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CCNL Terziario - Confesercenti

Categoria Retributiva: Commercio - Confesercenti

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 novembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 12/12/2019 - Decorrenza: 01/04/2015 - Scadenza: 31/12/2019

Ultimo aggiornamento

20 novembre 2024

Panoramica del Contratto

Aziende del terziario di mercato - distribuzione e servizi - che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenente ai due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi.

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Confesercenti

Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2183,09 €2725,53 €
11966,54 €2506,13 €
21701,04 €2235,65 €

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Orario di lavoro

L'azienda può ricorrere alle seguenti forme di articolazione dell'orario di lavoro settimanale:

- 40 ore settimanali;
- 39 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento di 36 ore di permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro (v. infra "Permessi per riduzione d'orario");
- 38 ore settimanali, che si realizzano mediante assorbimento dei permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro ed ex festività (v. infra "Permessi per riduzione d'orario" e "Festività soppresse").

Gestori di impianti distribuzione carburante: per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante l'orario è di 45 ore settimanali.

Gestori di impianti distribuzione carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazioni:  l'orario di lavoro settimanale per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali è pari a 40 ore fermo restando l'assorbimento di 24 ore di permesso retribuito  (v. infra "Permessi per riduzione d'orario").

Attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini: per le aziende esercenti l'attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, nei magazzini a prezzo unico, nei supermercati alimentari, nei "cash & carry" e negli ipermercati, nonché per le catene di discount con più di 400 dipendenti, l'orario medio di lavoro settimanale sarà pari a 38 ore e verrà realizzato mediante l'assorbimento dei permessi retribuiti per complessive 72 ore (v. infra "Permessi per riduzione d'orario").

Lavoro straordinario (Agenti immobiliari ANAMA)

Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione:

1) 15% per le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro settimanale di cui al precedente art. 4 del presente accordo;
2) 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
3) 30% per le ore di lavoro straordinario prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;
4) 50% nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.

Ferie (Agenzie di scommesse)

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.

Nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente al 1° gennaio 2000 che già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi verranno mantenute le condizioni di miglior favore.

Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità

Va corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale, nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni, la retribuzione utile ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive comprende la media delle provvigioni maturate nell'anno corrente o nel minor periodo di servizio prestato.
Nei casi di servizio prestato inferiore all'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (a questi fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero).

Quattordicesima mensilità

Va corrisposta entro il 1º luglio ed è commisurata alla retribuzione mensile di fatto in atto al precedente 30 giugno.
Nei casi di servizio prestato inferiore all'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (a questi fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero).

Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto, percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda.

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