CCNL Terziario e Turismo (Confsal - Cifa Fedarcom)
Categoria Retributiva: Terziario, Servizi, Commercio (Confsal - Cifa Fedarcom)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/11/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 novembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 20/10/2025 - Decorrenza: 01/06/2025 - Scadenza: 31/05/2028
Ultimo aggiornamento
08 gennaio 2026
Panoramica del Contratto
Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo.
Parti Stipulanti
Cifa
Confederazione Italiana Federazioni Autonome
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Confsal Federlavoratori
Federazione di Lavoratori del settore privato
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2810,00 € | 2810,00 € |
| 1 - ex 7 | 1405,00 € | 1405,00 € |
| 2 - ex 6 | 1545,00 € | 1545,00 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Terziario e Turismo (Confsal - Cifa Fedarcom): accordo integrativo 18/11/2025
Il 18 novembre 2025 tra CIFA, Confederazione Italiana Federazioni Autonome e Confsal Federlavoratori, CONF.S.A.L. si è raggiunto un accordo integrativo del CCNL Intersettoriale Com...
Terziario e Turismo (Confsal - Cifa Fedarcom): Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.)
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
Mediante specifico accordo, le OO. SS. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti.
Lavoro straordinario
Sono considerate ore di lavoro straordinario le ore di prestazione lavorativa che eccedono le ore programmate come orario normale della settimana, anche nel caso in cui la programmazione plurisettimanale fissi tale orario in misura inferiore o superiore a 40 ore.
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive dovute per i giorni feriali e per i giorni festivi, come stabilite nella Parte Settoriale.
Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pari ad un mese, ovvero 4 settimane più due giorni, ovvero 26 giorni.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: Nel mese di dicembre di ogni anno ai lavoratori è corrisposta, a titolo di tredicesima mensilità, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestato, considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni.
La tredicesima mensilità può essere erogata anche in rate mensili per 12 mensilità, purché ciò sia espressamente previsto dal contratto individuale di lavoro.
Quattordicesima: Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l'azienda corrisponderà ai lavoratori considerati in servizio una quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione normale mensile di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a tali effetti, come mese intero.
I periodi di assenza per malattia o infortunio saranno computati nei limiti della conservazione del posto di lavoro, ai fini della maturazione della quattordicesima mensilità.
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