CCNL Terziario, Turismo e Servizi (Confsal - Aiie)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2022
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2022
Riferimento CCNL
CCNL del 05/09/2022 - Decorrenza: 01/01/2022 - Scadenza: 31/12/2025
Panoramica del Contratto
Personale dipendente delle imprese, cooperative e consorzi che operano nei settori dei servizi, pubblici esercizi, commercio e terziario e delle reti d'impresa
Parti Stipulanti
Confsaei
Confederazione per il Sociale delle Associazioni Enti ed Imprese
Aiie
Associazione Imprenditori Internazionali ed Europei
Edafos
Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza sul Lavoro
Uniforma
Unione Formatori
Sia Confsal
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2263,97 € | 2263,97 € |
| 2 | 2026,45 € | 2026,45 € |
| 3 | 1805,37 € | 1805,37 € |
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 ore settimanali e di norma di 8 ore giornaliere, che può essere distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intendono le ore eccedenti l’orario normale di lavoro.
Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria:
-15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 46a ora settimanale;
- 20% per le prestazioni di lavoro dalla 46a alla 48a ora settimanale.
Le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 50% sulla quota oraria della normale retribuzione.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 50% sulla quota oraria della normale retribuzione.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo, sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste sopra non sono cumulabili tra loro.
Ferie
Le ferie sono di 28 giornate di calendario, pari a 4 settimane (160 ore lavorative) comprensivi dei relativi sabati e domeniche.
Durante il periodo spetta al lavoratore la retribuzione mensile lorda normale.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno (e comunque non oltre il 31 dicembre) le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda.
Quattordicesima: La contrattazione di secondo livello potrà prevedere la corresponsione di mensilità aggiuntive, stabilendo entro il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
La contrattazione di secondo livello dovrà tenere conto che in caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda.
Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
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