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CCNL Studi Professionali (Cisal - Anpit)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 17/01/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025

Ultimo aggiornamento

20 febbraio 2024

Panoramica del Contratto

Studi Professionali ordinistici e non e Agenzie di Assicurazioni nelle diverse forme societarie o associate.

Parti Stipulanti

Cisal Terziario

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio

Servizi

Terziario e Turismo

Aifes

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro

Anpit

Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario

Cisal

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Unica

Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio

Servizi e Artigianato

Confimprenditori

Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2025
LivelloPaga BaseTotale
B11739,07 €1739,07 €
B21557,70 €1557,70 €
C11397,67 €1397,67 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro ordinario è di 40 ore ordinarie normalmente distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana.

Per gli Addetti ai Servizi con turni di lavoro 6+1+1 a copertura "H24", al fine di garantire la rotazione tra i diversi turni, l’orario di lavoro settimanale sarà distribuito in modo "plurisettimanale" su cicli di 8 giorni.

Per i lavoratori discontinui, l’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 40 e 45 ore.

Lavoro straordinario

Le maggiorazioni dello straordinario da calcolarsi sulla R.O.N. e da liquidarsi con la retribuzione del mese di competenza, sono previste alla successiva Tabella:

a) Descrizione dello straordinario

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato"1

Se "in spezzato"2

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali

14%

17%

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali

17%

20%

In regime diurno in giorno di riposo

-

25%

In regime diurno in giorno festivo

-

30%

In regime notturno in giorno feriale

25%

28%

In regime notturno in giorno di riposo

-

30%

In regime notturno in giorno festivo

-

35%

Lavoro straordinario con riposo compensativo: in caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48  ore settimanali, esso dovrà essere mensilmente retribuito solo con le maggiorazioni della R.O.N. previste nella successiva Tabella, accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.

Il Lavoratore potrà utilizzare i Riposi individuali in gruppi di 4 o di 8  ore, previo accoglimento della richiesta presentata al Datore di lavoro, con preavviso superiore a 2 giorni lavorativi.

La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario con riposo compensativo sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi a debito o maturati al 31 dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1° gennaio.

a) Descrizione dello straordinario con
permesso/riposo compensativo

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato" 1

Se "in spezzato" 2

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di lavoro normale

3%

6%

Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale

6%

9%

In regime diurno in giorno di riposo

-

14%

In regime diurno in giorno festivo

-

19%

In regime notturno in giorno feriale

14%

17%

In regime notturno in giorno di riposo

-

19%

In regime notturno in giorno festivo

-

24%

In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore (per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario)

Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15%

1 Straordinario prolungato": E’ la prestazione lavorativa straordinaria richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.

2 Straordinario spezzato": E’ la prestazione lavorativa straordinaria richiesta in modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30  minuti. In tal caso, la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative maggiorazioni, oltre al rimborso delle spese di viaggio extra, preventivamente concordate con l’Azienda e documentate dal Lavoratore.

Ferie

Rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a 160 ore di ferie annuali, 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario.

Eventuali festività cadenti nel periodo delle ferie godute, saranno accantonate quali "permessi maturati" dal Lavoratore nel valore di 6,66 ore per ciascuna Festività.

A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30%, quale risarcimento per mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente dal terzo anno solare precedente.

Nei turni "6+1+1", con orario medio di lavoro ordinario di 48 ore ogni 8 giorni, c.d. ciclo "settimanale" (per 45,62 "cicli settimanali", anzichè gli ordinari 52), per garantire un periodo feriale di 4 cicli "settimanali" completi, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato da chi lavora con la turnistica "6+1+1" sarà di 16 ore (192 : 12 = 16).

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale che, nel Tempo Parziale, sarà moltiplicata per l’Indice di prestazione.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato.

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