CCNL Chimica e Affini - Industria
Categoria Retributiva: Fibre Chimiche - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 dicembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 13/06/2022 - Decorrenza: 01/07/2022 - Scadenza: 30/06/2025
Ultimo aggiornamento
16 aprile 2025
Panoramica del Contratto
Addetti all'industria delle fibre chimiche
Parti Stipulanti
Farmindustria
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Federchimica
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 2638,52 € | 2638,52 € |
| A2 | 2638,52 € | 2638,52 € |
| A3 | 2638,52 € | 2638,52 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Chimica e Affini - Industria: Ipotesi di accordo 15/04/2025
In data 15 aprile 2025 tra Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL si è concordato il rinnovo del CCNL, che decorrerà dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 202...
Chimica - Industria: Aggiornamento I.P.O.
I valori dell'indennità di posizione organizzativa sono definiti nella seguente misura: 01/07/2025 01/12/2025 01/07/2026 01/07/2027 01/06/2028 Cat. IPO IPO IPO IPO IPO A1 590,96...
Orario di lavoro
Lavoratori giornalieri e lavoratori turnisti 2 x 5 e 2 x 6: l'orario di lavoro è fissato in 247,5 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie. L'orario medio settimanale è pari a 37 ore e 45 minuti, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario.
Turnisti 3 x 5 e 3 x 6 : l'orario di lavoro è fissato in 246,5 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie. L'orario medio settimanale è pari a 37 ore e 45 minuti, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario fatta eccezione per i turnisti che prestino la loro attività nel turno notturno (v. infra "Festività soppresse").
Turnisti a ciclo continuo 3 x 7 e turnisti 2 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni per 7 giorni settimanali e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 232,5 giornate lavorative annue, di 8 ore ciascuna. La collocazione dei 28,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 6,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.
Maggiorazioni: le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario sono le seguenti:
- straordinario diurno (feriale) dalla 41ª alla 44ª ora settimanale: 10%;
- straordinario diurno (feriale) dalla 45ª alla 48ª ora settimanale: 25%;
- straordinario diurno (feriale) oltre la 48ª ora settimanale: 35%;
- straordinario festivo dalla 41ª alla 44ª ora: 50%
- straordinario festivo dalla 45ª ora: 70%
- straordinario notturno dalla 41ª alla 44ª ora: 50%
- straordinario notturno dalla 45ª alla 48ª ora: 60%
- straordinario notturno dalla 49ª ora: 75%
Nelle lavorazioni a ciclo continuo, le maggiorazioni spettanti nel caso di prestazioni aggiuntive alla prestazione settimanale effettuata sulla base del programma che consente il rispetto del limite annuo di 232,5 giornate lavorative, sono convenzionalmente determinate come segue:
| a) 10% per le prime 4 ore settimanali; |
| b) 25% per le successive 4; |
| c) 35% oltre le 8 ore settimanali. |
Ferie
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
|
Anzianità di servizio |
durata ferie |
|
fino a 10 anni |
4 settimane |
|
oltre i 10 anni |
5 settimane (*) |
(*) Per i quadri, impiegati e intermedi (QS) già in forza al 31 agosto 1990 il periodo annuale di ferie, oltre il 18º anno di servizio, è di 5 settimane e 2 giorni.
I periodi feriali suindicati tengono conto della coincidenza delle festività con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale settimanale di lavoro in 5 giorni.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
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