CCNL Calzature P.I. - Confartigianato
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 22/07/1998 - Decorrenza: 01/07/1995 - Scadenza: 30/06/1999
Panoramica del Contratto
Lavoratori delle Piccole e medie Imprese del settore calzature.
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Cna Federmoda
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Ceramica
Cna Produzione
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Moda
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Confartigianato Chimica
Gomma
Plastica e Vetro
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Cna Artistico e tradizionale
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Cna Sarti
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria
Cna Aspel
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria
Uilta Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento
Filtea
Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento
Cna Anpec
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle Cuoio Calzature
Filta
Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1463,47 € | 1463,47 € |
| 2 | 1738,19 € | 1738,19 € |
| 3 | 1838,98 € | 1838,98 € |
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Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 40 settimanali.
La durata dell'orario normale contrattuale può anche essere di 39 ore settimanali, previo accordo a livello aziendale sottoscritto tra le parti.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.
Nel caso d'introduzione di una distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Lavoro straordinario
È considerato straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale giornaliero e settimanale.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.
Ove a livello aziendale si realizzi un orario settimanale strutturale annuo di 39 ore di lavoro straordinario supplementare decorrerà dalla 40a ora.
Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto, maggiorata delle sottonotate percentuali:
- lavoro straordinario o supplementare: 27%
- lavoro straordinario notturno: 45%
Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva, per i cottimisti, del guadagno di cottimo e per gli operai addetti a lavoro a squadre, dell'1,05% in quanto applicabile.
Ferie (Operai)
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 4 settimane, compensato con la retribuzione di fatto.
Ogni giornata di ferie, quando l'orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 1/5 dell'orario settimanale contrattuale.
Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetta un 12simo delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 2 settimane.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
La liquidazione della 13a mensilità sarà effettuata nella misura annua di 1 mensilità della retribuzione mensile di fatto.
La 13a mensilità maturata in misura proporzionale alle ore di effettiva prestazione.
Verranno inoltre computati le assenze dal lavoro dovute a malattia e infortunio nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle disposizioni di legge. Non verranno computate le assenze ingiustificate e quelle relative al ricorso alla CIG.
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