CCNL Studi Odontoiatrici (Ciu - Aio)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 25/07/2024 - Decorrenza: 26/07/2024 - Scadenza: 26/07/2027
Ultimo aggiornamento
20 settembre 2024
Panoramica del Contratto
Studi Professionali degli odontoiatri medici dentisti e strutture sanitarie odontoiatriche
Parti Stipulanti
Firas Spp
Federazione italiana reponsabili e addetti alla sicurezza
Unapri
Unione autonoma professionistin italiani
Ciu Unionquadri
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali
Aio
Associazione Italiana Odontoiatri
Clas
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2409,03 € | 2409,03 € |
| 1 | 2131,89 € | 2131,89 € |
| 2 | 1857,06 € | 1857,06 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Studi Odontoiatrici (Ciu - Aio): CCNL 25/07/2024
Siglato il 25/07/2024 il nuovo CCNL per per gli Studi Professionali degli Odontoiatri Medici Dentisti e Strutture Sanitarie Odontoiatriche, da CIU, Associazione Italiana Odontoiatr...
Studi Odontoiatrici (Ciu - Aio): Aggiornamento minimi contrattuali
STUDI ODONTOIATRICI (CIU - AIO) Studi Odontoiatrici (Ciu - Aio) Minimi in vigore dal 01/01/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2409,03 € 0 € 0 € 2409...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore, salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL oltre le 48 ore settimanali.
Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:
a) lavoro straordinario diurno feriale (dalla 41a alla 48 ora settimanale) 10%;
b) lavoro straordinario diurno feriale (eccedenti la 48a ora settimanale) 15%;
c) lavoro straordinario notturno (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 25%;
d) lavoro straordinario notturno (eccedenti la 48a ora settimanale) 40%;
e) lavoro straordinario festivo 30%;
f) lavoro straordinario festivo notturno 40%.
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi.
Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono stati i mesi di lavoro. Sono considerate mese intero, con conseguente diritto alla maturazione del rateo, le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane.
Per i periodi d'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, il datore di lavoro dovrà corrispondere alla lavoratrice la rimanente quota del 20% ad integrazione di quanto corrisposto dall'INPS nel limite dell'80%.
Quattordicesima mensilità
In coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di quattordicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto.
Ai fini del computo della 14a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità per quanti sono stati i mesi di lavoro. Sono considerate mese intero, con conseguente diritto alla maturazione del rateo, le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane.
Per i periodi d'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, il datore di lavoro dovrà corrispondere alla lavoratrice la rimanente quota del 20% ad integrazione di quanto corrisposto dall'INPS nel limite dell'80%.
Inizia a consultare il CCNL Studi Odontoiatrici (Ciu - Aio)
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis