CCNL Tessili P.I. - Confartigianato
Categoria Retributiva: Pelli e cuoio P.I. - Confartigianato
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 22/07/1998 - Decorrenza: 01/07/1995 - Scadenza: 30/06/1999
Panoramica del Contratto
Addetti alle piccole e medie industrie conto proprio e conto terzi del settore manufatturiero delle pelli, del cuoio e dei rispettivi succedanei
Parti Stipulanti
Confartigianato Moda
Filta
Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento
Uilta Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento
Filtea
Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento
Cna Anpec
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle Cuoio Calzature
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Cna Federmoda
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Ceramica
Cna Produzione
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Confartigianato Chimica
Gomma
Plastica e Vetro
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Cna Artistico e tradizionale
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Cna Sarti
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria
Cna Aspel
Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1464,41 € | 1464,41 € |
| 2 | 1753,64 € | 1753,64 € |
| 3 | 1853,27 € | 1853,27 € |
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Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali.
L'orario settimanali di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni d'orario, per i singoli reparti o per stabilimenti nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordati tra le parti a livello aziendale.
Turnisti - Settore Sellerie: L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
L'orario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Lavoro straordinario
È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario sono le seguenti:
lavoro diurno eccedente l'orario contrattuale e legale: 27%
lavoro straordinario notturno: 40%
lavoro straordinario festivo: 50%
lavoro straordinario festivo notturno: 70%
Dette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per ogni ora straordinaria sarà composta al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto (da calcolare dividendo la retribuzione normale di fatto mensile per 173) con l'aggiunta della relativa percentuale.
Ferie (Operai)
Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 4 settimane, compensato con la retribuzione di fatto.
Ogni periodo settimanale, quando l'orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari a 8 ore giornaliere.
All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie in misura intera aspetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 2 settimane lavorative.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
In occasione della ricorrenza natalizia l'azienda corrisponderà all'operaio, non oltre la vigilia di Natale, una 13a mensilità ragguagliata alla retribuzione globale di fatto (173 ore).
Nel caso d'inizio di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno verranno corrisposti tanti 12simi di 1 mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati.
La frazione di mese pari o superiore a 2 settimane lavorative sarà considerato come mese intero.
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