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CCNL Studi professionali (Confsal - Cifa)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 agosto 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 04/05/2022 - Decorrenza: 01/05/2022 - Scadenza: 30/04/2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti degli Studi Professionali

Parti Stipulanti

Cifa

Confederazione Italiana Federazioni Autonome

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/08/2024
LivelloPaga BaseTotale
Q2214,71 €2214,71 €
11988,16 €1988,16 €
21717,77 €1717,77 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.

Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario, ferma la flessibilità oraria.

È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 200 ore annue per ogni lavoratore. In detto limite non dovranno essere considerate quelle derivanti dall'applicazione dell'istituto della flessibilità.

Le Parti concordano che il lavoro straordinario prestato, possa confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita, ove presente, la R.S.U., nella Banca delle Ore. La maggiorazione oraria anzidetta dovrà comunque essere liquidata al lavoratore.

Per le prestazioni lavorative straordinarie, di lavoro notturno e festivo sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:

-  lavoro straordinario diurno feriale: 15%;

-  lavoro straordinario notturno: 30%

-  lavoro straordinario festivo 30%;

-  lavoro straordinario festivo notturno 50%.

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di:

- 26 giorni lavorativi in caso di orario di lavoro distribuito su 6 giorni;

- 22 giorni lavorativi in caso di orario di lavoro distribuito su 5 giorni.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi nell'arco dell'anno.

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno, il datore di lavoro dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto.

Ai fini del computo della 13.ma mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di cui spettante all'atto della corresponsione.

Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono stati i mesi di lavoro. Sono considerate mese intero, con conseguente diritto alla maturazione del rateo, le frazioni di mese superiori a due settimane.

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