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CCNL Commercio (Cisal - Anpit Confazienda)

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Tabella in vigore dal

01 settembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 22/09/2023 - Decorrenza: 01/09/2023 - Scadenza: 31/08/2026

Ultimo aggiornamento

20 febbraio 2024

Panoramica del Contratto

per i dipendenti da Aziende esercenti attività del Settore "Commercio"

Parti Stipulanti

Cisal Terziario

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio

Servizi

Terziario e Turismo

Aifes

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro

Anpit

Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario

Cisal

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Unica

Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio

Servizi e Artigianato

Confimprenditori

Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti

Cidec

Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/09/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2845,73 €2845,73 €
Op. di Vendita 1 Cat1863,91 €1863,91 €
Op. di Vendita 2 Cat.1642,02 €1642,02 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissato in 40 ore settimanali e, di norma, 8 ore giornaliere. Esso è normalmente distribuito su 5 o 6 giornate.

Per i Lavoratori discontinui v. "Lavoro discontinuo".

Lavoro straordinario

Le maggiorazioni da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:

lavoro Straordinario

 

a) Descrizione dello straordinario

b) Maggiorazione per straordinario prolungato

c) Maggiorazione per straordinario spezzato (**)

 

 

Preavviso normale

Richiesta tempestiva

Richiesta urgente

Preavviso normale

Richiesta tempestiva

Richiesta urgente

A

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali

14%

17%

20%

17%

20%

23%

B

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali

17%

20%

23%

20%

23%

26%

C

In regime diurno in giorno di riposo

-

-

-

23%

26%

29%

D

In regime diurno in giorno festivo

-

-

-

25%

28%

31%

E

In regime notturno in giorno feriale

22%

25%

28%

25%

28%

31%

F

In regime notturno in giorno di riposo

-

-

-

28%

31%

34%

G

In regime notturno in giorno festivo

-

-

-

30%

33%

36%

 

lavoro straordinario con riposo compensativo (*)

 

a) Descrizione dello straordinario con permesso/ riposo compensativo

b) Maggiorazione per straordinario prolungato

c) Maggiorazione per straordinario spezzato (**)

   

Preavviso normale

Richiesta tempestiva

Richiesta urgente

Preavviso normale

Richiesta tempestiva

Richiesta urgente

A

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i tempi parziale, entro il 25% dell'orario normale di lavoro

3%

6%

9%

6%

9%

12%

B

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali o, per i tempi parziale, oltre il 25% dell'orario normale di lavoro

6%

9%

12%

9%

12%

15%

C

In regime diurno in giorno di riposo

-

-

-

12%

15%

18%

D

In regime diurno in giorno festivo

-

-

-

14%

17%

20%

E

In regime notturno in giorno feriale

11%

14%

17%

14%

17%

20%

F

In regime notturno in giorno di riposo

-

-

-

17%

20%

23%

G

In regime notturno in giorno festivo

-

-

-

19%

22%

25%

H

In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore (per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario)

Riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione del 15%

 

 

 

 

 

Per i i lavoratori discontinui, una volta superato l'orario di lavoro normale, decorrerà la qualificazione del lavoro straordinario con la maggiorazione del:

-  14% per le prime 8 ore

- 17%  per le ore eccedenti.

Al pari di tutti gli altri lavoratori, le percentuali di maggiorazione saranno incrementate in caso di lavoro straordinario, prolungato, tempestivo, urgente o in caso di straordinario spezzato con preavviso, tempestivo o spezzato urgente, come riportato nella successiva Tabella:

 

a) Descrizione dello straordinario

b) Maggiorazione per straordinario prolungato

c) Maggiorazione per straordinario spezzato (**)

   

Preavviso normale

Richiesta tempestiva

Richiesta urgente

Preavviso normale

Richiesta tempestiva

Richiesta urgente

A

Entro le 8 ore settimanali di straordinario

14%

17%

20%

17%

20%

23%

B

Oltre le 8 ore settimanali di straordinario

17%

20%

23%

20%

23%

26%

C

In regime diurno in giorno di riposo

-

-

-

23%

26%

29%

D

In regime diurno in giorno festivo

-

-

-

25%

28%

31%

E

In regime notturno in giorno feriale

22%

25%

28%

25%

28%

31%

F

In regime notturno in giorno di riposo

-

-

-

28%

31%

34%

G

In regime notturno in giorno festivo

-

-

-

30%

33%

36%

 

 

(*)Definizioni:

- "Lavoro prolungato": prestazione lavorativa richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro e in eccedenza a esso.

- "Lavoro extra ordinario spezzato": prestazione lavorativa richiesta in modo non adiacente per un tempo superiore a 30 (trenta) minuti di normale orario ordinario di lavoro.

- "Richiesta con preavviso normale": prestazione lavorativa richiesta con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.

- "Richiesta con preavviso tempestivo": prestazione lavorativa richiesta con un preavviso di soli 2 (due) o 3 (tre) giorni lavorativi.

- "Richiesta con preavviso urgente": prestazione lavorativa richiesta con un preavviso inferiore a 2 (due) giorni lavorativi.

(**) Tempo minimo retribuito di due ore, oltre il rimborso delle spese.

Ferie

Il lavoratore dipendente matura 176 ore di ferie annuali.

Se il lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell'anno, la maturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, ai fini della maturazione, le frazioni di mese superiori ai 14 giorni si considerano come mese intero.

Anche nei turni "6 + 1 + 1", le ferie annualmente maturate saranno pari a 176 ore, corrispondenti a 22 giorni lavorativi di 8 ore.

Nei servizi continui a turno, ciascuna settimana di ferie godute diminuirà il "monte ore di ferie maturate" di tante ore quante quelle che sarebbero state previste come lavorabili durante le ferie.

Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Mensile Normale; ai Lavoratori "H24" spetterà anche, pro-quota, l’Indennità Mensile "6 + 1 + 1" (v. Lavoro a turni).

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica natalizia o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno od in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato presso l'Azienda.

A tal fine le frazioni di mese che superano i 15 giorni saranno considerate mese intero.

Per i contratti a tempo indeterminato la gratifica natalizia può essere erogata anche in rate mensili per 12 mensilità (il rateo mensile è l'importo della Retribuzione Mensile Normale diviso 12).

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