CCNL Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria
Categoria Retributiva: Ceramica - Piccola Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 25/07/2013 - Decorrenza: 01/01/2013 - Scadenza: 31/12/2015
Ultimo aggiornamento
24 febbraio 2026
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nel settore Ceramica (escluso il settore delle piastrelle).
Parti Stipulanti
Unionchimica Confapi
Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica
Conciaria
Materie Plastiche
Gomma
Vetro
Ceramica e Prodotti Affini
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 2814,40 € | 2814,40 € |
| B1 | 2569,80 € | 2569,80 € |
| B2 | 2419,88 € | 2419,88 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria: Ipotesi di accordo 23/02/2026
In data 23 febbraio 2026 è stata raggiunta l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL datato 5 dicembre 2023, scaduto il 31 dicembre 2025, per i lavoratori della piccola e media ...
Chimica - Piccola Industria: lavoro straordinario
Dalla data del 1° maggio 2026 la percentuali di maggiorazione per retribuire il lavoro prestato da oltre l'orario medio settimanale a 37,5 ore settimanali a 48 ore settimanali, è d...
Orario di lavoro
Durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore, distribuite su 5 giorni lavorativi.
Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi per ex festività e riduzione d'orario. In tal caso, le giornate lavorative inferiori a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto alla retribuzione (negli altri casi si farà riferimento all'orario di lavoro previsto).
Turnisti : l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due o tre turni per sette giorni settimanali (2x7 e 3x7) è pari a 232,5 giornate lavorative annue. La collocazione dei 27,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 6,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
I riposi che ne conseguono comprendono quelli derivanti dalla disciplina delle festività ed ex festività e dalla riduzione annua dell'orario di lavoro. Non è consentito operare conguagli individuali tra i giorni di riposo conseguenti e il numero delle festività lavorate.
Agli addetti ai forni ed alle apparecchiature a ciclo continuo che prestino oltre 6 ore continuative è attribuita mezz'ora di riposo (20 minuti per gli altri turnisti), retribuita con il solo minimo e l'indennità di posizione organizzativa, se aggiuntiva a turni di 8 ore di lavoro effettivo. Tale riposo è retribuito con la normale retribuzione di fatto se compreso nelle 8 ore.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario contrattuale e l'orario massimo di legge.
Le ore di lavoro eccedente (da 38 a 40 ore settimanali) verranno retribuite con la maggiorazione del 5%.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario sono le seguenti:
1. Operai:
- lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali: 26%;
- lavoro straordinario oltre 48 ore settimanali: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 55%;
- lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali: 70%;
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 55%.
2. Intermedi e impiegati:
- lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali: 26%;
- lavoro straordinario ore successive: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 70%;
- lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore): 70%.
Tutte le maggiorazioni di cui sopra sono da computarsi sulla retribuzione di fatto.
Ferie
Ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31/12/2016 in relazione all'anzianità di servizio, a far data dal 01/01/2017 ciascuna fascia di anzianità agli effetti della suddetta maturazione viene incrementata di mesi 12; pertanto, i periodi di ferie saranno i seguenti:
1) lavoratori cui si applica la normativa operai:
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 11 anni compiuti;
- 5 settimane di calendario per anzianità oltre gli 11 anni compiuti;
2) lavoratori cui si applica la normativa qualifiche speciali e impiegati:
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 9 anni compiuti;
- 4 settimane più un giorno di calendario per anzianità di oltre 9 e fino a 16 anni compiuti;
- 5 settimane di calendario per anzianità superiore ai 16 anni.
Passaggio dalla qualifica operaia ad altra qualifica: l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità: In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione di fatto.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio degli ultimi 3 mesi.
Per i lavoratori che abbiano prestato continuativamente la loro opera in turni a ciclo continuo nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio compiuto, la percentuale di maggiorazione per lavoro notturno compreso in due turni avvicendati per gli operai e per lavoro notturno feriale domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo gli impiegati, sarà aggiunta alla retribuzione da porsi a base del calcolo nella misura di 1/3 del suo ammontare. Ove soltanto parte dell'anzidetto periodo sia stato continuativamente prestato in turni a ciclo continuo, detta percentuale verrà proporzionalmente ridotta.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12simi di detta 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. L'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di 13a mensilità afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.
Gratifica feriale: v. voce "Mensilità aggiuntive (Ceramica)"
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