CCNL Chimici e ceramiche fino a 49 dipendenti
Categoria Retributiva: Gomma e Plastica fino a 49 dipendenti
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 10/06/2015 - Decorrenza: 10/06/2015 - Scadenza: 31/03/2017
Panoramica del Contratto
Imprese industriali fino a 49 dipendenti dei settori materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Cna Federmoda
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Ceramica
Cna Produzione
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Moda
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Confartigianato Chimica
Gomma
Plastica e Vetro
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Cna Artistico e tradizionale
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Confartigianato Imprese
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1624,35 € | 1624,35 € |
| 2 | 1769,57 € | 1769,57 € |
| 3 | 1824,57 € | 1824,57 € |
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Orario di lavoro
La durata media settimanale dell'orario normale è fissata in 39 ore.
L'orario settimanale di lavoro sarà normalmente concentrato in 5 giorni (dal lunedì al venerdì).
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario settimanale aziendale (eventualmente distribuito con criteri piurisettimanali a norma del 1° comma del presente articolo) e l’orario di legge,
E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata dell'orario di lavoro stabilita dalle norme di legge.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidetto sono le seguenti:
1) da oltre la 39° ora media settimanale fino alla 48° ora settimanale: 18%
2) oltre la 48° ora settimanale:
- per la 1a ora: 25%
- per le ore successive: 35%
3) lavoro festivo oltre la 48° ora settimanale: 70%
4)lavoro notturno oltre la 48° ora settimanale (compreso e non compreso in turni avvicendati):
- per la 1a ora: 60%
- per le ore successive: 75%
Ferie
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione di fatto percepita in servizio, secondo i termini sotto indicati:
A) Quadri e impiegati, assunti precedentemente al 04.04.1996:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni e fino a 18 anni;
- 5 settimane e 2,5 giorni (pari a 27,5 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni;
B) Quadri e impiegati, assunti a decorrere dal 04.04.1996:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni.
C) Operai:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni.
I periodi contrattuati di ferie espressi in settimane e giorni debbono intendersi tramutati in ore lavorative con le seguenti modalità:
- la settimana è pari a 39 ore;
- la giornata è pari a 7 ore e 48 minuti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
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