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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Studi Odontoiatrici (Confsal - Cifa)

Studi Odontoiatrici (Confsal - Cifa)

CODICE CNEL: H454

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 30/03/2017

STUDI ODONTOIATRICI - Confsal/Cifa

 

Testo consolidato del CCNL 30/03/2017

Per i dipendenti degli studi odontoiatrici e medico dentistici

Decorrenza: 01/03/2017

Scadenza: 29/02/2020

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale

 

Verbale di stipula

 

COSTITUZIONE DELLE PARTI

Il giorno 30 del mese di marzo 2017 presso la sede della CONF.S.A.L. in Roma, V.le Trastevere n. 60 si sono riunite le seguenti OO.SS.:

CI FA, Confederazione Italiana Federazioni Autonome, rappresentata dal suo Presidente,che, per la gestione dei legittimi interessi delle imprese associate alle proprie federazioni ed applicanti il presente contratto collettivo, demanda alle proprie Federazioni di categoria sotto specificate;

A.I.O, Associazione Italiana Odontoiatri, rappresentata dal Presidente Nazionale e con una delegazione, che assumono la gestione operativa degli qui strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;

E

CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, rappresentata dal Segretario Generale che, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo, demanda alla propria Federazione di categoria sotto specificata;

FIALS - CONFSAL, Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità rappresenta dal Segretario Generale, che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;

per addivenire ad una intesa, per la sottoscrizione del CCNL dei dipendenti degli studi odontoiatrici e medico dentistici.

Dopo un ampio dibattito le suddette Parti, nella propria autonomia negoziale ed organizzativa, hanno inteso sottoscrivere il presente Contratto Collettivo.

 

 

PARTE PRELIMINARE

 

PREMESSA

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra gli Studi Professionali degli Odontoiatri e dei Medici Dentisti ed il relativo personale dipendente.

Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Con il presente CCNL si vuole dare l'avvio ad una nuova stagione di relazioni sindacali che porti alla costituzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di favorire azioni significative in materia di politiche attive, flessibilità, erogazioni salariali legate ad incrementi della produttività, efficienza organizzativa, costante adeguamento delle competenze e welfare.

Per perseguire tale obiettivo, le Parti ritengono che, seppur la contrattazione collettiva nazionale debba continuare a svolgere un ruolo centrale, si rende necessario il superamento della rigidità della stessa, delegando la regolamentazione di molti aspetti ad una contrattazione decentrata di tipo territoriale o aziendale.

Il presente CCNL dovrà fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà professionali e territoriali del Paese, considerato anche il fondamentale ruolo degli Studi Medici della specifica area sanitaria nel contesto economico-sociale, per il volume del valore prodotto, per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata, per la capillare diffusione nel territorio e per lo sviluppo delle economie territoriali. Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo, della bilateralità e della partecipazione. Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, ed è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.

Le Parti si impegnano, altresì, a promuovere un moderno sistema di bilateralità orientato a diminuirne i costi, ad ottimizzare ed efficientare l'attività bilaterale stessa, a migliorare le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, a monitorare gli andamenti del mercato del lavoro e a favorire il costante adeguamento delle competenze.

In particolare, data la complessità del settore rappresentato, le Parti individuano nella bilateralità l'ambito nel quale far convergere, ai fini di un loro superamento, le molteplici esigenze degli Studi dei Medici Dentisti e degli Odontoiatri e dei rispettivi lavoratori, sia in forma singola che aggregata, fornendo così risposte immediate alle singole realtà territoriali.

L'obiettivo perseguito dalle Parti è quello di rendere la bilateralità ambito privilegiato di aggregazione nel quale promuovere in favore dei propri lavoratori azioni positive in materia di welfare, adeguamento delle competenze, produttività e nuove forme di sostegno al reddito fino ad oggi prerogativa esclusiva delle grandi aziende.

In tal senso già in passato le Parti hanno dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti normativi e produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, capaci di saper offrire nuove opportunità a imprese e lavoratori.

Al fine di promuovere la piena occupazione nel settore, le Parti condividono l'importanza di interventi coerenti ed integrati con gli operatori pubblici e privati per l'impiego, anche a livello territoriale, per il potenziamento delle Politiche Attive per il lavoro.

A tal fine si ritiene opportuno promuovere e valorizzare tutti gli strumenti di politica attiva che possano garantire un puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo in modo efficace i processi di collocazione e ricollocazione nel mercato del lavoro.

Le Parti demandano all'Ente Bilaterale EPAR il compito di monitorare l'andamento del mercato lavoro nonché di promuovere e mettere in atto, anche con il supporto di Agenzie per il Lavoro precedentemente individuate, tutte le azioni di politiche attive che possano consentire il raggiungimento di obiettivi quali: l'inserimento e il reinserimento occupazionale nel settore di riferimento; l'integrazione lavorativa di soggetti provenienti da contesti lavorativi differenti; l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per consentire ai beneficiari l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro dipendente continuativi e stabili nel tempo; il sostegno ai lavoratori nella costruzione o ricostruzione della propria identità professionale anche attraverso specifiche azioni formative che favoriscano l'acquisizione o il potenziamento delle competenze.

Nel rispetto delle reciproche prerogative, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta a sostegno del settore e dei rispettivi lavoratori promuovendo un modello sindacale moderno e coerente con le concrete esigenze degli Studi dei Medici Dentisti e degli Odontoiatri , ponendo continua attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al miglioramento degli standard di vita e lavoro del relativo personale dipendente.

In tal senso, già in passato i comparti hanno dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti economico-produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, basati sulla valorizzazione del territorio, sul forte coinvolgi mento e sulla responsabilizzazione delle parti sociali, nell'ottica di un confronto partecipato, costruttivo e condiviso.

Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi professionali Odontoiatrici e dei Medici Dentisti che qui di seguito si riporta.

 

 

PARTE PRIMA

TITOLO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Allineamento contrattuale

 

Per le aziende che, aderendo ad una delle Organizzazioni datoriali sottoscrittrici del presente CCNL, intendano applicare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli studi odontoiatrici e medico-dentistici ai propri dipendenti, già assunti con altro CCNL, sono previste le seguenti - inderogabili - norme di allineamento contrattuale:

Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato secondo l'effettiva mansione svolta presso lo Studio, con riferimento alle declaratorie ed ai profili della Classificazione del Personale previste dal presente CCNL.

Allineamento retributivo: in attuazione del divieto di riduzione della retribuzione complessiva, il cambio di CCNL non potrà determinare, per i Lavoratori già in forza, un trattamento economico complessivo peggiorativo rispetto a quello precedentemente riconosciuto, ovvero la retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al lavoratore all'atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata. Ne consegue che la nuova retribuzione sarà composta dalle seguenti voci: dalla Paga Base Nazionale Mensile dovuta per 14 mensilità/anno solare di servizio prestato; dall'Elemento Retributivo Territoriale spettante per 12 mensilità/anno solare; dai trattamenti previsti dalla eventuale Contrattazione di Secondo Livello; da un eventuale importo a titolo di "superminimo assorbibile ad personam", che sarà determinato fino a concorrenza con l'importo annuo precedentemente dovuto.

Allineamento normativo: i benefici normativi del CCNL di provenienza, quando più favorevoli al Lavoratore, dovranno essere mantenuti ad personam fino alla scadenza del CCNL di provenienza, da quella data, al lavoratore sarà integralmente applicata la normativa del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

È, altresì, facoltà dello Studio di concordare l'immediata integrale applicazione della parte normativa del presente CCNL, riconoscendo al Lavoratore, con Accordo assistito ex art. 411 c.p.c., un'indennità sostitutiva denominata "rinuncia benefici contrattuali" che risarcisca le eventuali e più favorevoli condizioni normative rinunciate.

Le Parti concordano sull'importanza che l'allineamento contrattuale avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni del presente articolo e, al fine di garantire la correttezza, gravano la corretta applicazione e validità del presente CCNL con l'obbligo, in capo alle aziende, di certificare gli adempimenti connessi al presente articolo con l'EPAR.

 

Nota a verbale

Resta inteso che al lavoratore potranno sempre essere riconosciute condizioni di miglior favore sia a tempo sia senza limite temporale prefissato.

 

 

Art. 2 - Rinvii ad altra contrattazione

 

Le Parti contraenti ribadiscono che il presente CCNL demanda la gestione condivisa di alcune materie, tra le quali:

- Concertazione;

- Modelli Contrattuali;

- Rappresentatività;

- Apprendistato;

-  Sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Bilateralità;

agli accordi interconfederali sottoscritti tra Cita e Confsal.

Le Parti stabiliscono che i contenuti di detta contrattazione interconfederale siano automaticamente recepiti all'interno del presente CCNL.

 

 

Art. 3 - Modello contrattuale

 

L'attuale modello contrattuale in essere tra le Parti sottoscrittrici del CCNL prevede che la contrattazione collettiva sia di vigenza triennale e che la contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale), anch'essa di durata triennale, abbia ad oggetto le materie delegate dalla Contrattazione Collettiva Nazionale.

 

 

Art. 4 - Decorrenza e durata

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Odontoiatrici e Medico Dentistici decorre dalla data del 1 marzo 2017 e scade il 29 febbraio 2020.

 

 

Art. 5 - Procedure per la disdetta

 

Ciascuna Parte potrà dare disdetta del presente CCNL mediante comunicazione con lettera A/R da inviarsi a tutte le Parti sottoscrittrici ed all'Ente Bilaterale EPAR. La comunicazione andrà inviata con un preavviso di mesi sei.

 

 

TITOLO II - Campo di applicazione

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina, in via unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra gli studi odontoiatrici e medico dentistici, sia in forma singola che associata, ed il loro personale dipendente.

 

 

Art. 6 - Definizione di Studio Odontoiatrico e Medico Dentistico

 

Lo studio medico o odontoiatrico è l'ambiente in cui svolge la propria attività il professionista abilitato, ed è caratterizzato dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori

 

 

Art. 7 - Definizione di Ambulatorio e/o Struttura Sanitaria

 

Per ambulatorio si intende un ambiente in cui esiste una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi assimilabile al concetto di impresa, per cui l'apporto del professionista è soltanto uno degli elementi che ne fanno parte. Al concetto di ambulatorio è assimilabile quello di "struttura sanitaria", intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell'impresa.

 

   

PARTE SECONDA - RELAZIONI SINDACALI

TITOLO I - Livelli di Contrattazione

 

Le Parti stabilisco che i livelli di contrattazione sono due:

- Contrattazione Collettiva Nazionale

- Contrattazione Collettiva Territoriale o Aziendale

 

Art. 8 - Contrattazione Collettiva Nazionale

 

Le Parti, pur riconoscendo alla Contrattazione Collettiva Nazionale un ruolo centrale nella regolazione dei rapporti di lavoro, valutano opportuno il superamento della rigidità della stessa e si impegnano a promuovere un nuovo modello sindacale nel quale la contrattazione di secondo livello, opportunamente potenziata e regolata, possa sempre più derogare al Contratto Collettivo Nazionale, colmando le differenziazioni territoriali, produttive e salariali.

 

 

Art. 9 - Procedure per il rinnovo

 

La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza. Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo la presentazione della piattaforma, le Parti si asterranno dall'intraprendere iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Il rinnovo del presente CCNL andrà effettuato entro i 120 giorni dalla sua scadenza naturale; in caso di prolungamento delle trattative oltre la data del 29 giugno 2020, ai lavoratori sarà riconosciuta un'indennità di vacanza contrattuale pari al 50% del tasso di inflazione programmata.

 

 

Art. 10 - Diritti di Informazione e Consultazione Nazionale

 

Le Parti si impegnano ad effettuare annualmente una verifica dell'andamento del quadro economico, produttivo ed occupazionale dei settori regolamentati dal presente CCNL. In tale occasione saranno oggetto di esame congiunto lo stato dei livelli occupazionali, le eventuali ricadute conseguenti a processi di innovazione tecnologica, le eventuali ricadute conseguenti al manifestarsi di dinamiche di natura commerciale, l'andamento dei consumi, l'andamento delle azioni di politica attiva, l'efficacia delle azioni formative, la quantità e la qualità degli accordi di secondo livello sottoscritti e l'andamento delle politiche di welfare e di sostegno al reddito. Le relazioni di livello nazionale saranno regolate all'Interno del CIS-N (Comitato di Indirizzo Settoriale) dell'Ente Bilaterale EPAR, composto dai rappresentanti delle Parti sottoscrittrici. Le procedure di funzionamento del CIS-N sono quelle determinate dal Regolamento EPAR.

 

 

Art. 11- Secondo Livello di Contrattazione

 

Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli;

Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto del fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto;

La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;

La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro.

Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto.

Non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.

È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto.

Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento fiscale previsto dalle normative di Legge in materia vigenti.

Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA.

I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.

 

 

Art. 12 - Procedure per il rinnovo della contrattazione di secondo livello

 

Al fine di avviare le trattative per il rinnovo del secondo livello di contrattazione la piattaforma sarà presentata in tempo utile, due mesi prima della scadenza. Durante tale periodo, e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

 

 

Art. 13 - Diritti di Informazione e Consultazione Territoriale

 

Le relazioni a livello territoriale o aziendale sono attuate in applicazione del presente contratto collettivo e mirano ad aumentare il livello di informazione e il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte aziendali. Annualmente le Parti esamineranno l'andamento del quadro economico, produttivo ed occupazionale a livello territoriale o aziendale cercando di elaborare indirizzi utili alla risoluzione delle criticità che interessano particolari ambiti produttivi e lavorativi.

 

 

Art. 14 - Benefìci fiscali accordi di II livello

 

Gli accordi territoriali o aziendali attuati in applicazione del presente CCNL potranno accedere agli sgravi previsti per la contrattazione di secondo livello. Detti accordi dovranno, pena la loro nullità, riguardare solo le materie oggetto di contrattazione che sono previste dal presente CCNL nei successivi articoli.

 

 

Art. 15 - Materie delegate alla contrattazione di secondo livello

 

Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese, anche peggiorative, finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive.

Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Maggiore occupazione

- Qualità dei contratti di lavoro;

- Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;

- Emersione del lavoro irregolare;

- Incrementi di competitività e di salario;

- Gestione delle crisi aziendali ed occupazionali;

- Investimenti e avvio di nuove attività;

Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono;

- trattamenti retributivi integrativi;

- premi di produzione;

- pagamento della tredicesima e del premio ferie in ratei mensili;

- trasformazione del premio ferie in premio di produttività;

- diverso trattamento degli aumenti periodici di anzianità;

- diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario; 

- indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali;

- politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali;

- orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore -determinazione dei turni feriali;

- modalità di assegnazioni del carico di lavoro;

- individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità;

- superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale;

- interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;

- intervallo per la consumazione dei pasti;

- ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;

- distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi;

- articolazione dei turni di riposo settimanale;

- istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;

- adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro annuale;

- diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative;

- pari opportunità - lavoro femminile - conciliazione tempi vita e lavoro;

- tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori;

- welfare e assistenza sanitaria integrativa;

- disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente Bilaterale;

- determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;

- diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato;

- diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso;

- definizione di specifiche misure volte ad agevolare l'inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro;

- individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;

- regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;

- mensa o buoni pasto ;

- adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;

- ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato;

- stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;

- definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL;

- eventuali restrizione riguardanti l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;

- disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;

- tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e dell'occupazione.

 

 

Art. 16 - Gestione dei conflitti

 

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ed al fine di favorire il regolare andamento delle relazioni sindacali, prevenendo e riducendo quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi per le imprese e per i lavoratori, le Parti sottoscrittrici osserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate, secondo la ripartizione tra vertenze nazionali (A) e vertenze territoriali/aziendali (B).

A. Controversie nazionali

Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra CIFA e CONFSAL