CCNL Commercio (Ugl - Imprese Italia)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/09/2024
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Tabella in vigore dal
01 settembre 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 05/07/2024 - Decorrenza: 01/09/2024 - Scadenza: 30/08/2027
Panoramica del Contratto
Aziende esercenti l'attività di Commercio
Parti Stipulanti
Ficomest
Federazione Italiana Commercio Estero
Ugl Terziario
Unione Generale del Lavoro
Confederazione Imprese Italia
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2700,00 € | 2700,00 € |
| 1 | 2230,00 € | 2230,00 € |
| 2 | 1998,15 € | 1998,15 € |
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore o 48 ore settimanali e, di norma, 8 ore giornaliere. Esso è normalmente distribuito su 5, 6 o 7 giornate lavorative.
Esemplificazione:
a. orario di lavoro su 5 giorni - Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì;
b. orario di lavoro su 6 giorni - Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso la distribuzione in sei giornate lavorative dell’orario settimanale che è di 48 ore.
c. orario di lavoro su 7 giorni - Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso la distribuzione in sei giornate lavorative dell’orario settimanale che è di 48 ore in quanto il T.U. sulla sicurezza impone il giorno di riposo.
Personale non soggetto a limitazioni
Come prevede l'art 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle aziende, di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di "Quadro" o di "Impiegato di I° o di II° livello", della classificazione di cui al presente contratto.
La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).
Ferie
Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL, matura un periodo di ferie annuali nella misura di 28 giornate di calendario, pari a quattro settimane (160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali e 180 per quelli a 48 ore settimanali).
Mensilità Aggiuntive
La Paga Base Nazionale Mensile è da riconoscere per 13 mensilità.
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