Immagine contratto Chimici e ceramiche fino a 49 dipendenti

CCNL Chimici e ceramiche fino a 49 dipendenti

Categoria Retributiva: Chimica fino a 49 dipendenti

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Consulta la tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito

Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 10/06/2015 - Decorrenza: 10/06/2015 - Scadenza: 31/03/2017

Panoramica del Contratto

Imprese industriali fino a 49 dipendenti dei settori chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali elettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti;

Parti Stipulanti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Cna Federmoda

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Ceramica

Cna Produzione

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Moda

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Confartigianato Chimica

Gomma

Plastica e Vetro

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Cna Artistico e tradizionale

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Confartigianato Imprese

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
A1629,55 €1629,55 €
B1758,15 €1758,15 €
C1943,38 €1943,38 €

Registrati gratis per consultare la tabella completa

Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiesta

Perché scegliere ilCCNL.it

Tabelle sempre aggiornate

Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.

Notifiche sugli aggiornamenti

Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.

Ricerca intelligente

Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.

Orario di lavoro

- Lavoratori giornalieri/ turnisti 2x5 e 2x6 e Lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6: la durata media settimanale dell'orario normale è fissata in 37 ore e 30 minuti.

-  Lavoratori addetti ai turni 3x7 e 2x7: 40 ore settimanali, raggiungibili anche come media sui cicli plurisettimanali.

- Turnisti 6x6: l’orario settimanale sarà non inferiore a 36 ore settimanali.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario settimanale medio e l'orario di legge, ad eccezione del superamento dell'orario normale di fatto aziendale come conseguenza dell'utilizzo della flessibilità.

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata dell'orario di lavoro stabilita dalle norme di legge.

Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:

- da oltre l'orario medio settimanale a 38,5 ore settimanali: nessuna maggiorazione

- da oltre 38,5 a 48 settimanali: 10%

- oltre 48 ore settimanali:  30%

- Lavoro festivo oltre la 48a ora:  70%

- Lavoro notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) oltre la 48a ora:

- prima ora:  60%%

- ore successive:  75%

Ferie

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:

Lavoratori con anzianità di servizio:

A. fino a 10 anni: 4 settimane,

B. da oltre 10 a 18 anni:

- Operai: 4 settimane + 3 giorni

- Quadri, impiegati, qualifica speciale : 5 settimane;

C. oltre i 18 anni:

- Operai: 5 settimane

- Quadri, impiegati, qualifica speciale assunti fino al 31.7.1990: 5 settimane + 2 giorni.

- Quadri, impiegati, qualifica speciale assunti dal 01.8.1990: 5 settimane.

La settimana è pari all'orario medio settimanale.

La giornata è pari ad un quinto dell’orario medio settimanale.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

 

Inizia a consultare il CCNL Chimici e ceramiche fino a 49 dipendenti

7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.

Registrati gratis