S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 21/06/2021
TERZIARIO E TURISMO (FID / FederPartiteIva)
Testo consolidato del CCNL 21/06/2021
Per commercio, distribuzione, servizi, turismo e pubblici esercizi
Decorrenza: 01/10/2020
Scadenza: 30/09/2023
Il giorno 21 del mese di giugno 2021 presso la sede di FederPartitelva in Roma alla via Savoia n° 78 si sono riunite le OO.SS. seguenti:
FederPartitelva - rappresentata dal Presidente Nazionale e dagli altri componenti della Presidenza Nazionale -
Federazione Italiana Dipendenti (in sigla F.I.D.) - rappresentata dal Segretario Nazionale e dagli altri componenti della Segreteria Nazionale -
per stipulare il CCNL per il commercio, la distribuzione, i servizi, il turismo e i pubblici esercizi. Pertanto le Parti, nella propria sfera di autonomia, decidono di sottoscrivere il presente denominato "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per commercio, distribuzione, servizi, turismo e pubblici esercizi".
FEDERPARTITEIVA e la F.I.D., mediante la sottoscrizione del presente CCNL, si prefiggono di avviare una efficiente regolazione dei rapporti di lavoro per i dipendenti da una parte e per i datori di lavoro dall'altra che ponga un marcato miglioramento delle erogazioni salariali da vincolare all'utile d'impresa, delle misure di formazione, degli strumenti del welfare aziendale, della sanità integrativa e delle politiche attive del lavoro.
Inoltre le Parti riconoscono il ruolo strategico della contrattazione decentrata di tipo territoriale e aziendale che è resa necessaria per soddisfare le diverse esigenze derivanti dai comunità locali del nostro Paese, quelle caratterizzanti i diversi settori e le specificità delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori autonomi in generale.
Quest'ultime finalità saranno perseguite anche ricorrendo alla bilateralità per incentivare il welfare di natura aziendale, la sanità integrativa, la formazione dei dipendenti, le politiche attive del lavoro e quant'altro sia ritenuto necessario per l'accrescimento continuo della produttività e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro e dello stato psico-fisico del personale dipendente.
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
TITOLO I - Disposizioni preliminari
Art. 1 - Allineamento contrattuale
Per le imprese che intendono applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale ai propri dipendenti, già assunti con altro CCNL, sono previste le seguenti norme inderogabili di allineamento contrattuale: "inquadramento contrattuale" con cui il lavoratore dovrà essere inquadrato secondo l'effettiva mansione; "allineamento retributivo" che permetta ai lavoratori, attraverso il riconoscimento della voce "superminimo assorbibile ad personam", di non ricevere un trattamento economico complessivo peggiorativo rispetto a quello precedentemente riconosciuto.
Art. 2 - Rinvii ad altra contrattazione
Le Parti contraenti rimandano la disciplina di alcune materie che non sono presenti nel presente CCNL agli accordi interconfederali sottoscritti da FEDERPARTITEIVA e dalla F.I.D. i cui contenuti saranno in automatico riconosciuti nel presente CCNL.
Il presente modello contrattuale è di durata triennale. La stessa durata vige anche per la contrattazione di secondo livello sia territoriale che aziendale.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - che si applica ai dipendenti delle imprese del commercio, della distribuzione, dei servizi, del turismo e dei pubblici esercizi - decorre dalla data del 1º ottobre 2020 e scade il 30 settembre 2023. Infine le Parti, che hanno sottoscritto il presente contratto, si riuniscono in seguito qualora ritengono di dover adeguare il presente CCNL alla futura evoluzione normativa ed economica del lavoro.
Art. 5 - Procedure per la disdetta
Ciascuna Parte contraente del presente CCNL potrà dare disdetta mediante comunicazione da trasmettere con P.E.C. e/o con raccomandata R/R con un preavviso di sei mesi.
TITOLO II - Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è Vigente per tutte le imprese costituite sotto qualsiasi forma giuridica, anche in forma cooperativa, operanti in Italia nei settori del commercio, della distribuzione, dei servizi, del turismo e dei pubblici esercizi.
Art. 6 - Campo di applicazione Commercio, distribuzione e servizi
Alimentazione:
1. Supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
2. Commercio a posto fisso e itinerante per i mercati rionali e comunali;
3. Commercio all'ingrosso di generi alimentari;
4. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi;
5. Commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
6. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pollame, uova, selvaggina e affini;
7. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesca;
8. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di formaggi, burro, latte, latticini derivati in genere;
9. Commercio all'ingrosso, al dettaglio e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
10. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
11. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti vinicoli e affini;
12. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti oleari;
13. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di droghe e coloniali;
14. Commercio al minuto di generi alimentari misti (escluso le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni con attività prevalente artigiana);
15. Rivendite di pollame e selvaggina;
16. Salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
17. Importatori e torrefattori di caffè;
18. Aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero caseari.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano – anche in forma esclusiva o prevalente – di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
Fiori, piante e affini:
1. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di fiori e piante ornamentali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
2. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante aromatiche e officinali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
3. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti naturali, erboristici e preparati in genere, alimentari e integratori;
4. Produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali ed aromatiche.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano anche in forma esclusiva o prevalente di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
Merci d'uso e affini:
1. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
2. Rivendite e magazzini di generi di monopolio, sale giochi, accettazione di scommesse legali;
3. Gestori di impianti di distribuzione carburante;
4. Aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
5. Negozi, grandi magazzini, ogni tipologia di attività svolta in un settore merceologico collegato e diretta all'espletamento di attività commerciali, in relazione agli spazi occupati, svolte anche a seguito di modifiche derivate dalla revisione delle autorizzazioni necessarie;
6. Magazzini a prezzo unico;
7. Elettrodomestici, apparecchi TV, radiofonici, computer e accessori, telefonia fissa e mobile in qualsiasi forma commercializzata anche in rete franchising e impianti di sicurezza;
8. Tessuti di ogni tipologia, maglierie, mercerie, filati, merletti, trine, confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
9. Commercianti sarti/e, mode e novità, forniture per sarti di qualsiasi tipologia;
10. Camicerie e affini, busterie, cappellerie, modisterie;
11. Abiti usati, abiti a noleggio, abiti in scambio;
12. Articoli sportivi;
13. Calzature, accessori per calzature;
14. Pelliccerie, pelletterie, guanti, calze, trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti;
15. Valigerie, borse e articoli da viaggio, ombrelli, rivetta ture, corderie e affini;
16. Commercianti in lane e materassi, tappeti, arazzi, tende;
17. Profumerie, bigiotterie e affini;
18. Articoli casalinghi, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie, cornici, chincaglierie, specchi e cristalli;
19. Articoli per regalo, giocattoli e oggettistica di ogni tipologia, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri, oggetti e prodotti tipici e/o per turisti, prodotti artistici e dell'artigianato, case di vendita all'asta, articoli per fumatori;
20. Oreficerie e gioiellerie, metalli e pietre preziose naturali o sintetici, perle, argenterie, articoli di orologeria, bigiotteria e accessori;
21. Librai, incluse le rivendite di libri usati o di scambio e le librerie delle case editrici, distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
22. Cartolai, grossisti di cartoleria e cancelleria o dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria, da disegno, commercianti di carta da macero;
23. Ferramenta e coltelli, rivettature e acciaio, metalli non ferrosi, rottami, macchine in genere, articoli di ferro e metalli;
24. Lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
25. Articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
26. Rivenditori di edizioni musicali;
27. Strumenti musicali;
28. Francobolli per collezione;
29. Mobili e macchine per ufficio;
30. Tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
31. Vaccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi;
32. Lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, etc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
33. Pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli, pelli crude, ovine e caprine nazionali, pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria, pelli conciate (suole, tomaie, etc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria varia, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
34. Armi e munizioni;
35. Ottica e fotografia;
36. Materiale chirurgico e sanitario;
37. Apparecchi scientifici, articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc.);
38. Autoveicoli, concessionari e commissionari di vendita, importatori ivi compreso il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e riparazioni, cicli e motocicli, ivi compreso l'esercizio del posteggio o noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e riparazioni, parti di ricambio e accessori per auto motocicli pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso petrolio agricolo);
39. Gestori di impianti di distribuzione carburante, aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione, carboni fossili, carboni vegetali, combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
40. Imprese di riscaldamento;
41. Laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti, isolante, materiali da pavimentazione, da rivestimento e impermeabilizzante (mattonelle, marmette, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione.
Prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici:
1. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimici e farmaceutici;
2. Legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, etc.;
3. Rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
4. Prodotti per l'agricoltura quali fertilizzanti, insetticidi, anticrittogamici, materiale enologico, sementi da prato, da giardino, da orto, da cereali, mangimi e pannelli, piante non ornamentali, macchine e attrezzi agricoli ovvero ogni altro prodotto di uso agricolo;
5. Pesi e misure, pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche;
6. Macchine per cucire.
Ausiliari del commercio e commercio con l'estero:
1. Agenti e rappresentanti di commercio;
2. Commissionari;
3. Mediatori pubblici e privati;
4. Compagnie di importazione, di esportazione e case per il commercio internazionale, compreso le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
5. Commercio di autoveicoli, motoveicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli di qualsiasi tipologia, alimentazione e cilindrata, anche usati, ivi comprese annesse officine di assistenza, noleggio di veicoli e soccorso stradale;
6. Imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio e trasporto natanti con qualsiasi mezzo;
7. Fornitori di enti pubblici e privati, compresi i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio, altro;
8. Stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili, esclusi quelli costituiti da industriali all'interno e al servizio delle proprie aziende;
9. Agenti di commercio preposti da Case commerciali e/o da Società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori.
Servizi alle imprese, servizi di rete, servizi alle persone:
1. Agenzie di ricerca e selezione del personale;
2. Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
3. Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
4. Agenzie di intermediazione;
5. Enti di formazione;
6. Servizi di informatica, telematica, robotica;
7. Servizi di revisione contabile, auditing;
8. Imprese di leasing;
9. Recupero crediti e factoring;
10. Consulenza, direzione e organizzazione aziendale;
11. Servizi di gestione e amministrazione del personale;
12. Servizi di gestione fiscale, tributaria ed elaborazione dati;
13. Servizi di ricerca, formazione e selezione del personale, ivi compreso il lavoro in somministrazione;
14. Agenzie di informazioni commerciali;
15. Ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinioni;
16. Servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
17. Servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
18. Servizi di progettazione industriale, engineering;
19. Società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
20. Controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
21. Aziende di pubblicità;
22. Concessionarie di pubblicità;
23. Promozione vendite;
24. Agenzie pubblicitarie;
25. Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
26. Agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
27. Agenzie fotografiche, di casting cinematografici, di realizzazione di opere televisive e teatrali;
28. Società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
29. Uffici residence, svolti anche sotto forma di B&B, per il personale addetto al riassetto camere;
30. Servizi alle imprese e alle organizzazioni;
31. Servizi fiduciari;
32. Società di carte di credito;
33. Uffici cambi extra bancari;
34. Attività di garanzia collettiva fidi;
35. Aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
36. Buying office;
37. Agenzie brokeraggio;
38. Intermediazione merceologica;
39. Recupero e risanamento ambiente;
40. Altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
41. Agenzie di operazioni doganali;
42. Servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
43. Servizi di traduzioni e interpretariato;
44. Attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
45. Autoscuole;
46. Autorimesse e auto riparatori non artigianali;
47. Aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
48. Agenzie di servizi matrimoniali;
49. Agenzie investigative;
50. Vendita di multiproprietà;
51. Agenzie di scommesse;
52. Servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
53. Altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili, svolti anche da enti o società che erogano servizi.
Art. 7 - Campo di applicazione Turismo e pubblici esercizi
1. Bar;
2. Caffè;
3. Gelaterie;
4. Snack Bar;
5. Bottiglierie e fiaschetterie;
6. Ristoranti;
7. Trattorie;
8. Osterie;
9. Pizzerie;
10. Tavole Calde;
11. Self-Service;
12. Fast food;
13. Rosticcerie;
14. Paninoteche;
15. Friggitorie;
16. Locali notturni;
17. Sale da Ballo;
18. Sale da Gioco;
19. Posti di ristoro;
20. Spacci aziendali;
21. Aziende di ristorazione collettiva;
22. Complessi turistici ricettivi dell'aria aperta: campeggi, villaggi, stabilimenti balneari e agriturismi;
23. Imprese viaggi e turismo;
24. Alberghi diurni;
25. Aziende alberghiere;
26. Alberghi;
27. Motel;
28. Pensioni;
29. Locande;
30. Fittacamere;
31. Ostelli;
32. Residence;
33. Colonie climatiche;
34. Pubblici esercizi di qualunque natura.
PARTE SECONDA - RELAZIONI SINDACALI
TITOLO I - Livelli di contrattazione
Le Parti contraenti stabilisco che i livelli di contrattazione sono due:
contrattazione nazionale;
contrattazione territoriale e aziendale.
Art. 8 - Contrattazione collettiva nazionale
Le Parti sanciscono la validità della contrattazione nazionale e allo stesso tempo riconoscono il ruolo strategico della contrattazione decentrata di tipo territoriale e aziendale che è resa necessaria per soddisfare le diverse esigenze derivanti dai vari territori del nostro Paese, quelle caratterizzanti i diversi settori e le specificità delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori autonomi in generale.
Art. 9 - Procedure per il rinnovo
L'avvio del rinnovo del CCNL dovrà essere effettuato sei mesi prima della scadenza. Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo l'avvio del rinnovo del CCNL, le Parti si asterranno dall'intraprendere iniziative unilaterali. Il rinnovo del presente CCNL andrà effettuato entro i 120 giorni dalla sua scadenza naturale e in caso di prolungamento delle trattative, oltre la data del 30 settembre 2023, ai dipendenti sarà riconosciuta un'indennità di vacanza contrattuale pari al 50% del tasso di inflazione programmata.
Art. 10 - Informazione e consultazione nazionale
Le Parti si impegnano ad effettuare annualmente una verifica dell'evoluzione normativa ed economica dei settori disciplinati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 11 - Secondo livello di contrattazione
Anche per il tramite di sindacati aderenti, autorizzate dalle OO. SS. firmatarie del presente CCNL, può essere avviata la contrattazione collettiva territoriale e aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli. La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale introduca per i dipendenti riconoscimenti economici come i "premi di produttività", questi dovranno essere vincolati alla produttività e alle altre variabili che misurano l'accrescimento economico e finanziario dell'impresa le quali dovranno essere misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal D.M. del 25 marzo 2016, dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016 e dalle successive modifiche ed integrazioni normative. Qualora, invece, la contrattazione di secondo livello istituisca premi fissi, tali somme non potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge. Tali premi, disciplinati dalla contrattazione di secondo livello, possono essere totalmente oppure parzialmente sostituite con i servizi di welfare aziendale e non concorrono alla determinazione del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 12 - Rinnovo della contrattazione di secondo livello
Le trattative per il rinnovo della contrattazione di secondo livello saranno avviate due mesi prima della scadenza e durante tale periodo, e comunque fino ai due mesi successivi alla scadenza del CCNL o dell'accordo precedente, sarà garantita la gestione ordinaria delle relazioni sindacali tra le Parti.
Art. 13 - Informazione e consultazione territoriale
Le relazioni sindacali a livello territoriale e aziendale hanno lo scopo di migliorare il coinvolgimento dei lavoratori dipendenti nelle scelte aziendali.
Art. 14 - Benefici fiscali per gli accordi di II° livello
Gli accordi territoriali o aziendali attuati in applicazione del presente CCNL potranno accedere agli sgravi previsti per la contrattazione di secondo livello. Detti accordi dovranno, pena la loro nullità, riguardare solo le materie oggetto di contrattazione che sono previste dal presente CCNL nel successivo articolo.
Art. 15 - Materie delegate alla contrattazione di II° livello
Per il tramite della contrattazione aziendale e territoriale è possibile introdurre condizioni contrattuali peggiorative soltanto se sono finalizzate per il superamento di situazioni di gravissime crisi e/o per favorire l'occupazione di aree produttive ritenute strategiche e quella di territori svantaggiati. Possono essere disciplinati dalla contrattazione di II° livello gli istituti previsti dalle Legge tra cui:
1. trattamenti retributivi integrativi;
2. premi di produzione;
3. pagamento della tredicesima in ratei mensili;
4. trasformazione della quattordicesima mensilità e/o premio presenze in premi di produttività;
5. diverso trattamento degli aumenti periodici di retribuzione;
6. diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario;
7. indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali;
8. politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali;
9. orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore;
10. determinazione dei turni feriali;
11. modalità di assegnazioni del carico di lavoro;
12. individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità;
13. superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale;
14. interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
15. intervallo per la consumazione dei pasti;
16. ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
17. distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi;
18. articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria;
19. istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
20. adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
21. diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
22. regolamentazione del nastro orario stagionali;
23. pari opportunità - lavoro femminile - conciliazione tempi vita e lavoro;
24. tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori;
25. welfare e assistenza sanitaria integrativa;
26. disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente riconosciuto dalle Parti;
27. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
28. diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato;
29. diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato stagionale;
30. diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso;
31. definizione di specifiche misure volte ad agevolare l'inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro;
32. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
33. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
34. mensa o buoni pasto per le aziende del settore turismo;
35. adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
36. ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato;
37. stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
38. interventi mirati ad una diversa organizzazione del lavoro nelle aziende caratterizzate da un'elevata stagionalità, in fase di avvio o operanti in contesti produttivi particolarmente depressi;
39. definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL;
40. eventuali restrizione riguardanti l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
41. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
42. tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo, rispetto alla contrattazione nazionale, per il miglioramento degli ambienti di lavoro e per l'incremento della produttività e dell'occupazione.
Art. 16 - Gestione dei conflitti
Onde evitare il ricorso ad azioni che generano ai conflitti le Parti si impegnano a diffondere tra i rispettivi iscritti le procedure di conciliazioni che si differenziano in relazione alla tipologia di vertenza che sono le vertenze o controversie nazionali e le vertenze territoriali e aziendali. Nel caso delle vertenze nazionali che riguardano una pluralità di dipendenti si avvia -ad eccezione del caso di licenziamenti collettivi disciplinati dalla Legge n. 223/1991 e s.m.i. - il tentativo di conciliazione tra la sede nazionale di FEDERPARTITEIVA e la sede nazionale della F.I.D. che dura al massimo 30 giorni. Qualo