CCNL Chimica P.M.I. (Fild - Cnl)
Categoria Retributiva: Abrasivi - P.M.I. (Fild - Cnl)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2021
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2021
Riferimento CCNL
CCNL del 05/07/2019 - Decorrenza: 05/07/2019 - Scadenza: 04/07/2022
Panoramica del Contratto
Dipendenti della piccola e media industria del settore abrasivi.
Parti Stipulanti
Fild
Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti
Federazione Nazionale Chimica
Metalmeccanica
C.n.l.
Confederazione Nazionale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| B1 | 2331,37 € | 2331,37 € |
| B2 | 2184,66 € | 2184,66 € |
| C1 | 2017,96 € | 2017,96 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Orario di lavoro
Orari annui di lavoro:
1) Orario annuo di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti 2 x 5 e 2 x 6
L'orario di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su due turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 249 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie. L'orario di lavoro medio settimanale è di 38 ore.
2) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3 x 5 e 3 x 8
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su tre turni per 5 o 6 giorni settimanali, è di 249 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie. L’orario di lavoro medio di riferimento è di 36 ore.
3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3 x 7 e 2 x 7
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue assunte pari a otto ore giornaliere.
Operatori di vendita: La prestazione lavorativa dell'operatore di vendita, già denominati viaggiatori o piazzisti, si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate. La collocazione nella settimana delle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale.
Lavoro straordinario
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
Operai:
- lavoro eccedente da 38 ore a 40 ore settimanali: 5%;
- lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali: 26%;
- lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 55%;
- lavoro straordinarie notturno oltre le 48 ore settimanali: 70%;
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 55%;
Impiegati e Qualifiche speciali:
- lavoro eccedente da 38 ore a 40 ore settimanali: 5%;
- lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali: 26%;
- lavoro straordinario ore successive: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 70%;
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 70%.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono da computarsi sulla retribuzione di fatto.
Ferie
In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.
In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.
Operai:
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 15 anni compiuti;
- 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 15 e fino a 18 anni compiuti;
- 5 settimane di calendario per anzianità oltre 18 anni compiuti.
Qualifiche speciali e Impiegati:
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 8 e fino a 18 anni compiuti;
- 5 settimane di calendario per anzianità superiore a 18 anni.
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati v. infra "Lavoro a turni".
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13^ mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Agli effetti della 13a mensilità sarà aggiunta alla retribuzione da porsi a base del calcolo, nella misura di un terzo del suo ammontare, la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro notturno feriale e domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo (v. infra "Lavoro notturno").
Gratifica feriale
Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del 12% del totale di minimo contrattuale e IPO.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (dal 1° luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa. La frazione di mese superiore al 15 giorni viene considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'impresa tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'impresa.
1) Per gli addetti al settore degli abrasivi, la gratifica feriale verrà corrisposta nella misura del 22% del totale di minimo ed IPO.
2) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto per i lavoratori del settore abrasivi ai quali si applica la normativa impiegati ed eventuali altre aziendali.
Inizia a consultare il CCNL Chimica P.M.I. (Fild - Cnl)
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis