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CCNL Chimici e ceramiche fino a 49 dipendenti

Categoria Retributiva: Ceramica fino a 49 dipendenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 10/06/2015 - Decorrenza: 10/06/2015 - Scadenza: 31/03/2017

Panoramica del Contratto

Imprese industriali fino a 49 dipendenti dei settori ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres

Parti Stipulanti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Cna Federmoda

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Ceramica

Cna Produzione

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Moda

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Confartigianato Chimica

Gomma

Plastica e Vetro

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Cna Artistico e tradizionale

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Confartigianato Imprese

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
A12699,70 €2699,70 €
B12478,75 €2478,75 €
B22335,58 €2335,58 €

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Orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni.

Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi per riduzione d'orario.

Turnisti: L'orario di lavoro del lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e del lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue.

Lavoro straordinario

Operai:

tipologia prestazione

maggiorazione

lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali

5%

lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali

26%

lavoro straordinario oltre 48 ore settimanali

30%

lavoro straordinario notturno

55%

lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali

70%

lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)

55%

lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui)

30%

Impiegati:

Tipologia prestazione

maggiorazione

lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali

5%

lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali

26%

 lavoro straordinario ore successive

30%

 lavoro straordinario notturno

70%

 lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)

70%

lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui)

30%

Tutte le maggiorazioni sono da computarsi sulla retribuzione di fatto.

Tutte le percentuali di maggiorazione , fatta eccezione del 30% di all'ultimo punto, non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Ore prestate oltre il limite globale annuo: Alla fine di ciascun anno solare, o al momento della risoluzione del rapporto, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui) comprendenti le ore non prestate per ferie, festività coincidenti con giornate lavorative, per assemblee retribuite, permessi sindacali retribuiti, permessi per lutto di parenti di 1° grado, riposi aggiuntivi e riduzione di orario annuo, per la donazione di sangue e di midollo osseo nel limiti previsti dalla legge, permessi per la nascita del figlio , per la fruizione dei permessi accantonati nel conto ore che si riferiscano a prestazioni che nell'anno di effettuazione non abbiano inciso sulla determinazione dei premio in quanto eccedenti rispetto al limite di 120 ore.

La predetta maggiorazione verrà corrisposta nella retribuzione di gennaio e calcolata sulla retribuzione di fatto del mese di dicembre precedente.

In caso di CIG con sospensione a zero ore, di assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le ore si intendono adeguatamente riproporzionate.

Ferie

In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a 1 settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.

In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base ai particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.

In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti 12simi dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

I periodi di ferie saranno i seguenti:

OPERAI:

- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 10 anni compiuti

- 5 settimane di calendario per anzianità oltre i 10 anni compiuti

QUALIFICHE SPECIALI e IMPIEGATI:

- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti;

- 4 settimane più 1 giorno di calendario per anzianità di oltre 8 e fino a 15 anni compiuti;

- 5 settimane di calendario per anzianità superiore ai 15 anni.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima:

L'azienda corrisponderà ai lavoratori una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12simi di detta 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. L'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.

In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di 13a mensilità afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.

Gratifica feriale

Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del 12% del totale di minimo contrattuale e IPO.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (dal 1° luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti 12simi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.

In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.

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