Immagine contratto Terziario - Confcommercio

CCNL Terziario - Confcommercio

Categoria Retributiva: Commercio - Confcommercio

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/11/2025
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Consulta la tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito

Tabella in vigore dal

01 novembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 30/07/2019 - Decorrenza: 01/04/2015 - Scadenza: 31/12/2019

Ultimo aggiornamento

08 giugno 2026

Panoramica del Contratto

Lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Confcommercio Imprese per l'Italia

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2025
LivelloPaga BaseTotale
11966,54 €2506,13 €
Quadri2183,09 €2725,53 €
21701,04 €2235,65 €

Registrati gratis per consultare la tabella completa

Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiesta

Perché scegliere ilCCNL.it

Tabelle sempre aggiornate

Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.

Notifiche sugli aggiornamenti

Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.

Ricerca intelligente

Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.

Orario di lavoro

Durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende commerciali: 40 ore settimanali.

Tale orario si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale, prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore, mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.

Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

Nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.

Articolazione orario settimanale: l'azienda potrà ricorrere alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:

a) 40 ore settimanali: con mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.

b) 39 ore settimanali: attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario.

c) 38 ore settimanali: attraverso l'assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario e di 16 delle 32 ore di permesso retribuito per ex festività.

Gestori di impianti di distribuzione di carburante: 45 ore settimanali.

Gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: 40 ore settimanali, attraverso l'assorbimento di 24 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario.

Personale discontinuo (custodi; guardiani diurni o notturni; portieri; personale addetto alla estinzione degli incendi; uscieri ed inservienti; pesatori ed aiuti; personale addetto al carico ed allo scarico; sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro; commessi di negozio nei comuni fino a cinquemila abitanti; personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi; personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione ed inumidimento): 45 ore settimanali.

Lavoro straordinario

Si intendendono come ore di lavoro straordinario quelle eccedenti l'orario normale di lavoro.

Limiti: 250 ore annue.

Base di computo: quota oraria della retribuzione di fatto.

Maggiorazioni (da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione) non cumulabili tra loro:

Lavoro straordinario

Maggiorazione

Feriale diurno dalla 41a alla 48a ora settimanale

15%

Feriale diurno eccedente la 48a ora settimanale

20%

Festivo o domenicale

30%

Notturno non in turni (dalle ore 22 alle 6)

50%

Ferie (Agenzie di scommesse)

Spetta un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno esclusi i riposi settimanali e le festività settimanali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quanti sono i riposi settimanali e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile.

Lavoratori assunti antecedentemente al 1.1.2000 che già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi:  verranno mantenute le condizioni di miglior favore.

Mensilità Aggiuntive (Viaggiatori e piazzisti)

Mensilità supplementari: nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di sevizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.

Inizia a consultare il CCNL Terziario - Confcommercio

7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.

Registrati gratis