CCNL Terziario e Turismo (FID - FederPartiteIva)
Categoria Retributiva: Turismo (FID - FederPartiteIva)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/10/2023
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 ottobre 2023
Riferimento CCNL
CCNL del 21/06/2021 - Decorrenza: 01/10/2020 - Scadenza: 30/09/2023
Panoramica del Contratto
Turismo e pubblici esercizi
Parti Stipulanti
FederPartiteIva
Fid
Federazione Italiana Dipendenti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2023,39 € | 2023,39 € |
| Q - aree svantaggiate | 1674,71 € | 1674,71 € |
| 1 | 1880,05 € | 1880,05 € |
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:
- lavoro straordinario diurno feriale (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 15%;
- lavoro straordinario diurno feriale (eccedenti la 48a ora settimanale) 20%;
- lavoro straordinario notturno (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 35%;
- lavoro straordinario notturno (eccedenti la 48a ora settimanale) 40%;
- lavoro straordinario festivo 30%; lavoro straordinario festivo notturno 50%.
Una quota pari al 50% del monte ore di straordinario può confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita, ove presente, la R.S.A., nella Banca delle Ore
Ferie
Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi.
Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi.
Mensilità Aggiuntive
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto. Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di cui spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono stati i mesi di lavoro.
Sono considerate mensilità intere, con conseguente diritto alla maturazione del rateo, le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane.
Per i periodi d'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, il datore di lavoro dovrà corrispondere alla lavoratrice la rimanente quota del 20% ad integrazione di quanto corrisposto dall'INPS nel limite dell'80%.
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