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CCNL Commercio (Confsal - Confimpreseitalia)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 novembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 28/04/2025 - Decorrenza: 01/05/2025 - Scadenza: 30/04/2028

Panoramica del Contratto

Dipendenti del Terziario, del Commercio e dei Servizi

Parti Stipulanti

Federazione Imprese

Unci

Unione Nazionale Cooperative Italiane

Confimpreseitalia

Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro Piccole e Medie imprese

Italpmi

Federazione delle Piccole e Medie Imprese

Assoesercenti

Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Valitalia PMI

Federazione Nazionale piccole e medie Imprese

Aifos

Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q D3112,34 €3112,34 €
Q R2868,61 €2868,61 €
12506,13 €2506,13 €

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Orario di lavoro

La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore ovvero 39 ore settimanali per la generalità dei lavoratori distribuite su 5 ovvero 6 giornate lavorative consecutive, in base alle esigenze aziendali, e ad esso è commisurata la retribuzione.
La durata normale dell'orario di lavoro è di 38 ore per i dipendenti delle imprese che si occupano di vendite al pubblico nei magazzini a prezzo unico, ipermercati, grandi magazzini, supermercati alimentari e cash and carry, 42 ore per i dipendenti delle imprese distributrici di carburante metano compresso per autotrazione, 45 ore per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante; per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

Operatori di vendita: la prestazione lavorativa settimanale è articolata su quattro giornate intere e due mezze giornate o su cinque giornate.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro festivo la prestazione lavorativa eseguita nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività.

Per il lavoro straordinario e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

Lavoro straordinario diurno dalla 41° alla 48° ora settimanale

15%

Lavoro straordinario diurno eccedenti la 48° ora settimanale

20%

Lavoro straordinario notturno

50%

Lavoro straordinario festivo e di domenica

30%

Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 (quattro) settimane di ferie annuali. La settimana di ferie è ragguagliata a 5 (cinque) ovvero 6 (sei) giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni.

Le ferie sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione e, comunque devono essere fruite entro i 18 mesi dalla conclusione dell'anno di maturazione.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima Mensilità

Il lavoratore ha diritto a percepire un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio e, comunque, non oltre il giorno 22 del Mese di Dicembre.

 

Quattordicesima Mensilità o Premio di Risultato

L'impresa in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL (RSA/RST) può avviare una contrattazione territoriale o aziendale per concordare un meccanismo di valutazione del premio di risultato, come previsto dalla contrattazione di II Livello.

Tale premio è sostitutivo della quattordicesima mensilità; pertanto, nel caso in cui non sia stato sottoscritto il Premio di Risultato, la quattordicesima mensilità non potrà essere sostituita.

La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, deve essere erogata in unica soluzione entro il giorno 12 del Mese di Luglio e l'ammontare lordo sarà pari alla retribuzione lorda mensile in vigore nel mese di erogazione (Giugno).

La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto (RSA/RST).

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