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CCNL Chimica e Affini - Industria

Categoria Retributiva: Chimica - Industria

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 dicembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 13/06/2022 - Decorrenza: 01/07/2022 - Scadenza: 30/06/2025

Ultimo aggiornamento

16 aprile 2025

Panoramica del Contratto

Addetti all'industria chimica, chimico - farmaceutica

Parti Stipulanti

Farmindustria

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Federchimica

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/12/2025
LivelloPaga BaseTotale
A12648,52 €2648,52 €
A22648,52 €2648,52 €
A32648,52 €2648,52 €

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Orario di lavoro

Lavoratori giornalieri e lavoratori turnisti 2 x 5 e 2 x 6: l'orario di lavoro è fissato in 247,5 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie. L'orario medio settimanale è pari a 37 ore e 45 minuti, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario.

Turnisti 3 x 5 e 3 x 6 : l'orario di lavoro è fissato in 246,5 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie. L'orario medio settimanale è pari a 37 ore e 45 minuti, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario fatta eccezione per i turnisti che prestino la loro attività nel turno notturno (v. infra "Festività soppresse").

Turnisti a ciclo continuo 3 x 7 e turnisti 2 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni per 7 giorni settimanali e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 232,5 giornate lavorative annue, di 8 ore ciascuna. La collocazione dei 28,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 6,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.

Maggiorazioni: le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario sono le seguenti:

  • straordinario diurno (feriale) dalla 41ª alla 44ª ora settimanale: 10%;
  • straordinario diurno (feriale) dalla 45ª alla 48ª ora settimanale: 25%;
  • straordinario diurno (feriale) oltre la 48ª ora settimanale: 35%;
  • straordinario festivo dalla 41ª alla 44ª ora: 50%
  • straordinario festivo dalla 45ª ora: 70%
  • straordinario notturno dalla 41ª alla 44ª ora: 50%
  • straordinario notturno dalla 45ª alla 48ª ora: 60%
  • straordinario notturno dalla 49ª ora: 75%

Nelle lavorazioni a ciclo continuo, le maggiorazioni spettanti nel caso di prestazioni aggiuntive alla prestazione settimanale effettuata sulla base del programma che consente il rispetto del limite annuo di 232,5 giornate lavorative, sono convenzionalmente determinate come segue:

a) 10% per le prime 4 ore settimanali;
b) 25% per le successive 4;
c) 35% oltre le 8 ore settimanali.
 
Lavoro eccedente: Compreso tra l'orario contrattuale e l'orario massimo di legge. Le ore di lavoro eccedente (da 37h 45m a 40 ore settimanali) verranno retribuite con la maggiorazione del 5% se diurno e del 50% se notturno.
 

Ferie

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:

Anzianità di servizio

durata ferie

fino a 10 anni

4 settimane

oltre i 10 anni

5 settimane (*)

(*) Per i quadri, impiegati e intermedi (QS) già in forza al 31 agosto 1990 il periodo annuale di ferie, oltre il 18º anno di servizio, è di 5 settimane e 2 giorni.

I periodi feriali suindicati tengono conto della coincidenza delle festività con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale settimanale di lavoro in 5 giorni. 

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.

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