CCNL Chimici e ceramiche fino a 49 dipendenti
Categoria Retributiva: Abrasivi fino a 49 dipendenti
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 10/06/2015 - Decorrenza: 10/06/2015 - Scadenza: 31/03/2017
Panoramica del Contratto
Imprese industriali fino a 49 dipendenti del settore abrasivi
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Cna Federmoda
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Ceramica
Cna Produzione
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Moda
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Confartigianato Chimica
Gomma
Plastica e Vetro
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Cna Artistico e tradizionale
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Confartigianato Imprese
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 2784,92 € | 2784,92 € |
| B1 | 2517,94 € | 2517,94 € |
| B2 | 2360,68 € | 2360,68 € |
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Orario di lavoro
- Lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti 2x5 e 2x6: L'orario di lavoro medio settimanale e di 38 ore.
- Lavoratori turnisti 3x5 e 3x6: L'orario di lavoro medio di riferimento è di 38 ore.
- Lavoratori turnisti 3x7 e 2x7: 232,5 giornate lavorative annue assunte pari a otto ore giornaliere.
Lavoro straordinario
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
- lavoro eccedente da 38 ore a 40 ore settimanali: 5%
- lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali: 26%
- lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali: 30%
- lavoro straordinario notturno: 55%
- lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali: 70%
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 55%
- lavoro eccedente compreso tra 38 ore e 40 ore settimanali (in caso di orario medio settimanale di 38 ore realizzato come media su un arco pluriperiodale): 10%
- lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2024 ore (2429 ore per i lavoratori discontinui): 30%
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono da computarsi sulla retribuzione di fatto.
Tutte le percentuali di maggiorazione, fatta eccezione del 30% di cui all'ultimo punto, non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Quadri:
- ai lavoratori quadri e ai lavoratori con funzioni direttive sarà corrisposto, a fronte di prestazioni aggiuntive in giorno di sosta o in orario di lavoro notturno un trattamento economico pari a 1/50 o ad 1/25 di minimo tabellare della categoria e I.P.O. della posizione organizzativa di appartenenza a fronte di prestazioni di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a 1/2 giornata.
- ai lavoratori quadri sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 8 giornate di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno;
- ai lavoratori con funzioni direttive e assimilati sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza tra 13 giornate di lavoro considerate pari a 104 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno.
Ferie
I periodi di ferie saranno i seguenti:
Operai
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 15 anni compiuti;
- 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 15 e fino a 18 anni compiuti;
- 5 settimane di calendario per anzianità oltre 18 anni compiuti.
Qualifiche speciali e impiegati
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 8 e fino a 18 anni compiuti
- 5 settimane di calendario per anzianità superiore a 18 anni.
In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.
In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima:
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Gratifica feriale
Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del 22% del totale di minimo ed I.P.O.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (dal 1° luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'impresa tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'impresa.
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