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CCNL Turismo, Pubblici esercizi (Confsal - Cifa Fedarcom)

Contratto: Terziario e Turismo (Confsal - Cifa Fedarcom)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 giugno 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 20/10/2025 - Decorrenza: 01/06/2025 - Scadenza: 31/05/2028

Ultimo aggiornamento

08 gennaio 2026

Panoramica del Contratto

Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo.

Parti Stipulanti

Cifa

Confederazione Italiana Federazioni Autonome

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Confsal Federlavoratori

Federazione di Lavoratori del settore privato

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/06/2026
LivelloPaga BaseTotale
Q2275,00 €2275,00 €
1 - ex 71395,00 €1395,00 €
2 - ex 61495,00 €1495,00 €

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Orario di lavoro (Turismo)

Così come stabilito dalla Parte Generale, l’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, determinato anche come media su periodi plurisettimanali, l’orario è di norma distribuito su 5/6 giorni alla settimana.

Per i dipendenti degli Stabilimenti balneari l’orario normale di lavoro, distribuito su 6 giorni alla settimana, è fissato in:

- 40 ore per il personale impiegatizio;

- 44 ore per il personale non impiegatizio.

Eventuali regimi orari settimanali inferiori vengono realizzati, a parità di retribuzione, attraverso l'assorbimento fino a concorrenza della riduzione oraria (ROL).

Lavoro straordinario

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:

a) lavoro straordinario diurno feriale (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 15%;

b) lavoro straordinario diurno feriale (eccedenti la 48a ora settimanale) 20%;

c) lavoro straordinario notturno (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 35%;

d) lavoro straordinario notturno (eccedenti la 48a ora settimanale) 40%;

e) lavoro straordinario festivo 30%;

f) lavoro straordinario festivo notturno 50%.

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi.

Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi. 

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.

Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati.

Per i periodi d'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, il datore di lavoro dovrà corrispondere alla lavoratrice la rimanente quota del 20% ad integrazione di quanto corrisposto dall'INPS nel limite dell'80%.

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