CCNL Commercio - Aziende maggiori (Cisal - Cnai Ucict)
Categoria Retributiva: Commercio - da 51 dip. (Cisal - Cnai Ucict)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 21/12/2024 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2028
Ultimo aggiornamento
22 gennaio 2025
Panoramica del Contratto
settore "COMMERCIO da 51 dipendenti in poi
Parti Stipulanti
Filcom Fismic
Federazione Italiana Lavoratori del Commercio
Cnai
Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori
Fismic Confsal
Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate
Ucict
Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2566,76 € | 2566,76 € |
| 1 | 2327,20 € | 2327,20 € |
| 2 | 1900,63 € | 1900,63 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Commercio - Aziende maggiori (Cisal - Cnai Ucict): CCNL 21.12.2024
Le Parti, CNAI, UCICT e CISAL, FENASALC, in data 21.12.2024 hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl per i dipendenti per i dipendenti da aziende esercenti attività nel settore del "...
Commercio - da 51 dip. (Cisal - Cnai Ucict): Aggiornamento minimi contrattuali
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Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali dal lunedì al sabato per un massimo di 8 ore giornaliere e con distribuzione su 5 o 6 giornate lavorative.
La durata massima della prestazione lavorativa settimanale non può superare le 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 12 mesi. Le ore di straordinario sono ricomprese nella durata massima media mentre i periodi di assenza per ferie o per malattia, infortunio e maternità non devono essere computati nel calcolo dell'orario medio settimanale massimo.
Lavoro straordinario
Sono considerate lavoro straordinario le prestazioni lavorative prestate oltre l’orario normale giornaliero.
Maggiorazioni, da calcolarsi sulla paga base nazionale:
- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale;
- 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale;
- 35% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
- 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
- 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Lavoro discontinuo: quando viene superato l'orario di normale di lavoro settimanale di 45 ore, inizia a decorrere la qualificazione di lavoro straordinario con la maggiorazione del 20% della retribuzione.
Personale direttivo non soggetto alle limitazioni dell’orario (addetto alla direzione tecnica o amministrativa, inquadrato nella qualifica di "quadro di direzione o quadro" e "impiegato di I liv."): la paga base nazionale conglobata già comprende la retribuzione per eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità (massimo 32 ore mensili).
Il lavoro straordinario effettuato dal personale direttivo che eccede i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, salvo il caso di recupero, dovrà essere retribuito con le stesse maggiorazioni previste per lavoro straordinario.
Ferie
Il lavoratore dipendente matura un periodo di ferie annuale di 28 giornate di calendario pari a quattro settimane comprensive dei relativi sabati e domeniche.
Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla paga base nazionale oltre agli emolumenti derivanti dalla contrattazione di II livello, se prevista, o "ad personam" mensilmente ricorrenti o nel loro valore medio mensile.
Mensilità Aggiuntive
In occasione delle festività natalizie l'azienda dovrà corrispondere al lavoratore una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di gratifica natalizia per quanti sono i mesi lavorati presso l'azienda considerando che per i periodi iniziali o finali superiori a 15 giorni viene computato un mese intero.
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