CCNL Studi Odontoiatrici (Confsal - Cifa)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/09/2019
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 settembre 2019
Riferimento CCNL
CCNL del 30/03/2017 - Decorrenza: 01/03/2017 - Scadenza: 29/02/2020
Panoramica del Contratto
Dipendenti degli studi odontoiatrici e medico dentistici.
Parti Stipulanti
Cifa
Confederazione Italiana Federazioni Autonome
Aio
Associazione Italiana Odontoiatri
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Fials
Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2196,08 € | 2196,08 € |
| 1 | 1943,39 € | 1943,39 € |
| 2 | 1692,75 € | 1692,75 € |
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
Lavoro straordinario
È facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:
- lavoro straordinario diurno feriale (dalla 41a alla 48 ora settimanale ) 10%;
- lavoro straordinario diurno feriale (eccedenti la 48a ora settimanale) 15%;
- lavoro straordinario notturno (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 25%;
- lavoro straordinario notturno (eccedenti la 48a ora settimanale) 40%;
- lavoro straordinario festivo 30%;
- lavoro straordinario festivo notturno 40%.
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi.
Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi.
Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie nei periodi di minor lavoro.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodo nell'arco dell'anno.
Mensilità Aggiuntive
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto.
In coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, verrà corrisposto ai lavoratori un premio ferie il cui importo sarà pari ad una mensilità della retribuzione al momento in atto.
Ai fini del computo della 13a mensilità e del premio ferie, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.
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