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CCNL Tessili P.I. - Confartigianato

Categoria Retributiva: Giocattoli P.I. - Confartigianato

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 22/07/1998 - Decorrenza: 01/07/1995 - Scadenza: 30/06/1999

Panoramica del Contratto

Lavoratori addetti alla piccola e media industria conto proprio e conto terzi settore giocattoli

Parti Stipulanti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Cna Federmoda

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Ceramica

Cna Produzione

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Moda

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Confartigianato Chimica

Gomma

Plastica e Vetro

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Cna Artistico e tradizionale

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Cna Sarti

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria

Cna Aspel

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria

Uilta Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento

Filtea

Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento

Cna Anpec

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle Cuoio Calzature

Filta

Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento

Confartigianato Ctna Aip

Associazione Pellicceria

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
11469,56 €1469,56 €
21757,15 €1757,15 €
31858,66 €1858,66 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.

L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.

Nel caso d'introduzione di una distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.

Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.

Lavoro straordinario (Tessile/Moda)

Maggiorazioni - lavoro straordinario diurno: 27%

Ferie (Impiegati Tessile/Moda)

Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a:

- 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;

- 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;

- 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie.

Per la determinazione della retribuzione delle ferie, gli "elementi aggiuntivi stabiliti a livello aziendale" si prendono in considerazione se corrisposti mensilmente e, comunque, fatte salve le diverse pattuizioni aziendali.

Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.

All'impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.

Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate:

- sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio (nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto)
- congedo matrimoniale,
- permessi retribuiti e le assenze giustificate,
- assenza per gravidanza e puerperio
- sospensioni /riduzioni dal lavoro con ricorso alla CIG fino a due settimane di cassa nell'arco del mese.

 

Mensilità Aggiuntive (Intermedi)

La liquidazione della 13a mensilità sarà effettuata in occasione delle ricorrenze natalizie nella misura annua di 1 mensilità della retribuzione di fatto.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12simi della 13a mensilità per quanti sono i mesi d'anzianità di servizio nell'azienda.

La frazione di mese non inferiore a 2 settimane verrà considerata come mese intero.

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