CCNL Ceramica fino a 49 dipendenti
Contratto: Tessile-Moda e Chimica-Ceramica - Piccola Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/08/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 agosto 2026
Ultimo aggiornamento
14 novembre 2025
Panoramica del Contratto
Imprese industriali fino a 49 dipendenti dei settori ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Cna Federmoda
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Ceramica
Cna Produzione
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Moda
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Confartigianato Chimica
Gomma
Plastica e Vetro
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Cna Artistico e tradizionale
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Confartigianato Imprese
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 2721,92 € | 2721,92 € |
| B1 | 2498,19 € | 2498,19 € |
| B2 | 2353,80 € | 2353,80 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Orario di lavoro
La durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni.
Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi per riduzione d'orario.
Turnisti: L'orario di lavoro del lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e del lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue.
Lavoro straordinario
Operai:
|
tipologia prestazione |
maggiorazione |
|
lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali |
5% |
|
lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali |
26% |
|
lavoro straordinario oltre 48 ore settimanali |
30% |
|
lavoro straordinario notturno |
55% |
|
lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali |
70% |
|
lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) |
55% |
|
lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui) |
30% |
Impiegati:
|
Tipologia prestazione |
maggiorazione |
|
lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali |
5% |
|
lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali |
26% |
|
lavoro straordinario ore successive |
30% |
|
lavoro straordinario notturno |
70% |
|
lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) |
70% |
|
lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui) |
30% |
Tutte le maggiorazioni sono da computarsi sulla retribuzione di fatto.
Tutte le percentuali di maggiorazione , fatta eccezione del 30% di all'ultimo punto, non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ore prestate oltre il limite globale annuo: Alla fine di ciascun anno solare, o al momento della risoluzione del rapporto, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui) comprendenti le ore non prestate per ferie, festività coincidenti con giornate lavorative, per assemblee retribuite, permessi sindacali retribuiti, permessi per lutto di parenti di 1° grado, riposi aggiuntivi e riduzione di orario annuo, per la donazione di sangue e di midollo osseo nel limiti previsti dalla legge, permessi per la nascita del figlio , per la fruizione dei permessi accantonati nel conto ore che si riferiscano a prestazioni che nell'anno di effettuazione non abbiano inciso sulla determinazione dei premio in quanto eccedenti rispetto al limite di 120 ore.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta nella retribuzione di gennaio e calcolata sulla retribuzione di fatto del mese di dicembre precedente.
In caso di CIG con sospensione a zero ore, di assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le ore si intendono adeguatamente riproporzionate.
Ferie (Chimica-Ceramica)
Ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31 dicembre 2017 in relazione all'anzianità di servizio, a far data dal 1° gennaio 2018 ciascuna fascia di anzianità agli effetti della suddetta maturazione viene incrementata di mesi 12.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima:
L'azienda corrisponderà ai lavoratori una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12simi di detta 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. L'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di 13a mensilità afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.
Gratifica feriale
Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del 12% del totale di minimo contrattuale e IPO.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (dal 1° luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti 12simi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.
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