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CCNL Studi Revisori legali e tributaristi (Cisal - Anpit)

Categoria Retributiva: Studi Revisori legali e tributaristi (Cisal - Anpit)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 07/01/2025 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2027

Ultimo aggiornamento

07 febbraio 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti degli studi dei revisori legali e tributaristi e delle società di revisione

Parti Stipulanti

Cisal Terziario

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio

Servizi

Terziario e Turismo

Lapet

Associazione Nazionale Tributaristi

Unrl

Unione Nazionale Revisori Legali

Inrl

Associazione Nazionale Revisori Legali

Cisal

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
Q2872,04 €2872,04 €
A12534,88 €2534,88 €
A22310,12 €2310,12 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali, distribuito su 5 o 6 giornate lavorative consecutive.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario "obbligatorio" (effettuato entro la 10a ora giornaliera, la 48a ora settimanale e le 300 ore annue), è liquidato con la retribuzione nel mese di effettuazione, con le maggiorazioni previste nella seguente Tabella. Resta salvo il diritto del Lavoratore a richiedere il riconoscimento dello straordinario con riposo compensativo (v. "Lavoro straordinario con riposo compensativo").

Personale non soggetto a limitazioni d'orario (Dirigenti, di Personale Direttivo o di altri lavoratori aventi, di fatto, l'autonomo potere di gestione del loro orario):

La Componente Parametrica del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili, salvo diverso accordo collettivo o individuale).

Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel contratto individuale d'assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.

In alternativa al pagamento dovuto, l'Azienda, all'atto della richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la sua compensazione con riposo compensativo o l'accredito nella Banca delle Ore. 

Le maggiorazioni dello straordinario da calcolarsi sulla Retribuzione Individuale Oraria e da liquidarsi con la retribuzione del mese di competenza, sono le seguenti:

a) Descrizione dello straordinario

b) Maggiorazione per Straordinario Prolungato   

c) Maggiorazione per Straordinario Spezzato 

Preavviso Normale

Richiesta Tempestiva

Richiesta Urgente

Preavviso Normale

Richiesta Tempestiva

Richiesta Urgente

A

Entro le  10 ore giornaliere e le 8 ore settimanali di straordinario 

15% 

18%

21%

18%

21%

24%

B

Oltre  le 10 ore giornaliere e  le 8 ore settimanali di straordinario

17%

20%

22%

20%

23%

26%

C

In regime diurno in giorno di riposo

-

-

-

23%

26%

29%

D

In regime diurno in giorno festivo

-

-

-

25%

28%

31%

E

In regime notturno in giorno feriale

23%

26%

29%

26%

29%

32%

F

In regime notturno in giorno di riposo

-

-

-

29%

32%

35%

G

In regime notturno in giorno festivo 

-

-

-

31%

34%

37%

"Lavoro Prolungato": E' la prestazione lavorativa (di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.

"Lavoro Spezzato": E' la prestazione lavorativa (di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta in modo non adiacente all'orario ordinario di lavoro.

"Richiesta con preavviso normale": E' la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi. Normalmente, tale preavviso rende obbligatoria la prestazione.

"Richiesta con preavviso tempestivo": E' la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso di 2 o 3 giorni lavorativi. Normalmente, la prestazione richiesta con tale preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.

"Richiesta con preavviso urgente": E' la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso inferiore a 2 (due) giorni lavorativi. Normalmente, la prestazione richiesta con tale preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.

Il lavoro straordinario "facoltativo" (eccedente la 10a ora giornaliera e la 48a ora settimanale), è retribuito conformemente alle previsioni dello straordinario con riposo compensativo con relativo accredito nel Conto Riposi Individuali del Lavoratore. Resta salvo il diritto del Lavoratore a richiedere il riconoscimento dello straordinario senza riposo compensativo, con le sole maggiorazioni di cui alla tabella seguente.

La maggiorazione per il lavoro straordinario sarà corrisposta nel mese di effettuazione e, sempre entro tale scadenza, saranno accreditati nel Conto Riposi Individuali le corrispondenti ore di lavoro straordinario effettuato dal Lavoratore, che potrà utilizzarle in gruppi di 4 o di 8 ore, previo accoglimento della richiesta presentata al Datore di lavoro con preavviso superiore a 2 giorni lavorativi.

Il Lavoratore, per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente le 160 ore. In tal caso, le ore eccedenti le 160 dovranno essere retribuite con l'ulteriore maggiorazione del 15%.

a) Descrizione dello straordinario con riposo compensativo

b) Maggiorazione nel mese
in  Prolungato   

c) Maggiorazione nel mese
 Spezzato
 

Preavviso Normale

Richiesta Tempestiva

Richiesta Urgente

Preavviso Normale

Richiesta Tempestiva

Richiesta Urgente

A

Entro le 10 ore giornaliere e le 8 ore settimanali di straordinario o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario normale di lavoro  

3%

6%

9%

6%

9%

12%

B

Oltre le 10 ore giornaliere o le 8 ore settimanali di straordinario o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario normale di lavoro

5% 

8%

11%

8%

11%

14%

C

In regime diurno in giorno di riposo

-

-

-

11%

14%

17%

D

In regime diurno in giorno festivo

-

-

-

13%

16% 

19%

E

In regime notturno in giorno feriale

11% 

14% 

17%

14% 

17%

20%

F

In regime notturno in giorno di riposo

-

-

-

17% 

20%

23%

G

In regime notturno in giorno festivo

-

-

-

19%

22% 

25%

"Lavoro Prolungato": E' la prestazione lavorativa (di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.

"Lavoro Spezzato": E' la prestazione lavorativa (di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta in modo non adiacente all'orario ordinario di lavoro.

"Richiesta con preavviso normale": E' la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi. Normalmente, tale preavviso rende obbligatoria la prestazione.

"Richiesta con preavviso tempestivo": E' la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso di 2 o 3 giorni lavorativi. Normalmente, la prestazione richiesta con tale preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.

"Richiesta con preavviso urgente": E' la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso inferiore a 2 (due) giorni lavorativi. Normalmente, la prestazione richiesta con tale preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.

 

A. Forfetizzazione "fissa"

a) Il personale Direttivo, ovvero Quadro, A1 (ex 1°) e A2 (ex 2°) Livello, non sono soggetti a limitazioni d'orario e la Componente Parametrica prevista già comprende la retribuzione di eventuale lavoro straordinario o supplementare che sia effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità (22 ore mensili). Eventuale lavoro straordinario ricorrente, eccedente tali limiti, potrà essere forfetizzato.

b) I Lavoratori di Livello B1 (ex 3°) e B2 (ex 4°) non sono soggetti alla disciplina legale e contrattuale sull'orario di lavoro ogniqualvolta gestiscano e coordinino altri Lavoratori. Per tali ragioni, per i Lavoratori di Livello B1 (ex 3°) e B2 (ex 4°), in alternativa alla retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere un'indennità di forfetizzazione.

La forfetizzazione "fissa" sarà  utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.

Nel caso in cui il Lavoratore si trovi in situazione di prolungata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro straordinario stesso (per oltre tre mesi), l'Azienda potrà mensilmente trattenere la corrispondente voce mensile di forfetizzazione, incrementata del 16,66%, per tener conto dei riflessi sulle retribuzioni indirette delle ferie e della tredicesima mensilità.

In caso di prolungata prestazione parziale dello straordinario forfetizzato richiesto ovvero d'impossibilità, che siano eccedenti sei mesi di calendario, la relativa voce di forfetizzazione potrà essere trattenuta pro-quota, sempre con la maggiorazione del 16,66%. Nell'ipotesi d'impossibilità ricorrente a prestare lo straordinario forfetizzato, vi sarà una sola "carenza" di sei mesi nell'arco mobile di 48 mesi.

B. Forfetizzazione "temporanea e variabile"

a) Per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato, è possibile, in alternativa alla sua retribuzione analitica, prevedere un'indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario.

b) Quando l'importo di forfettizzazione è temporaneo e variabile, come il corrispondente lavoro straordinario previsto e gli stessi possono variare nel tempo a seconda delle necessità dell'Azienda e del Lavoratore, la forfettizzazione sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R. e non concorrerà a formare la Retribuzione Individuale Mensile. In tali casi, l'Azienda non riconoscerà, pro quota, l'indennità di forfetizzazione dello straordinario durante il periodo feriale e in tutti i casi di assenza dal lavoro, a qualsiasi titolo effettuata.

c) In particolare, anche nel contratto di lavoro a Tempo Parziale, in caso di difficoltà nel documentare analiticamente il lavoro supplementare prestato fuori dall'abituale sede di lavoro o in sede non organizzata o conseguente a richieste di terzi per esigenze non programmabili e non rinviabili, è possibile, con accordo sottoscritto nella lettera d'assunzione, prevedere un tetto mensile e settimanale di forfetizzazione del lavoro supplementare prestato dal Lavoratore, per tale intendendosi quello compreso tra il previsto orario di Tempo Parziale e quello del Tempo Pieno. In aggiunta a quanto precede, sarà possibile, anche tramite successivo Accordo assistito (Sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro), prevedere la forfetizzazione del lavoro supplementare e straordinario, ferma restando la possibilità alternativa di utilizzo dello straordinario con permesso compensativo.

d) Resta inteso che, salvo sia diversamente pattuito tra le Parti nell'Accordo Individuale o nell'eventuale Contratto Aziendale di Secondo livello, per i Lavoratori soggetti alla disciplina sull'orario di lavoro (che non coordinano altri lavoratori), la forfetizzazione del lavoro straordinario sarà sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5 (cinque) giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 (trecento) ore annue.

e) L'indennità di forfetizzazione mensile di lavoro straordinario, che non abbia le caratteristiche di componente fissa della R.I.M., cesserà nei seguenti casi:

-   perdurante impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro straordinario da parte del Lavoratore.
-   nuovo assetto organizzativo che escluda la necessità del ricorso al lavoro straordinario ricorrente.

In caso di cessazione della forfetizzazione, al Lavoratore sarà successivamente dovuta la retribuzione contrattualmente prevista per tutto il lavoro straordinario richiesto e prestato, sempre fatta salva la possibilità di ricorrere allo straordinario con permesso compensativo o l'accredito nella Banca delle Ore. 

 

Ferie

Il Lavoratore dipendente con orario medio di lavoro di 40 ore settimanali (giornalieri "5+2" o "6+1") matura, per ciascun mese lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondente alla misura annuale di 28 giornate di calendario o di 4 settimane, sempre di calendario (pari a 160 ore/anno).

Ai fini della maturazione del rateo di ferie del lavoratore in forza, le frazioni di mese superiori ai 14 giorni si considerano come mese intero.

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Individuale Mensile.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato.

A tal fine, le frazioni di mese che superano i 14 giorni saranno considerate mese intero.

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