da oltre l'orario medio settimanale a 38,5 ore settimanali: nessuna maggiorazione
- da oltre 38,5 a 48 settimanali: 10%
- oltre 48 ore settimanali: 30%
- Lavoro festivo oltre la 48a ora: 70%
- Lavoro notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) oltre la 48a ora:
- prima ora: 60%%
- ore successive: 75%
Ferie
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
Lavoratori con anzianità di servizio:
A. fino a 10 anni: 4 settimane,
B. da oltre 10 a 18 anni:
- Operai: 4 settimane + 3 giorni
- Quadri, impiegati, qualifica speciale : 5 settimane;
C. oltre i 18 anni:
- Operai: 5 settimane
- Quadri, impiegati, qualifica speciale assunti fino al 31.7.1990: 5 settimane + 2 giorni.
- Quadri, impiegati, qualifica speciale assunti dal 01.8.1990: 5 settimane.
La settimana è pari all'orario medio settimanale.
La giornata è pari ad un quinto dell’orario medio settimanale.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
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