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CCNL Calzature P.I. - Confartigianato

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 22/07/1998 - Decorrenza: 01/07/1995 - Scadenza: 30/06/1999

Panoramica del Contratto

Lavoratori delle Piccole e medie Imprese del settore calzature.

Parti Stipulanti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Cna Federmoda

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Ceramica

Cna Produzione

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Moda

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Confartigianato Chimica

Gomma

Plastica e Vetro

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Cna Artistico e tradizionale

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Cna Sarti

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria

Cna Aspel

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria

Uilta Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento

Filtea

Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento

Cna Anpec

Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle Cuoio Calzature

Filta

Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
11463,47 €1463,47 €
21738,19 €1738,19 €
31838,98 €1838,98 €

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Orario di lavoro

La  durata dell'orario normale contrattuale è di 40 settimanali.

La durata dell'orario  normale contrattuale può anche essere di 39 ore  settimanali, previo accordo a livello aziendale sottoscritto tra le parti.

L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.

Nel caso d'introduzione di una distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.

Nel lavoro a turni deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.

Lavoro straordinario

È   considerato  straordinario  contrattuale  o  supplementare  il  lavoro prestato   oltre  l'orario  contrattuale  giornaliero  e  settimanale.

Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.

Ove  a  livello aziendale si realizzi  un  orario  settimanale strutturale   annuo  di  39  ore  di  lavoro  straordinario  supplementare decorrerà dalla 40a ora.

Per  ogni  ora  straordinaria, l'azienda corrisponderà al  lavoratore  una quota  oraria  della retribuzione di fatto, maggiorata delle sottonotate percentuali:

-    lavoro straordinario o supplementare: 27%

-    lavoro straordinario notturno: 45%

Le  percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Le  percentuali  di  cui  sopra si applicano sulla retribuzione  di  fatto comprensiva,  per i cottimisti, del guadagno di cottimo e per  gli  operai addetti a lavoro a squadre, dell'1,05% in quanto applicabile.

Ferie (Operai)

Nel  corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo  di riposo  di 4 settimane, compensato con la retribuzione di fatto.

Ogni  giornata  di ferie, quando l'orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni,  in  caso  di  godimento frazionato equivarrà  a  1/5  dell'orario settimanale contrattuale.

Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere  spetta un  12simo delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a  2 settimane.

Mensilità Aggiuntive (Operai)

La  liquidazione della 13a mensilità sarà effettuata nella misura annua di 1 mensilità della retribuzione mensile di fatto.

La  13a  mensilità maturata in misura proporzionale alle ore di  effettiva prestazione.

Verranno inoltre computati le assenze dal lavoro dovute a malattia e infortunio  nell'ambito dei previsti periodi di conservazione  del  posto, congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per  gravidanza e puerperio in applicazione delle disposizioni  di  legge. Non  verranno  computate le assenze ingiustificate e  quelle  relative  al ricorso alla CIG.

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