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CCNL Terziario (Ugl - Federterziario)

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Tabella in vigore dal

01 dicembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 29/12/2025 - Decorrenza: 29/12/2025 - Scadenza: 28/12/2028

Ultimo aggiornamento

16 gennaio 2026

Panoramica del Contratto

Aziende del terziario, del commercio e dei servizi, di qualsiasi natura e struttura giuridica, che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico

Parti Stipulanti

Federterziario

Federazione Italiana del Terziario

dei Servizi

del Lavoro Autonomo Professionale

della Piccola Impresa Industriale

Commerciale

Turistica ed Artigiana

Ugl Terziario

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/12/2025
LivelloPaga BaseTotale
I2508,10 €2508,10 €
II2238,26 €2238,26 €
III1987,11 €1987,11 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni lavorativi.

La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, elevato a 12 mesi in caso di:

- esigenze relative all'organizzazione di gare, manifestazioni e fiere nonché per le attività ad esse connesse.

- necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria degli impianti;

- punte di più intense attività non ricorrenti, derivanti da richieste di mercato.

Lavoro straordinario

E' facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie, a carattere individuale, nel limite di massimo 250 ore annue e con le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione:

- 15 % per le prestazioni di lavoro dalla 41ma alla 48ma ora settimanale;

- 20 % per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ma ora settimanale.

Le ore di lavoro straordinario, prestato nei giorni festivi, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto, e con la maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione.

Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte verranno retribuite con la quota della retribuzione di fatto e con la maggiorazione del 50% sulla quota oraria della normale retribuzione.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Ferie

I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 24 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata, agli effetti del computo delle ferie, di 6 giorni lavorativi e precisamente dal lunedì al sabato.

Mensilità Aggiuntive

Entro la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente la tredicesima mensilità, pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, con esclusione degli assegni familiari.

La quattordicesima dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio e sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari.

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