CCNL Terziario - Confcommercio
Categoria Retributiva: Commercio - Confcommercio
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 novembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 30/07/2019 - Decorrenza: 01/04/2015 - Scadenza: 31/12/2019
Ultimo aggiornamento
05 novembre 2024
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Confcommercio Imprese per l'Italia
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1966,54 € | 2506,13 € |
| Quadri | 2183,09 € | 2725,53 € |
| 2 | 1701,04 € | 2235,65 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Orario di lavoro
Durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende commerciali: 40 ore settimanali.
Tale orario si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale, prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore, mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
Nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Articolazione orario settimanale: l'azienda potrà ricorrere alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a) 40 ore settimanali: con mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
b) 39 ore settimanali: attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario.
c) 38 ore settimanali: attraverso l'assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario e di 16 delle 32 ore di permesso retribuito per ex festività.
Gestori di impianti di distribuzione di carburante: 45 ore settimanali.
Gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: 40 ore settimanali, attraverso l'assorbimento di 24 ore di permesso retribuito per riduzione d'orario.
Personale discontinuo (custodi; guardiani diurni o notturni; portieri; personale addetto alla estinzione degli incendi; uscieri ed inservienti; pesatori ed aiuti; personale addetto al carico ed allo scarico; sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro; commessi di negozio nei comuni fino a cinquemila abitanti; personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi; personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione ed inumidimento): 45 ore settimanali.
Lavoro straordinario
Si intendendono come ore di lavoro straordinario quelle eccedenti l'orario normale di lavoro.
Limiti: 250 ore annue.
Base di computo: quota oraria della retribuzione di fatto.
Maggiorazioni (da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione) non cumulabili tra loro:
Lavoro straordinario | Maggiorazione |
Feriale diurno dalla 41a alla 48a ora settimanale | 15% |
Feriale diurno eccedente la 48a ora settimanale | 20% |
Festivo o domenicale | 30% |
Notturno non in turni (dalle ore 22 alle 6) | 50% |
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese.
Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, la indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.
Quattordicesima: Sarà corrisposto, il 1o luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente, esclusi gli assegni familiari.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima; non sono peraltro assorbibili gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Disciplina comune: Superato il periodo di prova, nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, o nel corso dei dodici mesi precedenti il 1o luglio, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima o della quattordicesima mensilità, per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda.
Dall'ammontare delle mensilità aggiuntive saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
È altresì posta a carico del datore di lavoro l'integrazione fino a concorrenza del 100% della tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente al rateo relativo al periodo di assenza obbligatoria.
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