ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità e Previdenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Studi Odontoiatrici (Ciu - Aio)

Studi Odontoiatrici (Ciu - Aio)

CODICE CNEL: H456

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 25/07/2024

STUDI ODONTOIATRICI (Ciu / Aio)

 

Testo consolidato del CCNL 25/07/2024

Studi Professionali degli odontoiatri medici dentisti e strutture sanitarie odontoiatriche

Decorrenza: 26/07/2024

Scadenza: 26/07/2027

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 25/07/2024 presso la Sala David Sassoli - Palazzo Valentini Sede Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre 119ª

- A.I.O, Associazione Italiana Odontoiatri, rappresentata dal Presidente Nazionale, e una delegazione, che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;

- UNAPRI - Unione Autonoma Professionisti Italiani, confederata Unilavoro PMI, e una delegazione, che assumono la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;

E

- CIU - Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - Unionquadri, che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;

- Sindacato CLAS, rappresentato dal Segretario Generale Nazionale e dal Vice Segretario Nazionale, e una delegazione, che assumono la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;

- FIRAS - SPP - Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza - Servizio di Prevenzione e Protezione, confederata UGL, rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale che assumono la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici.

 

 

SEZIONE I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Campo di applicazione

 

Il presente CCNL trova applicazione per tutto il settore libero - professionale e, quindi, si applica a tutti i dipendenti ed addetti occupati e/o impiegati con qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con contratto a tempo pieno o part-time degli studi professionali degli odontoiatri medici dentisti e strutture sanitarie odontoiatriche. Il presente CCNL si applica anche al personale dipendente che opera in maniera continuativa e prevalente negli studi professionali degli odontoiatri medici dentisti e strutture sanitarie odontoiatriche. Appartengono al suddetto settore a titolo esemplificativo e non esaustivo: direttore sanitario, assistente studio odontoiatrico (ASO), medici odontoiatri, radiologo, tecnico radiologo, addetti alla segreteria, addetti alla contabilità ed amministrazione, igienista dentale, odontotecnico, addetti alle pulizie, addetti al marketing, addetti alla gestione intelligenza artificiale.

 

 

Art. 2 - Durata

 

- Il presente Contratto Collettivo entra in vigore il 26/07/2024 e sarà valido fino al 26/07/2027.

- L'attuale modello contrattuale in essere tra le Parti sottoscrittrici del CCNL prevede che la contrattazione collettiva sia di vigenza triennale e che la contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale), anch'essa di durata triennale, abbia ad oggetto le materie delegate dalla Contrattazione Collettiva Nazionale.

- Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza dello stesso fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo salvo disdetta da parte delle organizzazioni sindacali stipulanti. La disdetta dovrà essere notificata a mezzo raccomandata A/R o Pec a tutte le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il presente CCNL almeno dodici mesi prima del termine finale di durata.

- La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza. Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo la presentazione della piattaforma, le Parti si asterranno dall'intraprendere iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Il rinnovo del presente CCNL andrà effettuato entro i 120 giorni dalla sua scadenza naturale; in caso di prolungamento delle trattative oltre i 120 giorni dalla scadenza, ai lavoratori sarà riconosciuta un'indennità di vacanza contrattuale pari al 50% del tasso di inflazione programmata.

 

 

SEZIONE II - SISTEMA RELAZIONI SINDACALI

TITOLO I

Art. 3 - Livello Nazionale

 

1. Le parti del presente contratto si impegnano a far rispettare, in relazione alla propria sfera di applicazione ed ai propri scritti, per il periodo di validità previsto, il contratto stesso e le norme stipulate in base ai criteri stabiliti anche in relazione alla contrattazione di secondo livello.

2. L'applicabilità del presente contratto da parte dei datori di lavoro è subordinata all'adesione all'Organizzazione datoriale firmataria del presente CCNL.

3. Con il presente CCNL le parti firmatarie vogliono perseguire un moderno sistema di contrattazione che possa garantire una maggiore tutela dei lavoratori impiegati in un settore che richiede particolari competenze e specializzazioni. Le parti ritengono indispensabile una contrattazione specifica in grado di favorire politiche attive di flessibilità, erogazioni salariali legate ad incrementi delle competenze professionali, produttività ed efficienza organizzativa, costante tutela della sicurezza sul lavoro attraverso specifica formazione.

4. Il contratto collettivo nazionale avrà durata triennale sia la parte normativa che la parte retributiva.

 

 

Art. 4 - Contrattazione di secondo livello

 

1. Le organizzazioni sindacali firmatarie, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale che deve svolgere un ruolo centrale di direzione, vogliono valorizzare la contrattazione decentrata di secondo livello di tipo territoriale o aziendale attraverso lo strumento della delega di specifiche materie che riguardano la gestione del rapporto di lavoro.

2. La contrattazione di secondo livello o territoriale potrà essere avviata in condizione di normale attività aziendale integrando il CCNL di riferimento per adattarsi il più possibile alle esigenze di un'azienda o di più aziende di una determinata area territoriale da un lato e dei lavoratori dall'altro ovvero in momenti di crisi aziendali per il perseguimento di finalità temporanee derogando la Legge e il CCNL di riferimento.

La contrattazione di secondo livello è divisa in:

1. Contrattazione aziendale che riguarda le singole imprese e coinvolge il datore di lavoro ed i sindacati dei lavoratori per integrare o derogare il CCNL di riferimento con voci che riguardano: la retribuzione, orario di lavoro, procedimento disciplinare.

2. Contrattazione territoriale che coinvolge le organizzazioni sindacali presenti in un determinato territorio e con riguardo alla singola azienda e potrà riguardare: la retribuzione, orario di lavoro, condizioni di lavoro, ambiente di lavoro, formazione e sicurezza.

Alla contrattazione di secondo livello trovano applicazione le misure di decontribuzione e detassazione previste dalla normativa di Legge vigente.

3. Le organizzazioni sindacali vogliono realizzare un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, aziendale, della bilateralità e della partecipazione per migliorare le condizioni dei lavoratori sia in termini economici che in termini di sicurezza e formazione.

4. In particolare, data la specificità del settore rappresentato, le organizzazioni sindacali individuano nella bilateralità l'ambito privilegiato di aggregazione nel quale promuovere in favore dei propri lavoratori azioni positive in materia di welfare, adeguamento delle competenze, produttività e nuove forme di sostegno al reddito fino ad oggi prerogativa esclusiva delle grandi aziende.

5. L'Ente Bilaterale EBAFoS individuato come ente bilaterale esclusivo dalle parti firmatarie avrà il ruolo di promuovere e mettere in atto politiche per l'integrazione lavorativa di soggetti provenienti da contesti lavorativi differenti; l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per consentire ai beneficiari l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro dipendente continuativi e stabili nel tempo; il sostegno ai lavoratori nella costruzione o ricostruzione della propria identità professionale anche attraverso specifiche azioni formative che favoriscano l'acquisizione o il potenziamento delle competenze.

6. Le parti del presente contratto si impegnano a far rispettare, in relazione alla propria sfera di applicazione ed ai propri scritti, per il periodo di validità previsto, il contratto stesso e le norme stipulate.

7. Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia.

 

 

Art. 5 - Diritti sindacali

 

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;

b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;

c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A.

L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18, seconda parte, dell'Accordo Interconfederale 27/07/94.

I Dirigenti Sindacali di cui al punto a) hanno diritto ad un massimo di 75 ore annue di permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi sindacali di appartenenza.

Il licenziamento per giustificativo motivo oggettivo o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere concordato con la rispettiva organizzazione sindacale.

 

 

Art. 6 - Rappresentanze sindacali aziendali

 

I lavoratori nominati in base alle norme statutarie dalle rispettive associazioni sindacali che fanno parte delle rappresentanze costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 300/1970 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.

I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:

- n. l dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano da 16 a 50 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

- n. 2  dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano da 51 a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

- n. 4 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano più di 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata.

I suddetti permessi retribuiti saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) e a un'ora e 30 minuti all'anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a). A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.

Il lavoratore che intende esercitare tale diritto deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A..

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appo

Indice analitico

Verbale di stipula
SEZIONE I - PARTE GENERALE
SEZIONE II - SISTEMA RELAZIONI SINDACALI
SEZIONE III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
SEZIONE IV
SEZIONE V
SEZIONE VI