Testo Consolidato CCNL del 05/08/2019
TERZIARIO (Ugl / Federterziario)
Testo consolidato del CCNL 05/08/2019
per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi
Decorrenza: 01/08/2019
Scadenza: 31/12/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2019 il giorno 5 del mese di agosto in Roma
TRA
FEDERTERZIARIO - Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del Lavoro Autonomo
E
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL TERZIARIO
con l'assistenza della
UGL - Unione Generale del Lavoro.
Si è stipulato il presente CCNL che disciplina, in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, per le aziende del terziario, del commercio e dei servizi, di qualsiasi natura e struttura giuridica, che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, composto di:
> Premessa generale e aree di applicazione
> Titoli
> Capi
> Articoli
> Allegati
Letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti.
La congiuntura economica che sta interessando il nostro Paese in questo momento, obbliga gli operatori economici a rivedere le strategie di sviluppo attraverso la razionalizzazione delle risorse e dei sistemi, al fine di superare al meglio questo difficile momento economico e riprendere un percorso di crescita che possa divenire nel tempo strutturale.
Il presente CCNL, mira ad un rilancio dell'economia, attraverso l'individuazione di soluzioni contrattuali semplificate, che agevolino la ripresa, anche attraverso la riduzione degli oneri impropri a carico dei datori di lavoro, con il fine ultimo di favorire dinamismo economico e giustizia sociale.
Le parti intendono, pertanto, accompagnare i datori di lavoro e i lavoratori nella trasformazione del lavoro che è già in corso e che si sta sviluppando sempre più velocemente, abbracciando le necessità dovute al continuo cambiamento delle dinamiche economiche e produttive, per potersi confrontare competitivamente con i mercati, anche grazie alla valorizzazione delle risorse umane e delle capacità di innovazione.
Le Parti sottoscrittrici del presente CCNL, nonché dell'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2019 in materia di welfare, formazione, premi di produzione, seppur consapevoli che tale singola disciplina non potrà esaurire le problematiche insite nella complessa situazione del lavoro, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo e collaborazione, al fine di prevenire i conflitti e dedicare le risorse aziendali allo sviluppo dell'attività di impresa.
Le Parti rilevano, altresì, la necessità di dare un contributo alla ricerca di maggiore competitività in un contesto macroeconomico, caratterizzato da variabili esterne che condizionano il presente e il futuro delle imprese e che deve necessariamente essere preso in considerazione in qualsiasi trattativa sindacale.
Le parti, di conseguenza concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto impegnandosi ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
A tal fine, le parti, nella propria qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il presente CCNL per le micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente, quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto a sostenere la corretta applicazione in tutte le sedi istituzionali competenti, anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le parti sottoscrittrici del presente contratto, consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza anche e soprattutto orientando gli investimenti in innovazione e ricerca, hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale e si impegnano a promuovere politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano, anche attraverso un sistema di relazioni industriali coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e alla valorizzazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
Con la stipula del presente CCNL le parti firmatarie hanno inteso contemperare le esigenze produttive delle imprese operanti nel settore e i bisogni di tutela dei lavoratori in esso impiegati, sia attraverso istituti già esistenti, sia definendo nuovi strumenti negoziali. In questo spirito si intende sottolineare la necessità che, in sede di applicazione del contratto, si valorizzino quelle condizioni che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione degli equilibri negoziali:
- la concertazione a tutti i livelli della struttura contrattuale, come strumento di responsabilizzazione delle parti coinvolte, di amministrazione delle regole concordate e di prevenzione dei conflitti;
- lo sviluppo della bilateralità, con particolare riguardo alle funzioni che potranno essere svolte dall'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO tramite la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzino i servizi alle imprese e ai lavoratori;
- la messa a sistema di un'offerta formativa, coerente con i fabbisogni del settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dal Fondo interprofessionale per la formazione continua (FONDITALIA), accogliendo, in tal modo, le indicazioni dell'Unione Europea, che ha individuato, tra le azioni prioritarie per le politiche per l'occupazione, una sempre più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da rendere più agevole l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro.
- il "welfare complementare", con particolare riferimento alle prestazioni del Fondo di assistenza sanitaria integrativa nonché a quanto previsto dalla contrattazione di secondo livello.
- l'incentivazione di forme di organizzazione partecipativa e di sistemi di premialità.
- le regole in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare attenzione alla repressione del fenomeno del mobbing e delle molestie sessuali.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, del commercio e dei servizi, caratterizzato da una massiccia percentuale di micro e piccole imprese, il contratto nazionale dovrà conservare la propria funzione di strumento gestionale finalizzato alla regolamentazione degli aspetti normativi tradizionali, coniugando quanto consolidato nel sistema delle relazioni sindacali con le dinamiche, anche sperimentali, che possano dare impulso ed innovazione concreta alle imprese, valorizzando altresì l'apporto dei lavoratori a cui è rivolta l'applicazione del presente CCNL.
Nell'ambito della disciplina del settore, le Parti hanno condiviso la volontà di introdurre una regolamentazione settoriale - parte integrante del presente CCNL Terziario, Commercio e Servizi - per il comparto AUTOMOTIVE con l'obiettivo di far emergere le specifiche caratteristiche ed esigenze del settore attraverso una "Disciplina Contrattuale Nazionale di Lavoro''relativa al settore AUTOMOTIVE. Tale intesa che costituirà una Parte Speciale del CCNL, volta a cogliere sia le esigenze tipiche delle imprese operanti nel settore, che disciplinando aspetti contrattuali rispondenti alle esigenze dei singoli lavoratori, in una prospettiva di garanzia e trasparenza per le Parti rappresentate, di protezione ed opportunità di incremento occupazionale e di produttività aziendale, ma senza far venir meno le logiche di rispetto del contratto.
Anche il settore ICT (information and communication tecnology) è stato oggetto, all'interno del presente contratto, di previsioni normative specificatamente adattate alle peculiarità del settore e delle competenze di chi vi opera.
Il presente Contratto prevede, pertanto, alla luce di quanto fin qui evidenziato, una serie articolata di strumenti volti alla modernizzazione e allo sviluppo del settore del Terziario al fine di rendere le aziende aderenti sempre più competitive sul mercato. In tale ottica, le Parti condividono l'importanza di avere una chiara visione del quadro macroeconomico e della realtà dei diversi comparti; monitorando anche i flussi di tutto il sistema dell'area contrattuale rappresentata, lo sviluppo del sistema imprenditoriale e le iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese, l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita, le tematiche della sicurezza del lavoro, della tutela dell'ambiente nonché della responsabilità sociale dell'impresa.
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
PREMESSA
Il presente CCNL del Terziario, Commercio e Servizi regolamenta in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, che operano in tali settori produttivi e tutte quelle attività similari che possono esservi ricomprese, ed il relativo personale dipendente e disciplina, per quanto risulta compatibile con le disposizioni di Legge in vigore ed applicabili, tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli speciali, degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente CCNL
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate ed inscindibili tra loro e, conseguentemente non ne è ammessa la applicazione parziale, salvo che per eventuali deroghe consentite e attuate attraverso la contrattazione di secondo livello.
Sempre in ragione dell'inscindibilità delle norme dell'impianto contrattuale, la corretta applicazione dello stesso comporta l'obbligo a carico delle aziende di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, compresi gli oneri e i diritti legati all'attività degli Organismi bilaterali: l'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO, il Fondo interprofessionale per la Formazione Interprofessionale FONDITALIA, il costituendo Fondo per l'Assistenza Sanitaria. In particolare, sono parte integrante del presente CCNL le prestazioni dell'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO e quelle relative al costituendo Fondo per l'Assistenza Sanitaria. Le quote ed i contributi versati all'Ente Bilaterale FORMASICURO e al Fondo per l'Assistenza Sanitaria sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al lavoratore, essendo comunque tenuto il datore di lavoro, in caso d'omissione dei contributi all'Ente Bilaterale e al Fondo di Assistenza Sanitaria, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al lavoratore l'importo stabilito, così come precisato nell'apposito Titolo del presente CCNL.
Pertanto il presente CCNL può essere applicato solo dalle aziende che siano in regola con i versamenti delle quote di assistenza contrattuale e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dall'accordo stesso.
Le Parti dichiarano, inoltre, che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli già praticate al lavoratore in forza in ciascuna azienda, prima della stipula del presente contratto collettivo, che saranno garantite, in caso di sostituzione del precedente contratto collettivo applicato con il presente CCNL, con apposite voci individuali assorbibili di compensazione riconosciute "ad personam".
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle imprese di applicare integralmente la presente disciplina contrattuale, nonché, i contratti di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Al sistema contrattuale, così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per quanto in loro potere e per il periodo di validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti, anche in considerazione di quanto disposto in materia dalla legislazione vigente.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra i lavoratori e le aziende, di qualsiasi natura e struttura giuridica, del terziario, del commercio, dei servizi appartenenti ai settori merceologici e alle categorie che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, di seguito specificati:
A. ALIMENTAZIONE
1) commercio all'ingrosso di generi alimentari;
2) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
3) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
4) salumerie, salsamenterie epizzicherie;
5) importatori e torrefattori di caffè;
6) commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7) commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
9) commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10) rivendite di pollame eselvaggina;
11) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12) commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13) commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodottiortofrutticoli;
14) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendonocomprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15) commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
B. FIORI, PIANTE E AFFINI
1) commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2) commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3) produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
C. MERCI D'USO E PRODOTTI INDUSTRIALI
1) grandi magazzini; magazzini a prezzounico;
2) tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merlettile trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte;
3) camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
4) lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
5) pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
6) articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie ecristallerie;
7) lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
8) articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
9) giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
10) oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
11) librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
12) francobolli percollezione;
13) mobili, mobili e macchine perufficio;
14) macchine per cucire;
15) ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici,ecc.);
D. SETTORE AUTOMOTIVE: VEDI DISCIPLINA CONTRATTUALE NAZIONALE DI
LAVORO PARTE SPECIALE
1) gestori di impianti di distribuzione di carburante;
2) aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
3) carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
4) imprese di riscaldamento;
5) laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
6) tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
7) prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
8) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
9) legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;
10) rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
11) prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
12) commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
E. AUSILIARI DEL COMMERCIO E COMMERCIO CON L'ESTERO
1) agenti e rappresentanti di commercio;
2) mediatori pubblici e privati;
3) commissionari;
4) stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
5) fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo,
6) ecc.);
7) compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale
8) (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
9) agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
10) imprese portuali di controllo;
11) aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli
F. SERVIZI ALLE IMPRESE, ALLE ORGANIZZAZIONI, SERVIZI DI RETE, SERVIZI
ALLE PERSONE
1) imprese di leasing;
2) recupero crediti, factoring;
3) servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4) noleggio e vendita di audiovisivi;
5) servizi di revisione contabile,auditing;
6) servizi di gestione e amministrazione del personale;
7) servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
8) ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
9) telemarketing, televendite, cali center;
10) consulenza di direzione e organizzazione aziendale ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/oorganizzativa;
11) agenzie di relazioni pubbliche;
12) agenzie di informazionicommerciali;
13) servizi di design, grafica, progettazione e allestimenti di interni e vetrine;
14) servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
15) società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
16) agenzie pubblicitarie;
17) concessionarie di pubblicità;
18) aziende di pubblicità;
19) agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
20) promozione vendite;
21) agenzie fotografiche;
22) uffici residences;
23) società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
24) intermediazione merceologica;
25) recupero e risanamentoambiente;
26) altri servizi alle imprese e alle Organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
27) aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
28) autorimesse;
29) società di carte di credito;
3 0) uffici cambi extrabancari;
31) servizi fiduciari e finanziari;
32) buying office;
33) agenzie dibrokeraggio;
34) attività di garanzia collettiva fidi;
35) aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beniimmobili;
36) agenzie di operazioni doganali;
37) servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
38) servizi di traduzioni e interpretariato;
39) agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
40) vendita di multiproprietà;
41) agenzie pratiche auto;
42) autoscuole;
43) agenzie di servizi matrimoniali;
44) agenzie investigative;
45) agenzie discommesse; \
46) servizi di ricerca e consulapza meteorologica;
47) agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
48) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
49) agenzie di intermediazione;
50) agenzie di ricerca e selezione del personale;
51) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
52) controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
53) attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
54) altri servizi alle persone.
Relazioni sindacali
Titolo I - RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE
Art. 1 - Diritto di informazione a livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, FEDERTERZIARIO e UGL TERZIARIO si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, appalti, esternalizzazione e innovazione tecnologica.
Nel corso degli incontri ci si confronterà, sia globalmente che per aree omogenee:
a) lo stato e la dinamica dell'occupazione, sia da punto di vista qualitativo che quantitativo, derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato, l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la L. 125/91;
b) le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori coinvolti;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti del Terziario, Commercio e Servizi anche con riferimento alle prevedibili evoluzioni degli stessi;
e) le problematiche connesse al processo di razionalizzazione del settore TERZIARIO, lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l'opportunità di proporre eventuali modifiche normative.
Art. 2 - Diritto di informazione a livello territoriale
Annualmente, a livello territoriale, di norma entro il primo semestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le associazioni imprenditoriali territoriali e le omologhe organizzazioni sindacali si incontreranno per un esame congiunto volto al raggiungimento di intese che vertano sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità degli addetti al settore, sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, soprattutto con riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro si valuteranno le dinamiche evolutive della rete distributiva del settore Terziario e gli effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti la legislazione di settore, nonché i nuovi processi in materia di mercato del lavoro.
Art. 3 -Diritto di informazione a livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le aziende che applicano il presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscano apposito mandato, e che occupano complessivamente più di:
a) 50 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 100 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 150 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con i rappresentanti dell'Organizzazione Sindacale stipulante, per procedere ad un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese prodromiche alla fase di attuazione di programmi di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica, che coinvolgano l'assetto aziendale e i nuovi insediamenti nel territorio.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione, nonché informazioni inerenti la composizione degli organici e le tipologie di lavoratori occupati.
Saranno anche fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto la trattazione di problematiche di carattere regionale o nazionale, rincontro, su richiesta di una delle parti, si svolgerà a livello regionale o nazionale. In occasione di nuovi insediamenti produttivi nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto delle tematiche testé indicate. Le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, con la stessa periodicità di cui al comma 1) del presente articolo, forniranno alla RSA, ove costituita, informazioni riguardanti:
1) l'andamento dell'attività dell'impresa e la situazione economica della stessa;
2) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione dell'impresa, nonché, in caso di rischio di calo dei livelli occupazionali, le necessarie misure di contrasto;
3) le scelte dell'impresa che possano comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro adottati.
Le parti, con la presente disciplina, si adeguano alla normativa comunitaria e nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 4 - Livelli di contrattazione
Le parti hanno inteso disciplinare
- la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale.
Contratto nazionale di categoria - Il contratto collettivo nazionale di lavoro, nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata.
Contrattazione di secondo livello aziendale - La contrattazione aziendale, prevista dal presente contratto collettivo, si attua sulla base della valutazione degli obiettivi comuni e delle opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati standard di competitività, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni generali di lavoro. La contrattazione aziendale potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando e con le modalità e nei limiti in esso definiti. Infine, la contrattazione aziendale, conclusa con le R.S.U, R.S.A. o d'intesa con le articolazioni territoriali dell'organizzazione sindacale nazionale UGL TERZIARIO, firmataria del presente contratto, potrà, anche in via sperimentale e temporanea, e al fine di gestire situazioni di crisi o di effettuare investimenti significativi volti a favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, definire intese modificative degli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
Contrattazione di secondo livello territoriale - A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Parti firmatarie del presente CCNL potranno valutare l'opportunità di raggiungere accordi sui temi relativi a politiche di sviluppo e potenziamento della competitività, anche con l'obiettivo di sviluppare politiche che implementino la formazione di base e continua e comportamenti virtuosi in materia di della salute e sicurezza del lavoro.
Art. 5 - Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Commercio e Servizi avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative almeno sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo alla stessa, comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette di alcun genere. Nel caso in cui una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" previsto nel precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto. In ogni caso, il ritardo nella presentazione della piattaforma comporterà lo slittamento dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale", in misura pari al ritardo stesso.
Art. 6 - La contrattazione territoriale
La contrattazione collettiva decentrata si esercita, a livello territoriale, sulle materie e sugli istituti demandati dal presente contratto collettivo e dalla Legge ed è alternativa alla contrattazione aziendale.
Al secondo livello le Parti firmatarie possono definire intese che modifichino temporaneamente gli istituti del CCNL inerenti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'orario e l'organizzazione del lavoro, ove tendano a favorire l'incremento della qualità e produttività del lavoro, a gestire eventuali crisi di settore, a fare emergere il lavoro nero, a stabilizzare di situazioni di cronica precarietà, ad incrementare l'occupazione.
A livello territoriale le parti definiranno, con la sottoscrizione di specifici accordi, le modalità di partecipazione a tutte le attività formative, soprattutto con riferimento a:
a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, compresi quelli connessi al contratto di apprendistato;
b) i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
c) le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
d) la definizione di un monte ore annuo di congedi.
Tali accordi, potranno essere stipulati anche coinvolgendo le Autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione.
Potranno inoltre essere definite, sempre a livello territoriale, intese in materia di incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, che possano consentire alle aziende di fruire delle agevolazioni fiscali, contributive e/o previdenziali previste dalle vigenti normative in materia.
A livello territoriale le Parti potranno costituire strumenti bilaterali quali:
a) Enti Bilaterali Regionali di settore, con gli scopi e le modalità previste dal FORMASICURO Nazionale;
b) Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali e delle controversie individuali o collettive, trasmettendone la composizione all'Ente Bilaterale Nazionale di settore e ove costituto, all'Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività;
c) Organismi Paritetici Territoriali in materia di salute e sicurezza.
Le parti, in attesa della costituzione degli enti bilaterali territoriali, avvieranno articolazioni territoriali dell'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO, con compiti di promozione e gestione delle prestazioni che il presente contratto collettivo delega alla bilateralità di settore. Alle Sedi Territoriali Bilaterali saranno affidate in via sperimentale attività di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché di sostegno dell'occupazione giovanile - anche mediante accordi territoriali finalizzati alla diffusione dell'inserimento lavorativo - in base alle vigenti disposizioni in materia.
Le condizioni per la costituzione delle Sedi Territoriali Bilaterali ed il finanziamento delle attività saranno definite dalle Parti firmatarie con apposito protocollo aggiuntivo che costituirà parte integrante del presente CCNL.
Art. 7 - Procedure per l'attuazione della contrattazione territoriale
Le piattaforme saranno inviate dall'O.S. territoriale di UGL Terziario alle Parti datoriali firmatarie presenti nel territorio nonché a tutte le Parti Nazionali firmatarie che invieranno, tramite la Commissione Consultiva Nazionale costituita tra le parti firmatarie del presente CCNL, presso FORMASICURO eventuali osservazioni entro 30 gg. dalla ricezione. Successivamente il testo dell'accordo territoriale concordato, ma non ancora sottoscritto, sarà inviato alle Parti firmatarie per eventuali osservazioni che dovranno essere inviate, tramite la Commissione di cui al precedente comma, entro 30 gg dalla ricezione del testo. Il mancato rispetto della procedura prevista nel presente articolo determinerà l'inefficacia dell'accordo.
In via transitoria, le parti concordano che le norme di cui al presente articolo troveranno applicazione una volta decorsi 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto collettivo.
Art. 8 - La contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato alle aziende e agli Organismi di rappresentanza datoriale firmatari e dall'altro alle Rappresentanze sindacali aziendali ed all'Organizzazione Sindacale territoriale dell'UGL TERZIARIO.
Le materie demandate alla contrattazione aziendale e le modalità per la sua attuazione sono quelle stabilite dal presente contratto.
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal presente contratto collettivo e dovrà perseguire le finalità e i contenuti di cui al successivo comma, regolamentando materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono, pertanto, che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di partecipazione attiva, di produttività, competitività/efficienza, redditività ed innovazione, anche attraverso l'individuazione di interventi di innovazione organizzativa che consentano anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Con contratto aziendale potranno essere istituiti premi di risultato legati all'ottimizzazione dei servizi resi dal personale alla clientela e agli obiettivi derivati dall'accordo aziendale. In ordine alla quantificazione del premio, ai criteri di individuazione degli incrementi ed ai requisiti per la decontribuzione dei premi si rimanda alla normativa applicabile cui i contratti aziendali dovranno attenersi.
Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
a) determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile correlati ad incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e di innovazione nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
b) impossibilità di definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi;
c) obbligatoria applicazione dei trattamenti contributivo-previdenziali e fiscali previsti dalle normative applicabili;
d) previsione convertibilità del premio in servizi di welfare aziendale, ai sensi e nei limiti della normativa applicabile;
e) previsione di erogazioni economiche di secondo livello che, data la natura variabile e non predeterminabile, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
I risultati riguarderanno il raggiungimento di obiettivi predefiniti negli accordi, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività, redditività, innovazione anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori, purché, ai sensi di quanto chiarito dell'Agenzia delle Entrate, tali criteri siano misurabili e verificabili.
Le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, proprio in ragione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento nell'accordo e della variabilità dei risultati e, pertanto, non saranno utile ai fini del calcolo di alcun istituto di Legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L'accordo economico aziendale avrà durata massima triennale nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da sei mesi prima della scadenza del contratto nazionale sino a nove mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.
Le proposte di rinnovo degli accordi aziendali, sottoscritte congiuntamente dalla R.S.A. e dalla struttura territoriale dell'organizzazione stipulante il presente contratto, dovranno essere comunicate all'azienda e contestualmente all'Associazione Territoriale cui la stessa aderisce o ha conferito apposito mandato, in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa, almeno due mesi prima della scadenza dell'accordo.
Nell'arco dei due mesi successivi alla data di presentazione della proposta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi concreti della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente, in appositi incontri congiunti, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa.
Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione delle procedure come sopra disciplinate saranno definite secondo quanto previsto dal presente CCNL.
MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) flessibilità oraria;
3) part time;
4) determinazione dei turni feriali;
5) contratti a termine;
6) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) pari opportunità nel lavoro;
8) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:
- progetti per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, smart working, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, anche in caso di affidamento o di adozione;
- programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
9) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della Legge n. 300/1970 "Statuto dei Lavoratori";
10) erogazioni economiche variabili strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività, redditività;
11) welfare aziendale;
12) formazione 4.0 anche in ragione dell'accordo quadro in materia sottoscritto tra le parti firmatarie del presente contratto;
13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove non previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda nonché le figure di interesse aziendale, sempre non previste nella classificazione di cui al presente contratto che assumano significato e valenza generali, le Parti riporteranno all'apposita Commissione Paritetica Nazionale di garanzia le valutazioni in merito, anche, fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive degli Enti e Istituzioni preposti, anche a livello nazionale e comunitario.
COMMISSIONE CONSULTIVA
È costituita una Commissione consultiva nazionale presso l'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO per effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione Consultiva potrà indirizzare, con le iniziative che le Parti riterranno più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente contratto nazionale e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla vaglio delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale e l'attività della Commissione Consultiva Nazionale saranno finalizzate al coinvolgimento partecipativo ed all'evoluzione del sistema di relazioni sindacali. Per favorire l'attività della Commissione gli organismi territoriali sia imprenditoriali che sindacali comunicheranno alle rispettive organizzazioni nazionali e al FORMASICURO Nazionale i testi degli accordi aziendali sottoscritti
Art. 9 - Elemento di garanzia retributiva - EGR
Ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente CCNL, sarà riconosciuto un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva".
L'elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi:
- verrà erogato con la retribuzione di Gennaio 2022;
- compete ai lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai lavoratori con contratti di sostegno all'occupazione in forza al 31-12-2021, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l'azienda calcolerà l'importo spettante, secondo quanto previsto, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo dall'01-08-2019 al 31-12-2021;
- per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art.78;
- l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
- l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL che venga corrisposto successivamente all'01-01-2020;
- l'istituto, a carattere sperimentale, risulterà legato alla durata della presente CCNL:
IMPORTO:
Quadri, I e II livello | III e IV livello | Ve VI livello | |
Aziende fino a 15 dipendenti | 97 euro | 82 euro | 67euro |
Aziende a partire da 16 dipendenti | 107 euro | 92 euro | 77 euro |
Le aziende che versino in una situazione di crisi, rilevata nell'anno precedente l'erogazione ovvero nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell'ambito dell'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'EGR per l'anno di competenza.
Art. 10 - Crisi, Sviluppo e Occupazione
Le Parti concordano che, nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati, e comunque in tutti quelli specificati dall'art. 8 Legge n. 148/2011 e precisamente:
- superamento di situazioni di crisi;
- sviluppo economico e occupazionale;
- avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell'attività;
- situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi;
potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese derogatorie o sospensive degli istituti del presente CCNL. Tali intese saranno definite con il supporto dell'Associazione imprenditoriale territoriale aderente alle Parti Datoriali firmatarie del presente CCNL o direttamente a livello aziendale e potranno riguardare specificamente anche aree svantaggiate.
Titolo III - ORGANISMI PARITETICI NAZIONALI
Art. 11 - Organismi paritetici
Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituire:
1) la Commissione Nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale;
2) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;
3) l'Osservatorio Nazionale;
4) la Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia;
Tutti gli Organismi di cui al precedente comma sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Parte datoriale e tre designati dalla UGL TERZIARIO. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Art. 12 - Commissione Nazionale per lo sviluppo del dialogo sociale Europeo
Le Parti, tenuto conto dell'evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, per analizzare ed approfondire in particolare i temi dell'armonizzazione delle normative in materia di lavoro.
In particolare nel caso in cui l'Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il Settore Terziario, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare l'opportunità di definire strategie comuni da sottoporre agli organi istituzionali competenti prima dell'emanazione della normativa di recepimento.
Le Parti considerano necessario analizzare e monitorare l'impatto dei processi europei sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:
1) dialogo sociale europeo relativo al settore del terziario;
2) processo evolutivo e obiettivi dei Comitati Aziendali Europei;
3) responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta a livello transnazionale;
4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
5) coordinamento europeo delle politiche contrattuali.
La Commissione, anche in coincidenza con gli altri organismi paritetici, si riunirà di norma semestralmente ed annualmente e riferirà sull'attività svolta alle Parti stipulanti; avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Parti firmatarie pareri in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.
Art. 13 - Osservatorio Nazionale
Il sistema di relazioni a livello nazionale si realizza anche attraverso un Osservatorio Nazionale composto da pari rappresentanti degli imprenditori e dell'organizzazione sindacale stipulante, le cui modalità costitutive saranno definite dalle parti entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
L'Osservatorio Nazionale sarà sede di analisi, verifica, confronto e proposta sui temi di interesse delle parti e del settore, in particolare si occuperà:
- dell'andamento e delle prospettive del mercato;
- delle tendenze e prospettive di investimento e di occupazione per territori;
- delle tendenze dello sviluppo tecnologico del settore;
- dell'evoluzione del mercato del lavoro ed in particolare dell'occupazione femminile e giovanile, dell'apprendistato, del lavoro somministrato, del contratto a termine e del part-time;
- del costo del lavoro, con particolare riferimento alla legislazione contributiva e assistenziale, anche raffrontandolo all'andamento dei paesi dell'Area Euro;
- dei dati, se disponibili, consuntivi sia qualitativi che quantitativi sull'occupazione, distinti per sesso, classi di età e qualifiche;
- degli orari di fatto svolti da donne, uomini, impiegati ed operai, con indicazioni delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario nonché delle ore per le quali vi sia stato l'intervento di misure di sostegno;
- della formazione professionale, con l'indicazione disaggregata, ove possibile, per uomini, donne, lavoratori extracomunitari;
- del monitoraggio e dell'analisi degli infortuni sul lavoro.
L'Osservatorio Nazionale potrà essere elaborare documenti programmatici in materia di formazione professionale che forniscano al legislatore indicazioni utili per lo sviluppo delle politiche formative del settore che siano disaggregate per regioni e/o sotto-settori, ma soprattutto coerenti con le esigenze del settore.
Art. 14 - Commissione Nazionale per le Pari Opportunità
Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale verrà costituita la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità formata da due rappresentanti espressione delle Parti datoriali firmatarie e due di UGL Terziario, che svolgerà attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui al D.Lgs. 11/4/2006 n. 198 e al programma di azione dell'Unione Europea al fine di individuare gli eventuali ostacoli alla realizzazione di un'effettiva parità tra donne e uomini nell'ambito del mondo del lavoro, e sviluppare strategie per il loro superamento.
La Commissione Nazionale per le Pari Opportunità ha il compito di:
a) individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro femminile, favorire l'accesso a nuove professionalità anche in ruoli connessi allo sviluppo di nuove tecnologie;
b) facilitare, attraverso interventi mirati, il reinserimento e la salvaguardia della professionalità delle lavoratrici dopo il congedo per maternità;
c) proporre iniziative volte a prevenire ogni forma di molestia sessuale sui luoghi di lavoro, tenendo conto dei principi espressi dall'Unione Europea;
d) raccogliere e segnalare alle commissioni territoriali iniziative ed azioni virtuose adottate nelle aziende del settore Terziario, affinché costituiscano un modello da promuovere;
e) promuovere iniziative informative e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
f) individuare iniziative utili a favorire l'occupazione femminile in profili professionali connessi alle nuove tecnologie.
La Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, anche in concomitanza con gli altri Organismi Paritetici, si riunirà, di norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti e delibererà all'unanimità, avvalendosi, ove necessario di esperti nominati di comune accordo.
Art. 15 - Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia
La Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia costituisce l'organismo preposto ad assicurare il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del CCNL. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti.
A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ad esclusione delle sanzioni disciplinari, comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contratto;
b) individua eventuali figure professionali, non previste nell'attuale classificazione, strettamente legate a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza, effettuando un esame del contenuto delle varie professionalità e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e di elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.
c) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione da inserire nel rinnovando testo contrattuale.
La Bilateralità costituisce un importante patrimonio nell'ambito del sistema di relazioni sindacali delle Parti firmatarie.
In particolare tale sistema relazionale vuole rappresentare un punto di riferimento per orientare le politiche attive inerenti il settore di applicazione del presente CCNL, soprattutto puntando l'attenzione sulle potenzialità occupazionali del settore e sui relativi servizi.
Le parti stipulanti, ribadita la volontà di promuovere l'istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla condivisione degli obiettivi ed al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, ribadiscono che l'attività degli enti bilaterali non intende sostituire quella propria e istituzionale delle parti sociali.
Le Parti, altresì, condividono che la bilateralità e il welfare contrattuale saranno improntati su principi di trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura.
Per le stesse ragioni le Parti perseguono l'obiettivo dell'efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità attraverso criteri di buona gestione, che risultino coerenti con le risorse gestite anche grazie all'impiego di adeguate professionalità.
Nell'ambito di tali rapporti hanno sviluppato modelli di bilateralità che hanno dato luogo alla costituzione organismi paritetici quali FONDITALIA, FORMASICURO, anche, in funzione di Organismo Paritetico per la Formazione e la tutela della Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Le Parti stesse convengono altresì sull'opportunità e la necessità, nel quadro delle relazioni e nel rispetto delle differenti realtà rappresentate, di accrescere ed estendere al presente CCNL i citati modelli bilaterali al fine di promuovere la formazione professionale continua e della formazione 4.0, per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività delle imprese del settore, della valorizzazione delle risorse umane in esse applicate e della crescita delle capacità professionali dei lavoratori; di promuovere e diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso azioni di formazione ed informazione volte alla riduzione del fenomeno degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali nel Settore Terziario.
Art. 17 - FORMASICURO - Ente Bilaterale Nazionale
L'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema di servizi rivolto a tutti gli addetti del settore (Aziende e Lavoratori).
L'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO promuove, concretizza, valorizza e svolge le seguenti attività:
a) divulga le relazioni sul quadro normativo e socio-economica del Settore Terziario e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e protezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di carattere nazionale;
b) realizza studi e ricerche in ordine alla consistenza e alla tipologia della forza lavoro occupata, l'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondo Interprofessionale FONDITALIA, l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
c) favorisce lo sviluppo e la diffusione di forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria, con particolare riferimento al Fondo di Assistenza Sanitaria previsto dal vigente contratto secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali all'uopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;
d) effettua studi e ricerche, anche a fini statistici, sulla vigente legislazione in materia di lavoro e sulla contrattazione di settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze dei paesi dell'Unione Europea;
e) esercita le attività di certificazione ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 276 del 2003;
f) riceve comunicazione in materia di flessibilità dell'orario e alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
g) assume funzioni operative in qualità di Organismo Paritetico in riferimento a quanto regolamentato in materia dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e coordina le attività delle Strutture Territoriale Autorizzate di diretta ed esclusiva emanazione ovvero degli Organismi Paritetici Territoriali in materia della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
h) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato;
i) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, Legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25/3/1998. n. 142:
j) promuove ed attiva le iniziative necessarie a favorire rincontro tra la domanda e offerta di lavoro;
k) promuove studi e ricerche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, assumendo anche funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
l) favorisce, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità in vista della piena attuazione della Legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo la maternità;
m) incentiva e promuove studi e ricerche sul Settore Terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
n) promuove, progetta e/o gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, tirocini formativi e di orientamento, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi che perseguono i medesimi scopi;
o) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e ne gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
p) riceve dalle aziende e analizzate i dati previsti all'art. 9 della Legge n. 125/91:
q) costituisce una banca dati relativa alle professionalità per la ricognizione dei mutamenti intervenuti nell'ambito dei profili professionali anche del settore Terziario;
r) riceve i progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con FONDITALIA;
s) segue lo sviluppoidella somministrazione a tempo determinato;
t) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
u) valorizza, in tutti gli ambiti significativi, le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
v) realizza le iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO e per tale finalità può promuovere la costituzione di sportelli e/o sedi territoriali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi a tale livello realizzati;
w) attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO.
Art. 18 - Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO
Con decorrenza dalla vigenza contrattuale il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO è stabilito nella misura dello 0,50%, a carico dell'azienda e dello 0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione normale (minimo retributivo).
Tali quote contributive saranno così incrementate:
- 2020 Aziende 0,15% Lavoratori 0,07%;
- 2021: Aziende 0,20% Lavoratori 0,10%.
Le parti si danno atto che, nella commisurazione dei minimi retributivi previsti dalla vigente disciplina contrattuale si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,60% calcolato sulla retribuzione normale (minimo retributivo) a carico delle aziende.
Conseguentemente, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,60 % della normale retribuzione corrisposto per 13 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto.
Art. 19 - Fondo di Assistenza Sanitaria
Le parti, concordando di prevedere, a far data di attivazione del costituendo Fondo di Assistenza Sanitaria, una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, pertanto, a decorrere dalla data di costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria, saranno iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
La contribuzione al Fondo, che ne curerà la riscossione ai sensi del redigendo regolamento, sarà stabilita, per ciascun iscritto, al momento della costituzione del Fondo e sarà i a carico del datore di lavoro.
I contributi devono essere versati al Fondo di Assistenza Sanitaria con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Con decorrenza dal mese successivo alla data idi costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria l'azienda che ometterà il versamento delle quote a titolo di assistenza sanitaria sarà tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari alla contribuzione prevista per il costituendo Fondo di Assistenza Sanitaria, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno specificatamente atto che, nella determinazione della parte normativa/economica della presente Disciplina Contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa. Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo, che verrà quantificato al momento della costituzione, deve ritenersi sostitutivo ed assume, pertanto, valenza normativa ed economica per tutti coloro che applicano la presente CCNL
Le parti si incontreranno per istituire una Commissione bilaterale per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.
Art. 20 - Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua
Le Parti individuano in Fondltalia (Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua) il Fondo cui le imprese faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Le Parti concordando sulla rilevanza strategica della formazione continua sia come strumento di sviluppo e perfezionamento personale e sociale, sia come mezzo per incrementare l'educazione digitale nel nostro paese, stimolando l'innovazione tecnologica e organizzativa dei processi produttivi e lavorativi, al fine di recuperare il ritardo nell'adozione di processi e tecnologie informatiche ed il divario creatosi con altre realtà europee e mondiali. Pertanto, con il presente contratto, le parti stabiliscono che a far data dal 01-01-2020, le aziende saranno chiamate a coinvolgere i propri dipendenti a tempo indeterminato in percorsi formativi della durata di 24 ore per ciascun lavoratore, da svolgersi nell'arco di 3 anni. La formazione continua sarà svolta attraverso l'elaborazione di progetti aziendali, ovvero tramite l'adesione a progetti territoriali o di settore, sulla scorta delle modalità di erogazione previste da FONDITALIA. Le aziende che nel triennio non abbiano direttamente coinvolto i lavoratori in attività formative, riconosceranno ai propri dipendenti 24 ore per ciascun lavoratore, di cui 16 a carico dell'azienda per un costo massimo di € 200,00, per partecipare ad attività di formazione continua esterne all'azienda, finalizzate all'acquisizione di competenze (tecniche, linguistiche, informatiche o gestionali) utilizzabili nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Ove i lavoratori non siano stati coinvolti in percorsi formativi aziendali ed intendano partecipare ad attività formative non direttamente organizzate dall'azienda, dovranno fare richiesta al datore di lavoro entro 15 gg. prima dell'inizio del percorso formativo, producendo, ove richiesto dall'azienda, la relativa documentazione.
I lavoratori potranno partecipare ad iniziative formative solo nei casi in cui queste ultime siano realizzate: dagli enti privati di cui all'art. 1, comma 2 della L. 40/87; dagli enti accreditati a svolgere attività formativa presso le Regioni; dalle università e istituti tecnici abilitati al rilascio di titoli di istruzione secondaria superiore; dall'azienda. Gli enti erogatori o l'azienda dovranno documentare le attività formative svolte secondo la normativa vigente. Per le imprese con almeno 100 dipendenti, i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per partecipare ad attività di formazione continua non potranno superare il 3% del personale in forza nell'unità produttiva interessata, salvo diverse intese a livello aziendale.
Le ore non fruite nel triennio non saranno cumulabili con quelle del triennio successivo, salvo che le stesse non siano state utilizzate per esigenze aziendali e non per volontà del lavoratore. In ogni caso restano escluse dal computo delle 24 ore previste dai commi precedenti, le ore di formazione in materia di sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08.
Anche in virtù dell'accordo quadro in materia di formazione digitale sottoscritto tra le parti firmatarie del presente CCNL le parti concordano nello sviluppo di un piano formativo di durata pari al presente contratto aziendale, che sia anche valido ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui alla Legge di Bilancio 2019, e dovrà riguardare le materie inerenti l'introduzione di nuove tecnologie, come previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali e con riferimenti agli ambiti di:
- vendita e marketing,
- informatica
- tecniche e tecnologie di produzione
così come individuati dall'Allegato A) della Legge di Bilancio 2018.
Qualora, con successivi provvedimenti dei Ministri competenti venissero individuare ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, queste si intendono automaticamente recepite nel presente contratto.
Non sono considerate attività di formazione ammissibili ai fini dei benefici previsti dalla Legge di bilancio, la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili al credito d'imposta solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso a FONDITALIA secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
L'azienda si impegna a rilasciare al termine del percorso, a ciascun dipendente, l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, l'azienda si impegna a certificare i costi ai sensi della normativa applicabile.
La norma di cui al presente articolo deve ritenersi applicabile sino a quando l'agevolazione verrà rinnovata in sede legislativa.
Titolo V - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE
Art. 23 - Statuto dei Lavoratori
Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori all'attività sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.
Il monte ore dei permessi relativo all'esercizio dell'attività sindacale dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre d'ogni anno, ovvero entro i successivi 12 mesi, a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da alcuna indennità.
Art. 24 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell'Azienda, in ogni unità produttiva, può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori e nell'ambito delle Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL la Rappresentanza Sindacale Aziendale - in sigla RSA, cui verrà applicata la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 25 - Diritto d'affissione
La R.S.A. e la O.S. firmataria del presente CCNL ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti e all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro; le copie delle comunicazioni dovranno in ogni caso essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla direzione aziendale.
I lavoratori, occupati in aziende con oltre 15 dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue retribuite. La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno da parte dell'O.S. firmataria della presente CCNL.
Tale monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da alcuna indennità.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico.
Il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla R.S.A. e dalla O.S. firmataria del presente contratto collettivo, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria interessata.
Rappresentanza dei Lavoratori
L'Organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL esercita il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative; ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto di confronto. La RSA svolge unitamente alla O.S. firmataria del presente CCNL le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale; secondo le modalità definite nel presente contratto ed in attuazione degli indirizzi dell'UGL Terziario Nazionale.
Art. 28 - Trattenuta sindacale
L'azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'O.S. a cui l'azienda dovrà destinarla. L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale; debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'azienda con lettera raccomandata; salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
L'iscrizione sindacale avrà validità annuale (1º gennaio- 31 Dicembre)
Art. 29 - Delegato Aziendale e dirigenti sindacali
Nelle imprese che abbiano alle proprie dipendenze un numero compreso tra gli 11 e i 15 lavoratori, le Organizzazioni sindacali possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale; su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di Legge.
Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
- di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici dell'Organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante il presente contratto;
L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dall'Organizzazione sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di delegato aziendale e di dirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad 8 giorni annui.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Le imprese con più di 15 dipendenti, che applicano e/o aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, riconosceranno ai componenti della 0. S. dei lavoratori stipulante il presente CCNL le prerogative stabilite dalla Legge n. 300/1970.
Le ore di permesso sindacale dovranno essere usufruite nell'ambito dell'orario di lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL), nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, verrà preferibilmente scelto tra gli iscritti al sindacato e/o tra i membri della RSA. Nelle aziende fino a 15 unità, invece, il RSL verrà indicato all'interno dell'azienda stessa o individuato, anche per più aziende in ambito territoriale o di comparto produttivo. Corsi per RLS potranno svolgersi anche in modalità e-learning.
Titolo VI - TUTELA DELLA SALUTE, DELLA LIBERTÀ E DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, la Rappresentanza Sindacale Aziendale, può promuovere, ai sensi dell'art. 9, L. 300/70, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Le Parti riconoscono di fondamentale importanza, nell'ambiente di lavoro, la tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e dei principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Le Parti intendono per mobbing tutti quegli atti e comportamenti discriminatori e/o vessatori reiterati e posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o anche da altri colleghi, che si concretizzino in una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di tali situazioni nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale dei lavoratori e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
2) individuazione delle possibili cause, con particolare attenzione alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano facilitare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive volte alla prevenzione e alla repressione di situazioni di criticità, anche attraverso l'individuazione di misure di tutela dei dipendenti interessati;
4) formulazione di un codice quadro di condotta.
Per molestie sessuali si intendono tutti i comportamenti indesiderati che abbiano una connotazione di carattere sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici relativi alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e ritengono pertanto inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli Organismi Paritetici aziendali e territoriali, ove costituiti, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e delle denunce formali nonché le soluzioni individuate, alla Commissione Paritetica Pari Opportunità nazionale.
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali", allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2/10/1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Il codice si prefigge l'obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le parti considerando inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscendo il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale, adotteranno, d'intesa con le RSA laddove costituite, tutte le iniziative utili anche a carattere formativo a prevenire le problematiche di cui sopra, che saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori, anche mediante affissione in ogni singola unità produttiva o in luogo accessibile a tutti.
Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Titolo VII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 33 - Procedure di conciliazione
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, e s.m.i., per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende che applicano il presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione costituita nell'ambito di FORMASICURO.
La Commissione di Conciliazione Territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della parte datoriale firmataria e competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale locale firmataria del presente CCNL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale ovvero l'Associazione datoriale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione datoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei Lavoratori che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione a mezzo di raccomandata AR, fax o pec ovvero tramite consegna a mano in duplice copia o qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale provvederà, entro 20 giorni dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato dalla Commissione Paritetica entro il termine di 60 giorni a far data dalla ricezione o dalla presentazione della richiesta da parte dell'Associazione datoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412-ter c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato, a cura della Commissione di Conciliazione, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali, le cui firme risultino essere depositate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di Conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c., così come modificati dalla Legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, dal D.Lgs. n. 387/98 e dalla Legge 183 del 2010, in sede di Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale.
Art. 34 - Commissione di Certificazione
Le parti convengono che, all'interno degli enti territoriali bilaterali, siano costituite Commissioni di Certificazione abilitate, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 276 del 2003, a svolgere l'attività di certificazione di:
- contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie;
- rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
In caso di mancata costituzione della Commissione di Certificazione Territoriale opererà, in via sussidiaria, la Commissione di Certificazione Nazionale di FORMASICURO.
Ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando ad un Collegio Arbitrale mandato a risolvere la controversia.
A tal fine, è istituito presso FORMASICURO, un Collegio Arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio Arbitrale competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio Arbitrale presso FORMASICURO e contestualmente all'altra parte coinvolta.
L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R, raccomandata a mano o Pec. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio Arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente, o fino alla prima udienza, scritti difensivi. Entrambe le parti possono manifestare per iscritto, la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale recapitando la rinuncia alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dall'Associazione datoriale sottoscrittrice del contratto collettivo cui l'azienda abbia conferito apposito mandato, un altro designato dalla Organizzazione Sindacale UGL Terziario a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.
I membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, non superiori a 6, preventivamente concordata ovvero, in mancanza, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
II Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno e l'incarico è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio che potrà avviare una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testimoni;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei loro procuratori;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, ove lo ritenga necessario per il completo lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 4/11/2010 n. 183, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art 412 c.p.c. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso. In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, il Collegio Arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi del successivo articolo, opererà secondo le modalità di cui all'art. 412 quater c.p.c..
Art. 36 - Clausola Compromissoria
Ai sensi dell'art. 31 comma 10, della Legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione, in via preventiva, al Collegio Arbitrale delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing e delle molestie sessuali.
La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro. Non potrà essere sottoscritte neppure dalle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata dall'apposita Commissione di certificazione che avrà il compito di accertare, all'atto della sottoscrizione, l'effettiva volontà delle parti a devolvere ad arbitri eventuali controversie derivanti dal rapporto di lavoro.
Art. 37 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla Legge 15/7/1966, n. 604, ed alla Legge 20/5/1970, n. 300, come modificate dalla Legge 11/5/1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, possono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Titolo VIII - ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 38 - Contributi di assistenza contrattuale
Le Parti, per la definizione del presente CCNL ed il suo aggiornamento, per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della L. 311/1973.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura dello 0,60% a carico dei datori di lavoro e dello 0,05% a carico dei dipendenti da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di fatto mensile.
Le parti concordano che, quanto previsto dal presente articolo, costituisce parte integrante delle disposizioni relative al trattamento economico-normativo del presente CCNL, poiché finalizzate alla realizzazione e manutenzione di tutti gli istituti applicabili ai singoli rapporti di lavoro.
Anche al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese, sono tenuti alla corresponsione dei contributi tutti i datori di lavoro, che applicano il presente articolo il presente CCNL, nonché i rispettivi dipendenti.
Le misure contributive annuali e le relative norme di riscossione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti con l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.
Le norme di cui al presente articolo fanno parte integrante del presente contratto.
Sarà cura dei datori di lavoro portare a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Titolo IX - MERCATO DEL LAVORO
PREMESSA
Le parti, con la sottoscrizione del presente CCNL, intendono promuovere e potenziare le occasioni di impiego mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze di imprese e lavoratori.
Il principale obiettivo che, attraverso il contratto collettivo, le Parti vogliono conseguire è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del settore, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, in un quadro di regole preventivamente concordate, una maggiore flessibilità nell'espletamento dell'attività lavorative.
Convengono, infine, sulla necessità di predisporre strumenti che permettano di facilitare l'inserimento nel mondo produttivo e del lavoro delle fasce più deboli di lavoratori.
Disciplina generale
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto che deve contenere: a) la prestazione oggetto del contratto; b) il periodo di prova; c) il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale; d) la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto; e) la durata del periodo di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere definito in forma sintetica.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto, di durata superiore a 30 giorni consecutivi, determinano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale caso il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
Durante lo svolgimento dell'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., si applica quanto previsto dal presente contratto collettivo in materia di indennità sostitutiva.
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni che decorrerà dalla scadenza del previsto periodo di formazione. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Art. 40 - Proporzione numerica
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 41 e ss. D.Lgs. 81/2015, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 % per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3 può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dalla normativa applicabile, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero, con contratto di apprendistato professionalizzante, lavoratori che abbiano compiuto 17 anni di età, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. n. 226/2005. Infine il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore potranno riguardare giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Nelle aziende che commerciano armi o munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto
Per i lavoratori apprendisti di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme contrattuali del presente contratto ove compatibili.
Il datore di lavoro deve formulare il piano formativo individuale nel rispetto della normativa in materia anche tenuto conto, ove individuati, dei contenuti formativi enucleati, per ciascun profilo professionale, dalla apposita Commissione istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO.
Ferma restando la costituzione del rapporto di apprendistato con le modalità disciplinate nel precedente articolo, è facoltà delle parti sottoporre il contratto di apprendistato e il piano formativo dell'apprendista all'apposita Commissione di Certificazione presso l'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO al fine acquisire la validazione del percorso formativo adottato.
A fini di monitoraggio sull'utilizzo e sulla diffusione numerica e geografica delle varie tipologie di contratto di apprendistato, verrà inviata comunicazione dell'attivazione dei contratti di apprendistato all'Organismo Partecipativo Nazionale.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione, durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Secondo e Terzo Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Quarto e Quinto Livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
Sesto Livello | 45 giorni di lavoro effettivo |
Art. 45 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori appartenenti alla medesima qualifica per la quale egli è stato assunto.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della normale prestazione oraria settimanale stabilita dalla presente disciplina contrattuale, ferme restando le ore di formazione e la durata delle stesse.
Art. 46 - Livelli di inquadramento professionale e relativo trattamento economico
)
Salvo quanto previsto in materia apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di apprendistato alta formazione, i livelli di inquadramento ed il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato, per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato, per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento, così come previste e disciplinate dal presente CCNL, l'inquadramento e il trattamento economico ad esso connesso, sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a cinque eventi morbosi nell'arco di un anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del periodo di comporto previsto dal presente CCNL ad un'indennità, a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano solo dopo il superamento del periodo di prova.
Art. 48 - Referente per l'apprendistato
L'attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato dal datore di lavoro all'avvio dell'attività formativa.
Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa al momento della redazione del piano formativo e dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato nonché competenze adeguate allo svolgimento dell'incarico conferitogli.
In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate e comprovate competenze.
Art. 49 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante, saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante e/o l'addestramento si riferiscano alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo formativo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.
Art. 50 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità e le competenze per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere ad incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all'apprendista, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, nel rispetto delle previsioni di Legge;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 60 e 61 in tema di formazione.
Art. 51 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare con assiduità e diligenza alle attività formative previste dal piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi indicate;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di Legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 52 - Percentuale di conferma
Le imprese con più di 50 dipendenti non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime.
Non dovranno essere computati ai fini della determinazione della percentuale di cui al precedente comma, i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere fino a cinque contratti di apprendistato.
Art. 53 - Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato, che in ogni caso non potrà avere durata inferiore a mesi 6, si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livello | Durata |
II | 36 mesi |
III | 36 mesi |
IV | 36 mesi |
V | 36 mesi |
VI | 24 mesi Copyright S.I.A. s.r.l. |
Il percorso formativo che l'apprendista dovrà seguire è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dalla CCNL che l'apprendista dovrà raggiungere entro i limiti di durata massima previsti per il contratto di apprendistato così come fissati dal precedente articolo.
Per i contenuti e le competenze di ciascun profilo si rimanda all'allegato 1.
I requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella tabella seguente.
Tutte le attività formative svolte presso più datori di lavoro, nonché quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È inoltre facoltà dell'azienda anticipare, in tutto o in parte, le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
PROFILI PROFESSIONALI | Ore complessive di formazione professionalizzante | DURATA |
Approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2º livello) | 240 | 36 mesi |
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica (inquadramento finale al 3º livello) | 210 | 36 mesi |
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4º livello) | 180 | 36 mesi |
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5º livello) | 160 | 36 mesi |
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6º livello) | 120 | 24 mesi |
In ogni caso, con riferimento alle figure professionali aventi contenuti e competenze omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane secondo l'elencazione di cui alla all'allegato 2) tabella B del presente CCNL, per le quali si ritenga necessaria l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti prevedono che la durata massima del periodo di apprendistato possa essere di 48 mesi.
Art. 55 - Modalità di erogazione della formazione
In relazione all'orario di svolgimento dell'attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e gli strumenti di e-learning, pertanto in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale attraverso strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire le conoscenze e le competenze previste nel piano formativo, assicurandone altresì che la formazione venga svolta in ambienti idonei.
Art. 56 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione sul libretto
FORMATIVO
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista, almeno 30 giorni prima dello scadere del periodo formativo, dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale. In assenza del libretto formativo del cittadino, la suindicata attestazione relativa alla formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.
Il datore di lavoro è tenuto, infine, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui, per qualunque ragione, sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla data di cessazione o di trasformazione.
ALTRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
Art. 57 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
Per le ore di formazione svolte nell'ambito dell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Art. 58 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Per le ore di formazione svolte nell'ambito dell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% % di quella che gli sarebbe dovuta.
Qualora intervenissero ulteriori modifiche in materia di apprendistato, le Parti si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni.
Art. 59 - Fondo Assistenza Sanitaria
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'impresa tramite il Fondo FONDITALIA.
Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nel presente CCNL.
CAPO II - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 62 - Contratti a tempo determinato
È consentita l'assunzione del personale con contratto a tempo determinato in tutti i casi e nel rispetto delle condizioni espressamente previsti dalle leggi applicabili.
L'apposizione del termine, nei contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 gg., è priva di effetto se non risulta da atto scritto una copia del quale va consegnata al lavoratore entro 5 gg. lavorativi dalla data di inizio della prestazione.
L'atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo o proroga, la specificazione delle esigenze in virtù delle quali è stato stipulato. In caso di proroga dello stesso rapporto lavorativo tale specificazione è necessaria solo quando la durata complessiva del rapporto lavorativo a tempo determinato abbia una durata complessiva superiore a 12 mesi.
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/15, così come modificato dalla L. 96/2018, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è inoltre vietato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24, L. 223/91, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o ancora abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 626/94 e s..i..
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 36 mesi.
Nell'arco dei primi 12 mesi il contratto può essere prorogato liberamente mentre, successivamente, devono ricorrere le condizioni di cui all'art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/15 così come modificato dalla L. 96/18.
Il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 50 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
La stessa informazione alle R.S.A., ove esistenti, e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dal sistema di concertazione e informazione del presente contratto.
Indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore e conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare complessivamente i 24 mesi e non potranno essere prorogati più di 4 volte.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente alle Associazioni datoriali sottoscrittrici fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
Le imprese forniranno ai lavoratori, in forza con contratto a tempo determinato, informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dall'art. 23 d.lgs. n. 81/2015, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva:
BASE DI COMPUTO | CONTRATTI a tempo determinato |
0-4 | 2 |
5-9 | 4 |
10-20 | 6 |
Oltre 20 | 40% |
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, possono mutare le misure e le percentuali indicate al comma 1, nonché individuare percorsi di stabilizzazione dei lavoratori. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla Legge.
Art. 64 - Esenzione limiti percentuali
Ai sensi dell'art 23, co. 2, lettera "a" d.lgs. n. 81/2015, sono esentati dai limiti percentuali previsti dalla Legge o dai contratti collettivi, i contratti a tempo determinato stipulati: a) in fase di avvio di nuove attività, per il periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, tale limite può essere elevato fino a 24 mesi con accordo a livello aziendale e/o territoriale sottoscritto dall'O.S. firmataria il presente CCNL; b) da imprese start-up innovative ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3 del D.L. 179/12 convertito nella L. 221/12, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società o per il periodo più limitato di cui all'art. 25, comma 3, per le società già costituite; c) nell'ambito di attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro; d) per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di opere audiovisive; e) per sostituire lavoratori assenti; f) con lavoratori di età superiore ai 50 anni.
Art. 65 - Diritto di precedenza
I lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con uno o più contratti a tempo determinato, presso la stessa azienda e per un periodo superiore a sei mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine ovvero per mansioni professionalmente compatibili, rientranti nel medesimo livello.
Nei limiti delle esigenze di organico, l'impresa darà applicazione al diritto di precedenza secondo il criterio del fabbisogno professionale e della anzianità maturata dal lavoratore nello svolgimento della professionalità richiesta.
Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti la propria volontà in tal senso al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
L'eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all'azienda di provvedere alle conseguenti esigenze e comunque non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma che precede, salvo comprovato impedimento.
Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato con durata fino a 6 mesi, ovvero in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.
La contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di applicazione del diritto di precedenza, oltre a quelli per Legge ed ai sensi del presente contratto.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 24, d.lgs. n. 81/2015:
a) per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al capo III del testo unico di cui al D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 s.m.i., intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1, dell'art. 24, d.lgs. n. 81/2015;
b) alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate, ovvero professionalmente compatibili con quelle svolte nei precedenti rapporti a termine.
Ove il diritto di precedenza sia potenzialmente applicabile per effetto di Legge, del CCNL o di eventuale contrattazione integrativa, deve esserne effettuata espressa menzione nella lettera di assunzione.
Art. 66 - Successione di contratti a tempo determinato
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, le Parti, anche al fine di offrire ai soggetti svantaggiati maggiori opportunità di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, individuano la possibilità di derogare alle norme in materia di proroghe e rinnovi nelle seguenti ipotesi:
1) nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
2) ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno o integrazione al reddito o che abbiano esaurito l'accesso a tali misure di sostegno, con disoccupati di età superiore ai 45 anni che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito personale escluso da imposizione;
3) ai contratti conclusi da aziende operanti in località a prevalente vocazione turistica che, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7/10/1963, n. 1525 e s.m.i., necessitano di gestire dimostrabili picchi di lavoro, non gestibili con le normali risorse aziendali, in predeterminati periodi dell'anno.
Nota
Le parti, con riferimento al punto 3) del presente articolo, concordano che i contratti a tempo determinato, conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, possano ragionevolmente essere esclusi dalle limitazioni quantitative in materia di contratti a termine.
Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica nonché dei periodi di maggiore intensità lavorativa e produttiva, nell'ambito dei quali potranno applicarsi le deroghe previste, dovrà essere definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, con apposito accordo.
Nel caso di posti vacanti che si rendessero disponibili, l'azienda è tenuta ad effettuare idonea comunicazione in favore dei lavoratori a tempo determinato, anche sono forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa.
CAPO III - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 68 - Definizione e disciplina del contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 81/15 e s.m.i. le parti stabiliscono che il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è consentito nelle seguenti ipotesi:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dalla acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di opere e di lavorazioni, definite e predeterminate nel tempo, che non possano essere attuate ricorrendo al normale personale occupato;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, purché in relazione alla specializzazione dell'impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, in congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate ovvero che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività anche legate alla vocazione prevalentemente turistica delle località in cui l'azienda opera.
Il ricorso al lavoro temporaneo è sempre vietato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
I prestatori di lavoro impiegati ai sensi della vigente normativa in materia di somministrazione a tempo indeterminato non potranno superare il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1º gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In ogni caso, complessivamente i lavoratori in somministrazione, a tempo determinano ed i lavoratori assunti con contratto a termine, non potranno superare la misura del 50% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1º gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell'attività lavorativa nel corso dell'anno solare, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della L. 223/1991, di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento UE 651/2014, come recepiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di Legge e i regolamenti vigenti.
Art. 69 - Forma e contenuti del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e contenere le seguenti indicazioni: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero di lavoratori da somministrare; c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore somministrato e le misure di prevenzione adottate; d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi; f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo applicato ai lavoratori.
Art. 70 - Durata massima e proroghe
Indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, la durata dei rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato, intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore e conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare complessivamente i 24 mesi ed i contratti non potranno essere prorogati più di 4 volte.
CAPO VI - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato uno strumento idoneo ad agevolare rincontro fra domanda ed offerta di lavoro nonché ad agevolare l'ingresso delle figure più deboli nel mondo produttivo, intendono regolamentarne l'utilizzo, garantendo ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime economico e normativo.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello normale stabilito dal presente contratto collettivo.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire da un lato la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno, dall'altro può costituire una valida risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche quando siano già occupati.
Art. 72 - Contenuti contratto di lavoro a tempo parziale
Ai sensi ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2015, l'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere:
a) l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
b) il periodo di prova per i nuovi assunti;
c) il trattamento economico e normativo che vanno individuati secondo criteri di proporzionalità legati all'entità della prestazione lavorativa.
Art. 73 - Lavoro supplementare e straordinario
Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 del D.Lgs. 66/2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi della lettera a) del precedente articolo, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. Per lavoro supplementare si intende, pertanto, quello prestato oltre l'orario concordato e sino al raggiungimento del normale orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Il datore di lavoro potrà richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 50 % delle ore di lavoro settimanali concordate; sono fatti salvi specifici accordi tra le parti che, in tal caso, dovranno essere sottoposti ad apposita procedura di certificazione presso la Commissione di Certificazione dell'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata forfettariamente e convenzionalmente nella misura del 15% .
Le ore di lavoro supplementare prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di, secondo le modalità previste dall'art.178, e con la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
Le ore di lavoro supplementare prestate durante le ore notturne verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 50 %.
Tutte le maggiorazioni individuate ai precedenti commi del presente articolo, che non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all'art.174, sono determinate forfettariamente e convenzionalmente e devono ritenersi comprensive di tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche che determinino una variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
La disponibilità all'applicazione delle clausole elastiche al rapporto di lavoro a tempo parziale richiede il consenso del lavoratore che deve essere formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro.
Nel patto scritto devono essere indicate: a) le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che richiedono e autorizzano l'applicazione di clausole elastiche; b) la data di stipulazione; c) le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore. Il ricorso alle clausole elastiche, dovrà avvenire con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, fatte salve specifiche situazioni organizzative per le quali il ricorso alle clausole elastiche potrà essere richiesto con preavviso ridotto. La misura massima dell'aumento, non potrà eccedere il limite del 35% della normale prestazione annua a tempo parziale fatti salvi specifici accordi tra le parti che, in tal caso, dovranno essere sottoposti ad apposita procedura di certificazione presso la Commissione di Certificazione dell'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della R.S.A. indicato dal lavoratore medesimo.
Le ore di lavoro ordinarie richieste, a seguito dell'applicazione di clausole elastiche verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, con una maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 174 del presente contratto collettivo.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto e vanno escluse dal calcolo relativo ad ogni altro istituto, compreso il trattamento di fine rapporto.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 81/15, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
Art. 75 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale dovrà improntarsi ai seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere personale è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno, occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, nonché a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti occupati a tempo pieno;
d) diritto di precedenza, per i lavoratori il cui rapporto sia stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale, nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale già esistente;
e) applicabilità delle norme del presente contratto, ove compatibili, con la natura del rapporto stesso;
f) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario in precedenza concordata;
g) per quant'altro non previsto in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si applicano le previsioni di cui agli artt. 4 e ss. del D. Lgs. 81/2015.
Art. 76 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai sensi D. Lgs n. 81/2015, o da altre gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche derivante dagli effetti invalidanti di terapie salvavita, ove accertate da una commissione medica presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione dal rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, è riconosciuta una priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Art. 77 - Criterio di proporzionalità
Il trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa e si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Art. 78 - Quota giornaliera e oraria della retribuzione
Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile, determinato ai sensi del criterio di proporzionalità, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto relativamente alla quota giornaliera per malattia e infortunio.
Per i lavoratori a tempo parziale, la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile, che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno, per il divisore convenzionale orario previsto del presente contratto.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 24 giorni lavorativi fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa svolta alternando mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in deroga a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
In caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art.127 con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.174.
Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti, il numero di ore annuo degli stessi si determina, per il lavoratore a tempo parziale, utilizzando i criteri di proporzionalità.
Art. 82 - Mensilità supplementare
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della 13ª mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art.78.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.
Art. 83 - Preavviso e periodo di prova
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa. Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
La durata del periodo di prova e la relativa regolamentazione segue la medesima disciplina prevista per i lavoratori a tempo pieno.
Art. 84 - Periodo di comporto per malattia e infortunio
Il criterio di proporzionalità si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione continuativa, giornaliera settimanale e mensile si applicano le stesse disposizioni previste per il personale a tempo pieno e pertanto il comporto è fissato in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale con alternanza delle prestazioni mensili e/o settimanali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro prevista.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
CAPO V - ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI 0 DI SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI
Art. 86 - Contratti di collaborazione
Le parti ritengono di disciplinare all'interno della presente CCNL, in esecuzione di quanto previsto all'art. 2, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 81/2008, la possibilità per le aziende, in ragione delle particolari esigenze organizzative e produttive, di utilizzare le collaborazioni coordinate e continuative per specifiche attività che, per le loro caratteristiche, risultino compatibili anche con modalità di svolgimento del lavoro in forma autonoma.
Tale regolamentazione sarà oggetto di specifico accordo che costituirà parte integrante del presente CCNL.
Art. 87 - Telelavoro e lavoro agile (Smart Working)
Le parti riconoscono che, in virtù della evoluzione tecnologia che ha determinato un forte impatto anche sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, le parti ritengono necessario regolamentare forme di espletamento dell'attività lavorativa che ritengono idonee a migliorare la capacità aziendale, intesa nel suo complesso, di raggiungere obiettivi competitivi, combinando la flessibilità, l'autonomia e la collaborazione, con l'ottimizzazione di strumenti, risorse e luoghi di lavoro. Conseguentemente, talune attività possono essere svolte anche al di fuori dei locali aziendali, in modalità di telelavoro, laddove tale ipotesi venga esercitata con regolarità e continuità ovvero in modalità di lavoro agile (smart working), nel caso in cui tale modalità venga esercitata in modo non regolare e non continuativo.
Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro eseguita in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, al di fuori della sede ordinaria di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie che consentano il collegamento con l'azienda e/o l'amministrazione di appartenenza.
Il telelavoro è disciplinato dai seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto; c) pari opportunità; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione; e) applicazione del CCNL.
Le modalità di espletamento della prestazione lavorativa concordate tra le parti, devono risultare da atto scritto.
Il datore di lavoro deve provvedere, a proprie spese all'installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature, di cui resta proprietario, necessarie per adibire una postazione idonea alle esigenze lavorative. L'azienda si impegna a riparare rapidamente eventuali guasti, e quando ciò non sia possibile può richiamare in sede il dipendente sino a riparazione avvenuta. L'attività avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore e sarà distribuita, a discrezione dello stesso, nell'arco della giornata. Potrà anche essere concordato un periodo di reperibilità non superiore a 2 ore giornaliere per chi opera a tempo pieno e 1 ora per il personale part-time.
Le prestazioni straordinarie, notturne o festive possono effettuarsi su richiesta del datore di lavoro, di norma presso la sede aziendale o in trasferta. Sarà garantito l'accesso ai servizi aziendali solo nei giorni di rientro e durante l'orario di lavoro. In caso di riunioni programmate, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario alle stesse. I telelavoratori hanno diritto di accesso all'attività sindacale tramite bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve illustrare le modalità di funzionamento e le variazioni dei software di valutazione del lavoro svolto, per garantirne la trasparenza e può effettuare visite di controllo concordate con il lavoratore. Le modalità di raccolta dati per la valutazione vanno presentati alle RSU, o RSA o alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto. Il lavoratore deve essere informato sui rischi legati al lavoro e sulle necessarie precauzioni. L'allestimento della postazione prevede un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile aziendale della sicurezza. Il datore di lavoro non risponde dei danni derivanti dall'uso non corretto delle apparecchiature in dotazione al telelavoratore. Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e informazioni in suo possesso.
La retribuzione sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale.
Per smart working, ai sensi della L. 81/2017 devono intendersi tutte le forme di svolgimento della prestazione flessibili rispetto all'orario e al luogo.
Parte integrante del lavoro agile sono gli strumenti tecnologici che vengono forniti dal datore di lavoro, il quale ne garantisce anche il buon funzionamento.
Per l'adozione dello smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, il quale dovrà essere inviato telematicamente agli organismi competenti e contenere le seguenti indicazioni: a) la durata; b) il preavviso, che deve essere di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato, ovvero ogni qual volta si sia in presenza di un giustificato motivo; c) la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore; d) le modalità di controllo e le regole disciplinari della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Gli smart workers avranno diritto al medesimo trattamento retributivo e normativo, ove compatibili con le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, rispetto ai loro colleghi anche con riguardo all'adozione di adeguate norme di sicurezza. In particolare, per quanto riguardo l'orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del diritto alla disconnessione, agli smart workers devono applicarsi i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dal presente CCNL
I lavoratori "agili" hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l'abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività. Il datore di lavoro dovrà riconoscere priorità alle richieste di lavoro agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.
Le parti concordano che tali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa consentono da un lato di aumentare la produttività e, dall'altro, di favorire la conciliazione vita - lavoro per i lavoratori, pertanto, ritengono opportuno delegare la regolamentazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a livello di contrattazione integrativa.
In ogni caso le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con eventuali provvedimenti legislativi in materia di lavoro agile (smart working) che dovessero intervenire durante l'arco di vigenza del contratto.
NOTA A VERBALE
Le parti condividono l'opportunità di implementare l'utilizzo di tale tipologia di svolgimento delle mansioni soprattutto nel settore ITC, che per le sue stesse caratteristiche potrebbe ottenere notevoli vantaggi in termine di risparmio aziendale e di ottimizzazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
CAPO VI - CONTRATTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Le parti convengono, in via sperimentale e per la durata del presente CCNL, di introdurre la possibilità per le aziende di utilizzare contratti, a tempo indeterminato o determinato, che prevedano una retribuzione di primo ingresso volta al sostegno all'occupazione.
Art. 89 - Contratto a sostegno dell'occupazione a tempo indeterminato
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni riconducibili ai profili professionali di cui ai livelli 2º, 3º,4º, 5º e 6º - qualora quest'ultimo non abbia alcuna pregressa specializzazione o esperienza professionale nelle attività o mansioni per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi 12 mesi, una retribuzione di primo ingresso ridotta del 15% e per i successivi 12 mesi una retribuzione di primo ingresso ridotta del 10% rispetto al livello ordinario di inquadramento.
La retribuzione ridotta, di cui al comma che precede, non può essere prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
La medesima retribuzione di primo ingresso è consentita anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano completato, presso altra azienda, il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo.
I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della determinazione del numero complessivo dei dipendenti individuati dalla presente disciplina contrattuale, per la durata di 24 mesi.
Art. 90 - Contratto a sostegno dell'occupazione a tempo determinato
Al fine di favorire l'inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, in caso di assunzione di un lavoratore a tempo determinato della durata non superiore a 12 mesi, non prorogabile e non rinnovabile, da adibire allo svolgimento di mansioni riconducibili ai profili professionali riconducibili ai livelli 2º, 3º,4º, 5º e 6º, se il lavoratore è in possesso dei requisiti soggettivi di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 2, punti 18 e 19, il datore di lavoro potrà assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi 6 mesi, una retribuzione di primo ingresso ridotta del 15% e, per i successivi 6 mesi, una retribuzione di primo ingresso ridotta del 10% rispetto al livello ordinario di inquadramento.
La medesima retribuzione di primo ingresso è consentita anche nel caso di assunzione a tempo determinato di soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo.
In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il trattamento economico ridotto del 10 % sarà esteso per un ulteriore periodo di 6 mesi.
I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della determinazione del numero complessivo dei dipendenti individuati dalla presente disciplina contrattuale, per 12 mesi. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato entro il termine di 24 mesi, i lavoratori non saranno computabili per un ulteriore periodo di 12 mesi.
Art. 91 - Inserimento lavorativo e formazione
Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di minimo 16 ore, comprensiva dell'apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione.
La formazione di cui al comma precedente può essere inclusa nei piani formativi presentati al Fondo Fonditalia, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.
Art. 92 - Monitoraggio e certificazione dei requisiti
La disciplina in tema di contratto di sostegno alla occupazione ha carattere sperimentale ed è interesse delle parti valutare sia il corretto utilizzo dello strumento, sia monitorare l'impatto di tali contratti sull'occupazione.
Pertanto, al fine di evitare abusi nell'utilizzo di tali forme contrattuali, le parti concordano nel prevedere, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di attivare la procedura di certificazione del contratto di sostegno alla occupazione presso la Commissione di Certificazione dell'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO. La procedura deve essere attivata entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto ed il datore di lavoro deve trasmettere tutta la documentazione da cui possa emergere la sussistenza dei presupposti soggettivi e/o oggettivi necessari per la sottoscrizione del contratto di sostegno all'occupazione così come previsti dal presente contratto.
In mancanza di certificazione o di rigetto della relativa istanza, il lavoratore avrà diritto, a far data dalla sottoscrizione del contratto, al normale trattamento economico tabellare di cui al presente contratto, secondo il livello di inquadramento attribuito al lavoratore.
Titolo X - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;
2) gestore o gerente di negozilo, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3) responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4) analista sistemista;
5) gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7) responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
8) responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
9) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
10) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
11) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12) copywriter nelle agenzie dipubblicità;
13) art director nelle agenzie dipubblicità;
14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15) account executive nelle agenzie di pubblicità;
16) media planner nelle agenzie dipubblicità;
17) public relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18) research executive nelle agenzie di pubblicità;
19) tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
20) product manager;
21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22) esperto di sviluppo organizzativo;
23) Chief Information Officer; (ict)
24) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1) ispettore;
2) cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3) propagandista scientifico;
4) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5) addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7) contabile con mansioni di concetto;
8) segretario di direzione con mansioni di concetto;
9) consegnatario responsabile dimagazzino;
10) agente acquisitore nelle aziende dilegname;
11) agente esterno consegnatario dellemerci;
12) determinatore di costi;
13) estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14) spedizioniere patentato;
15) enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16) chimico di laboratorio;
17) capitano di rimorchiatore;
18) tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19) interprete o traduttore simultaneo;
20) creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari; impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;
21) segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
22) programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
23) art-buyer nelle agenzie dipubblicità;
24) organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
25) visualizer nelle agenzie di pubblicità;
26) assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
27) assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
28) assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
29) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
30) tecnico stampa nelle agenzie dipubblicità;
31) capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e 1e vendite in quegl impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
32) programmatore analista;
33) supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
34) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
35) assistente del productmanager;
36) internal auditor;
37) EDP auditor;
38) specialista di controllo diqualità;
39) revisore contabile;
40) analista di procedureorganizzative;
41) Account Manager; (ict)
42) Business Analyst; (ict)
43) Service Manager; (ict)
44) Enterprise architect; (ict)
45) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1) steno-dattilografo in lingue estere;
2) disegnatore tecnico;
3) figurinista;
4) vetrinista;
5) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6) commesso stimatore di gioielleria;
7) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 140, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334;
8) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di Legge;
9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10) addetto a pratiche doganali evalutarie;
11) operaio specializzato provetto;
12) operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
13) sportellista nelle concessionarie dipubblicità;
14) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
15) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
16) schedulatore flussista;
17) contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
18) programmatore minutatore diprogrammi;
19) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
20) operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
21) il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa, i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori;
22) addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
23) conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;
24) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
25) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
26) tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
27) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
28) macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
29) Business Information Manager; (ict)
30) Database manager; (ict)
31) ICT Consultan; (ict)
32) ICT Operations Manager; (ict)
33) ICT Security Manager; (ict)
34) Project Manager; (ict)
35) Quality Assurance Manager; (ict)
36) Systems Architect; (ict)
37) Technical Analyst; (ict)
38) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e
cioè:
1) contabile d'ordine;
2) cassiere comune;
3) traduttore (adibito alle sole traduzioniscritte);
4) astatore;
5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle
telecomunicazioni;
6) operatore meccanografico;
7) commesso alla vendita al pubblico;
8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
9) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10) commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
12) indossatrice;
13) estetista, anche con funzioni divendita;
14) stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15) propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16) esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;
17) pittore o disegnatore esecutivo;
18) allestitore esecutivo di vetrine edisplay;
19) addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20) autotrenista conducente di automezzipesanti;
21) banconiere di spacci di carne;
22) operaio specializzato;
23) specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24) allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25) telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26) addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampeperiodiche;
27) pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;
28) operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS.) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione con i mezzi disponibili a bordo; il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall'uso dei mezzi speciali di cui sopra);
c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
e) operatore alla presso-cesoia nel settore dei rottami;
f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre alle rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali, scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l'ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normåle rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
29) addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
30) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
31) Developer; (ict)
32) Digital Media Specialist; (ict)
33) ICT Security Specialist; (ict)
34) ICT Trainer; (ict)
35) Network Specialist; (ict)
36) Service Desk Agent; (ict)
37) System Administrator ; (ict)
38) Systems Analyst; (ict)
39) Technical Specialist; (ict)
40) Test Specialist; (ict)
41) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè:
1) fatturista;
2) preparatore di commissioni;
3) informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4) addetto di biblioteca circolante;
5) addetto al controllo delle vendite;
6) addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7) addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8) pratico di laboratorio chimico;
9) dattilografo;
10) archivista, protocollista;
11) schedarista;
12) codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13) operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14) campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
15) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18) addetto al centralino telefonico;
19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20) aiuto banconiere di spacci di carne;
21) aiutante commesso1;
22) conducente di autovetture;
23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto ah'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25) operaio qualificato;
26) operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:
27) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
28) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;
29) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
30) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
31) l'addetto alla manovra vagoni;
32) il conduttore di carrelli elevatori;
33) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
34) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
35) addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
36) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, ecioè:
1) dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2) usciere;
3) imballatore;
4) impaccatore;
5) conducente di motofurgone;
6) conducente di motobarca;
7) guardiano di deposito;
8) fattorino;
9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10) custode;
11) avvolgitore;
12) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13) portiere;
14) ascensorista;
15) addetto al carico e scarico;
16) operaio comune;
17) pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
18) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:
19) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
20) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
21) imballatore;
22) impaccatore;
23) conducente di motofurgone;
24) conducente di motobarca;
25) guardiano di deposito;
26) fattorino;
27) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
28) custode;
29) avvolgitore;
30) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
31) portiere;
32) ascensorista;
33) addetto al carico e scarico;
34) operaio comune;
35) pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
36) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:
37) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
38) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
39) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Nota a verbale
Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all'art. 27, 4º comma del D.Lgs. n. 198/2006.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2) garzone
Nota a verbale
Per le qualifiche riferite al settore Ict laddove si parla, nell'ambito della descrizione del profilo secondo le prassi aziendali, di attività di "gestione" o di "manager" le parti hanno riprodotto un termine tecnico che non si riferisce necessariamente allo svolgimento di attività che richiedono al lavoratore di ricoprire una "posizione apicale".
_______________
1 L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori).
L'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi.
Art. 94 - Mansioni del lavoratore
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati alle particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, 4º comma c.c. o dinanzi alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ove determinati dall'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo non superiore a 6 mesi.
In caso di mansioni promiscue, e cioè mansioni riconducibili a più livelli retributivi o professionali, si farà riferimento all'attività prevalente.
Per attività prevalente deve intendersi quella con maggiore valore professionale, sempre che venga prestata abitualmente, non venga svolta nell'ambito di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.
Art. 96 - Passaggio al livello superiore
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione del nuovo livello contrattualmente prevista; in ogni caso, qualora il lavoratore percepisca, al momento della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam, con lo stesso titolo e le stessa caratteristiche originarie. Tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza.
L'assunzione del personale dovrà essere effettuata in ottemperanza alle norme di Legge in vigore applicabili alla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
Ai sensi dell'art.l del d.lgs.152/1997, l'assunzione dovrà risultare da atto scritto, la cui copia deve essere consegnata al lavoratore, e dovrà contenente le seguenti informazioni:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova, quando previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, anche con l'indicazione delle caratteristiche o la descrizione dell'attività lavorativa;
g) l'importo iniziale del trattamento economico e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di corresponsione della retribuzione;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
j) i termini del preavviso in caso di recesso.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne s1ano provvisti;
g) documentazione e dichiarazione necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
i) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, Legge 11/11/1983, n. 638;
j) eventuali altri documenti e certificati.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli tempestivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri e 1º Livello | 6 mesi |
2º e 3º Livello | 75 giorni |
4º e 5º Livello | 60 giorni |
6º e 7º Livello | 45 giorni |
Ai sensi dell'art. 4 del R.D.L..1825/1924, convertito nella L. 562/1926, il periodo indicato per i Quadri e per i lavoratori inquadrati nel 1º livello contrattuale, deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova, la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
Appartengono alla categoria dei Quadri, ai sensi dalla L. 190/1985, i lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti ed in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura, anche decentrata, e che pertanto:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali, anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa
ovvero
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica e garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Art. 101 - Formazione e aggiornamento
Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali anche dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori.
Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli Quadri saranno, così come gli eventuali costi di viaggio e permanenza, a carico dell'azienda e le stesse saranno considerate a tutti gli effetti, giornate lavorative.
Art. 102 - Assegnazione della qualifica
L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di almeno sei mesi.
Art. 103 - Polizza assicurativa
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause, ove non dipendenti da colpa grave o dolo, e direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Ai sensi delle vigenti disposizioni, ai Quadri si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del presente CCNL.
Art. 105 - Trasferimento Quadri
Il trasferimento dei Quadri che determini un cambiamento di residenza, può essere disposto per ragioni tecniche, organizzative e produttive, e verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 60 giorni, ovvero di 80 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tale ipotesi ai lavoratori sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo rispetto a quello occupato nella località di provenienza.
Qualora il periodo di preavviso previsto dal primo comma del presente articolo non venga rispettato in tutto od in parte, al Quadro, per il periodo di preavviso residuo spetterà il trattamento di trasferta nonché un rientro presso la precedente residenza.
Il Quadro che abbia già compiuto 55 anni di età può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro, solo in caso di gravi e comprovati motivi. Nel caso in cui il datore di lavoro, nonostante l'opposizione espressa dal lavoratore, confermi il trasferimento, il Quadro può fare ricorso al Collegio di Conciliazione e Arbitrato, nei modi e con le procedure previste dal successivo articolo.
Art. 106 - Collegio di Conliazione e Arbitrato
È istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di Arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi in tema di trasferimenti. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dall'Organizzazione datoriale territorialmente competente, un altro designato dalla Organizzazione sindacale UGL TERZIARIO, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio Arbitrale, quest'ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le predette organizzazioni, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Si procede con gli stessi criteri sopra indicati anche alla designazione dell'eventuale supplente del Presidente.
Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
I rappresentanti delle rispettive Organizzazioni possono essere sostituiti di volta in volta.
Le spese relative all'attività del Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti.
L'istanza della parte sarà presentata dall'Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i 20 giorni successivi alla data di conferma del trasferimento.
Il Presidente, ricevuto l'incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, che dovrà pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
Art. 107 - Indennità di funzione
Ai lavoratori rientranti nella categoria dei quadri, verrà mensilmente corrisposta un'indennità di funzione pari ad euro 265,00 lordi per 13 mensilità, assorbibili al 50% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione.
Titolo XII - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 108 - Orario normale settimanale
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni lavorativi.
Si considerano divisori fissi convenzionali:
26 per la determinazione della paga mensile;
173 per la determinazione della paga oraria.
Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 66/2003 e s.m.i., per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, nell'esercizio delle sue attività e funzioni.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e/o continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo i tempi necessari per recarsi presso il posto di lavoro, i riposi intermedi fruiti sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero, compresa la pausa pranzo.
Ai sensi di quanto disposto da D.Lgs. 66/2003, ferma restando la normale durata dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità ovvero nelle ipotesi di deroga concordate al secondo livello di contrattazione.
In ogni caso, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
- cambio del turno/fascia;
- interventi necessari per il ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
- attività straordinarie per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- allestimenti in fase di avvio di nuove attività, manifestazioni, allestimenti e riallestimenti straordinari, altri eventi promozionali;
- aziende o reparti di esse che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore, anche determinata da specifiche esigenze organizzative connesse alla logistica ed ai trasporti per il ricevimento nei depositi aziendali delle merci;
- inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
Anche in tali ipotesi, al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono sulla necessità di garantire ai dipendenti un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore.
Art. 110 - Durata massima dell'orario di lavoro
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 3º e 4º, D.Lgs 66/2003.
Tale periodo è elevato a 12 mesi in caso di:
- esigenze relative all'organizzazione di gare, manifestazioni e fiere nonché per le attività ad esse connesse.
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria degli impianti;
- punte di più intense attività non ricorrenti, derivanti da richieste di mercato.
Art. 111 - Flessibilità oraria
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, le parti concordano che quest'ultima potrà utilizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, anche con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno, sempre entro il limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane all'anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, così come prevista dal precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori coinvolti nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari riduzione di ore lavorate.
Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente articolo, per anno deve intendersi il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità oraria.
I lavoratori interessati percepiranno la normale retribuzione relativa all'orario settimanle contrattualmente previsto sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma relativo alla flessibilità oraria e le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario, nei limiti previsti dal presente CCNL.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 112 - Limiti massimi flessibilità oraria
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione, possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente articolo, sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane.
In caso di mancata realizzazione della contrattazione di secondo livello, le aziende potranno attivare la flessibilità oraria nei termini indicati al primo comma del presente articolo, previa comunicazione all'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO, riconoscendo ai lavoratori un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
II restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 113 - Procedure per l'attivazione dei regimi di flessibilità
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
I lavoratori interessati percepiranno la normale retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per ciò che attiene il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana.
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui ai precedenti articoli 111 e 112, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore, saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono comunque rientrare nei limiti previsti dall'art.122 del presente contratto collettivo.
Le aziende che sottoscrivano un contratto aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.A. e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO.
L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma di applicazione della flessibilità e le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di godere dei riposi compensativi di cui agli artt. 111 e 112, a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione dovrà avvenire con le seguenti modalità:
- i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata e devono ritenersi esclusi dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi, i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o in quelle di160;maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana, la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive fino a 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
- i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
- per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
La fruizione delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di almeno 5 giorni.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta inoltrata dal lavoratore.
Art. 115 - Accordi individuali sull'orario di lavoro
Il datore di lavoro, in luogo della flessibilità potrà concordare con il singolo lavoratore, all'inizio del rapporto di lavoro o successivamente ad esso, che, a fronte delle prestazioni di ore aggiuntive con superamento dell'orario normale di lavoro, al lavoratore vengano riconosciuti riposi compensativi in pari misura o l'accreditamento a monte ore dei permessi.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per le ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro, al dipendente è riconosciuta la sola maggiorazione prevista per le ore di straordinario.
Art. 116 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
Qualora il lavoratore sia comandato fuori della sede in cui egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, qualora venga richiesto al lavoratore di rientrare alla fine della giornata lavorativa nella sede in cui presta normalmente servizio, il lavoro dovrà cessare tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede. In alternativa, l'orario di lavoro terminerà, in caso di specifica esigenza aziendale, presso la sede ove sarà comandato di prestare la propria attività lavorativa, ovvero cesserà all'effettivo rientro in azienda.
A livello aziendale potranno essere definite ulteriori modalità operative anche avuto riguardo della gestione dei mezzi di locomozione aziendali connessi all'attività prestata fuori sede
Le eventuali spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell'art. 148.
Art. 117 - Fissazione dell'orario
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda. L'orario di lavoro risulterà da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale.
Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale per il settore del terziario e sulla scorta delle norme di Legge vigenti in materia, le Parti concordano che tale materia possa essere oggetto di contrattazione di 2º livello.
In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre un calendario delle aperture per l'anno di riferimento.
In assenza di contrattazione di 2º livello le Parti convengono di applicare la seguente disciplina.
Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione integrativa, territoriale o aziendale, sul lavoro domenicale, le aziende, al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative, hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno, che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 114/1998 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale.
Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni domenicali:
a) le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
b) i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone conviventi non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento;
c) i portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della L.104/1992.
Altre ipotesi di esclusione potranno essere concordate in sede di contrattazione di secondo livello.
Ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile con altre maggiorazioni.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori, anche assunti con orario di lavoro a tempo parziale, che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30%, sulla quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti di secondo livello in materia di lavoro domenicale e devono sempre ritenersi escluse dalla retribuzione di fatto. La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente CCNL. Ai dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante, esclusivamente autostradali, che effettuino il riposo settimanale di Legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 10% della quota oraria della normale retribuzione. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto.
Art. 119 - Disposizioni speciali
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda, ovvero di un reparto di essa, che abbiano la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, direttori tecnici, amministrativi, o i capi ufficio ed i capi reparto che partecipino eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale, che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presti servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro, non è dovuta alcuna maggiorazione sulla normale retribuzione, salvo per i servizi svolti nelle ore notturne o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
- la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione per le ore prestate di domenica, a partire dalla tredicesima domenica nel corso dell'anno civile;
- la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota della normale retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività di cui all'art.127 del presente contratto;
- la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, che non ricadano in regolari turni di servizio.
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e di quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza determinare inconvenienti o ritardi per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché in caso di verifiche o prove straordinarie e di compilazione dell'inventario annuale.
Art. 120 - Orario lavoratori discontinui
È fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro, la durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi anche di magazzino;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri e inservienti;
6) personale addetto al carico e allo scarico;
7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
8) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
9) 9) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
10) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
Art. 121 - Lavoratori minorenni
L'orario di lavoro non potrà comunque superare le 7 ore giornaliere ovvero le 35 ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i 15 anni di età, le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, per i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
CAPO II
LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario fissato dal presente contratto, ma, ai sensi della vigente normativa, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie, a carattere individuale, nel limite di massimo 250 ore annue.
Lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali di obiettivo e comprovato impedimento
Fermi restando i limiti richiamati al precedente comma e ai sensi dell'art. 5, comma 4 D.Lgs. 66/03, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è ammesso ove in relazione con:
a) casi di eccezionali, esigenze tecnico-produttive quando sia impossibile fronteggiarle con l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché in caso di allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse circostanze, purché preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990, sostituito dall'art. 2, comma 10, della L. 537/1993, e in tempo utile alle R.S.A.;
d) punte di più intensa attività;
e) esigenze tecniche connesse all'assenza di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Art. 123 - Maggiorazione per lavoro straordinario
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del R.D.L. 692/1923, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 108 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.174, e con le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione:
- 15 % per le prestazioni di lavoro dalla 41ma alla 48ma ora settimanale;
- 20 % per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ma ora settimanale.
Salvo quanto disposto dal successivo art.124, le ore di lavoro straordinario, prestato nei giorni festivi, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.174, e con la maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 24.00 alle 6.00 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio -verranno retribuite con la quota della retribuzione di fatto di cui all'art.174, e con la maggiorazione del 50% sulla quota oraria della normale retribuzione.
Per i lavoratori retribuiti, in tutto o in parte, a provvigioni, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.174, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora quest'ultimo sia inferiore a sei mesi.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Art. 124 - Lavoro ordinario notturno
Per orario di lavoro notturno si intende quello compreso tra le ore 24,00 e le ore 6,00 del mattino.
Le ore di lavoro ordinario prestate di notte verranno retribuite con la quota oraria di retribuzione di fatto di cui all'art. 174, maggiorata del 10%.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è sempre esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art.174.
CAPO III
RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E PERMESSI RETRIBUITI
Ai sensi della normativa applicabile, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero, normalmente coincidente con la domenica.
Nella ipotesi di utilizzo del lavoro domenicale, il riposo settimanale potrà essere usufruito anche ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno ed in assenza di un accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al lavoratore, a titolo risarcitorio, un'indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003 ai lavoratori che godono, in modo strutturale, del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta un'indennità fissa pari al 10% della quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto ed aventi la medesima funzione, e deve ritenersi in ogni caso esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art.174.
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:
Festività nazionali
1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
2) 1º maggio - Festa dei lavoratori;
3) 2 giugno - Festa della Repubblica.
Festività infrasettimanali
1) il 1° giorno dell'anno;
2) l'Epifania;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) il 15 agosto - festa dall'Assunzione;
5) il 1° novembre - Ognissanti;
6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
7) il 25 dicembre - Natale;
8) il 26 dicembre - S. Stefano;
9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
Nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto corrisposta ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera, qualunque sia la misura ed il sistema con cui viene retribuito, nel caso in cui la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio determinato da provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.174.
Per la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della Legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 127 - Retribuzione per l'attività lavorativa prestata nei giorni festivi
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente articolo, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dal presente contratto.
Art. 128 - Retribuzione per attività lavorative prestata nel giorno di riposo settimanale
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione, fermo restando il diritto del lavoratore a godere del riposo compensativo nel giorno successivo.
Art. 129 - Permessi retributiiti
A far data dal 1º gennaio 1980, in sostituzione delle quattro festività abolite dal combinato disposto della L. 54/1977, e del D.P.R. 792/ 1985, i lavoratori hanno diritto a gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori in modo tale da non determinare una concomitanza di assenze che possa ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti dal presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali.
I permessi, ove non fruiti entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art.174 in atto al momento della scadenza o, in alternativa, potranno essere fruiti in epoca successiva ma non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto.
Indipendentemente dai regimi orari adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma del presente articolo, le ulteriori 56 ore di permesso di cui al terzo comma, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall'assunzione.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore sarà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione ai sensi della normativa di Legge e delle norme di cui al presente contratto.
Le parti concordano nel ritenere che rientrano nei casi di cui al comma precedente: il servizio militare e il richiamo alle armi, la gravidanza e il puerperio, l'assenza facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuiti, anche allorquando indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, nonché la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non sussista, a carico del datore di lavoro, alcuna integrazione retributiva.
I lavoratori assunti in aziende che applicano il presente contratto hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 24 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata, agli effetti del computo delle ferie, di 6 giorni lavorativi e precisamente dal lunedì al sabato.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale di Legge e le festività nazionali e infrasettimanali che ricadano nel periodo stesso, in tal caso, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le giornate di riposo settimanale di Legge o le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all'art.174
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie che, in rapporto alla specifica attività svolta, va dal mese di maggio al mese di ottobre.
In deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno, purché in accordo tra le parti e mediante preventiva programmazione.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1º o il 16/mo giorno del mese.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia, ove regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Art. 132 - Retribuzione nel periodo ferie
Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla retribuzione di fatto, di cui all'art.174.
Qualora il lavoratore venga retribuito in tutto o in parte a provvigione, il datore di lavoro gli corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto.
Art. 133 - Ferie non godute e cessazione del rapporto
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno ai lavoratori tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Art. 134 - Richiamo lavoratore in ferie
Per ragioni di servizio di particolare gravità, il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il lavoratore, prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e ad ottenere il rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Art. 135 - Irrinunciabilità delle ferie
Le ferie sono irrinunciabili.
In ogni caso nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro, che potrà essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che siano autorizzate a gestire la contabilità e l'attività amministrativa in genere, mediante supporto informatico.
CAPO V
CONGEDI - PERMESSI - ASPETTATIVA
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali ovvero, nel caso in cui questi ultimi siano esauriti, dalle ferie.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base a quanto disposto dallo Statuto dei Lavoratori, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
Art. 138 - Assenze per funzioni pubbliche elettive
In conformità alla vigente L. 53/1990, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono richiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Art. 139 - Permessi per decessi e gravi infermità
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della L. 53/2000 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al D.M. 278/2000, i lavoratori hanno diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali tale permesso sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti suindicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di 10 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria, nel caso di ricovero o intervento chirurgico. In mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa che determinino una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell'orario di lavoro, conseguente alle diverse modalità concordate tra il datore di lavoro ed il dipendente, deve avere inizio entro 7 giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di effettuare interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone affette da handicap dall'art. 33 della L. 104/92 e s.m.i.. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore concordate tra le parti.
Art. 140 - Aspettativa per gravi motivi familiari
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2º comma, della L. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al D.M. 278/2000, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di Legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non percepirà la retribuzione. È fatto divieto al dipendente in aspettativa svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio.
Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro apposita richiesta scritta, specificando i motivi e la durata del periodo di congedo ed indicando, di norma, la durata minima dello stesso. Il lavoratore dovrà altresì documentare, nei casi consentiti anche attraverso dichiarazione sostitutiva, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti indicati al primo comma.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. I casi di particolare urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi.
L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del dipendente. Il dipendente potrà richiedere il riesame della domanda che dovrà essere effettuato dal datore di lavoro nei successivi 10 giorni.
Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Il congedo potrà essere negato, inoltre, quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo per i motivi di cui al presente articolo.
Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.
Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, L. 53/2000, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti, a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno, ai sensi delle medesime disposizioni ovvero di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per decesso di cui al precedente comma sia riferita a periodi non superiori a 3 giorni, il datore di lavoro dovrà esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché permettere che il congedo venga fruito comunque entro i successivi 7 giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo, purché comunichi il rientro con un preavviso di almeno 7 giorni.
In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al diniego, la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 35 del presente contratto.
Art. 141 - Congedo per contrarre matrimonio
Al lavoratore non in prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di 15 giorni di calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
Al termine del periodo di congedo, il lavoratore dovrà esibire al datore di lavoro regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art.174.
Art. 142 - Diritto allo studio - Rinvio
Si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 10 dello Statuto dei Lavoratori.
Art. 143 - Aspettativa per tossicodipendenza
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è strettamente legata all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a t3 anni.
Tale periodo viene considerato di aspettativa non retribuita.
Anche i lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
In caso di mancata attestazione ovvero di interruzione anticipata del programma terapeutico, l'aspettativa si intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l'attività lavorativa.
Art. 144 - Congedi e permessi in caso si convivenza con persone affette da handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della L.104/1992, e dall'art. 2 della L. 423/1993, e cioè:
a) il periodo di congedo parentale fruibile fino agli 8 anni di età del bambino;
b) in alternativa a quanto disposto dalla precedente lettera a), 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS;
c) dopo il terzo anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'INPS come per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, secondo le previsioni di Legge.
Le agevolazioni di cui ai punti a); b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che non sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori
Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall'art. 7 della L. 1204/1971 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, L. 1204/1971 s.m.L
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente con persona affetta da handicap, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza che abbia preventivamente prestato il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi di Legge, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) nonché delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Art. 145 - Congedo per donne vittime di violenza di genere
La lavoratrice inserita in percorsi di protezione conseguenti a violenza di genere, purché debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5 bis del D.L. 93/2013 convertito dalla L. 119/2013, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al precorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.
Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis, del D.L. 93/2013, convertito con modificazioni, dalla L. 119/2013, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può comunque essere superiore a 3 mesi.
Per l'esercizio del diritto in oggetto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente, con un termine di almeno sette giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo e a producendo la certificazione di cui ai commi precedenti. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento retributivo, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente competente. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della 13/ma mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla L. 297/1982, a decorrere dall'1/4/1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla L. 653/1940.
Il trattamento previsto dalle norme di Legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell'attività dell'azienda.
Alla fine del richiamo alle armi, sia in caso di congedo che in quello di licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di 5 giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso in cui il lavoratore, senza giustificato impedimento, non si metta a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;
c) durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino al termine del richiamo e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
CAPO VI
MISSIONI E TRASFERIMENTI
L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.
In tal caso, al personale compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
b] il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche o similari, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
d) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.174; nel caso in cui non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. La stessa maggiorazione spetterà al lavoratore quando le mansioni attribuitegli dal datore di lavoro comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al punto d) del comma 2 del presente articolo, nonché della diaria di cui al comma 3, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere un rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, applicando un trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine al luogo abituale di lavoro, verranno rimborsate solo le spese effettive di viaggio e di soggiorno.
Art. 148 - Disciplina speciale addetti al trasporto e messa in opera di mobili
A coloro che svolgano attività di trasporto e messa in opera di mobili, sarà corrisposta, relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida, ed in sostituzione della diaria di cui al precedente articolo, un'indennità di trasferta forfettariamente determinata nella misura del 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.174. Lo stesso periodo non è considerato ai fini del calcolo della durata massima dell'orario di lavoro.
Art. 149 - Trattamento retributivo addetti al trasporto merci
Agli addetti al trasporto delle merci con autocarri e autotreni e comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 147, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) 50% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.174 per le assenze da 9 a 11 ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l'80% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.174 per le assenze superiori alle fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 174 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.
I trasferimenti di residenza dei dipendenti danno diritto alle seguenti indennità:
a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione, qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto. Tale rimborso va corrisposto per un periodo massimo di 6 mesi;
4) una diaria pari a quella prevista per il personale in missione temporanea ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate al precedente art. 147;
b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia una famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi alimentari:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per i familiari;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, per un periodo massimo di mesi 6.
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti.
In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere un rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Il trasferimento dei lavoratori che determini il cambiamento di residenza dovrà essere comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di almeno 45 giorni. Per i lavoratori che abbiano familiari a carico il termine di preavviso è elevato a giorni 60.
Ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Art. 151 - Motivi del trasferimento
A norma dell'art. 2103 c.c., il lavoratore non può essere trasferito da un'unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese sostenute per il rientro suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché tale rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Agli effetti di quanto previsto nel presente capo si intende per "malattia" ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di Legge sugli infortuni.
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale, il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di Legge o di regolamento, ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Art. 153 - Obblighi del lavoratore
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro, di fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o da una struttura sanitaria.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo ragioni di comprovato impedimento, l'assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla Legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, che sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Salvo il caso di opposizione all'accertamento degli organi competenti, con conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.
In mancanza circa eventuali mutamenti di indirizzo, che vanno tempestivamente comunicati all'azienda da parte del lavoratore, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla L. 283/1962, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al datore di lavoro, al momento del rientro in servizio, il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è, altresì, tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al precedente comma, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di permanenza presso il domicilio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 15, della L. 638/1983, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dal presente contratto.
Art. 154 - Periodo di comporto malattia ed infortunio
Durante la malattia e l'infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto, per entrambe le fattispecie in forma cumulativa, alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di comporto pari a 180 giorni in un anno solare, calcolato per sommatoria di eventi e conglobando all'interno del suddetto periodo sia gli eventi di malattia che gli eventi di infortunio; trascorso tale periodo, perdurando la malattia o l'infortunio, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. artt.205 e 209, salvo quanto disposto dal successivo art.160.
Il periodo di malattia è considerato ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo, di cui al successivo articolo, sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 155 - Trattamento economico di malattia
Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga, ai seguenti trattamenti:
a) ad una indennità pari al cinquanta % della retribuzione giornaliera, per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo, pari a due terzi della retribuzione stessa; per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, Legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro e carico di quest'ultimo, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% per primi tre giorni, che costituiscono il cosiddetto periodo di carenza;
2) 75% per i giorni dal 4º al 20º;
3) 100% per i giorni dal 21º in poi;
della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.174.
Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di calendario, da intendersi dal 1º gennaio al 31 dicembre, e nei limiti del periodo di comporto, l'integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento; nell'ipotesi di continuazione di malattia o di ricaduta nella stessa malattia le stesse sono considerate un unico evento morboso.
Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina prevista al precedente comma, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:
- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- sclerosi multipla o progressiva o patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale;
- eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto, ai sensi dell'art. 2 della L. 33/1980, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia ovvero il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di infortunio e tubercolosi, né agli apprendisti.
In attuazione dell'art. 20 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, le parti convengono che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell'INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal presente articolo, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all'INPS.
Art. 156 - Infortunio ed obblighi del lavoratore
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le norme contrattuali relative al periodo di comporto e al comporto part-time.
Art. 157 - Trattamento economico di infortunio
Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 1124/1965, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.174, per la giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) il 60% per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) il 90%, per i giorni dal 5º al 20/mo;
3) il 100% per i giorni dal 21/mo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota della retribuzione di fatto di cu all'art.174;
Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente comma sono fissate rispettivamente nell'80 e nel 90%.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla Legge.
Art. 158 - Quota giornaliera per malattia e infortunio
Durante i periodi di malattia ed infortunio, la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.174, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dall'INAIL.
Ai sensi della L. 90/1954, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione di fatto di cui all'art.174.
Art. 160 - Aspettativa non retribuita in caso di malattia e infortunio
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro, la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dal presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni, a condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza del 180º giorno di assenza per malattia o infortunio, nonché firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.
Il datore di lavoro dovrà dare riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente all'art.174. In caso di prosecuzione del rapporto, il periodo di aspettativa non retribuita è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o case di cura, a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro causata da malattia tubercolare.
In caso di dimissioni per dichiarata guarigione, intervenute prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione dal lavoro, il diritto alla conservazione del posto permane fino ai 4 mesi successivi alle dimissioni stesse. Per le aziende con più di 15 dipendenti, l'obbligo di conservazione del posto sussiste in fino ai 6 mesi successivi alla data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L. 1088/1970.
Il diritto alla conservazione del posto cessa nel caso in cui sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente a svolgere le mansioni di cui al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito al giudizio di inidoneità deciderà, in via definitiva, il Direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a richiesta delle parti, da sanitari da queste ultime indicati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della L. 86/1953.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto ai fini del computo dell'anzianità di servizio, un periodo massimo di 180 giorni.
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortuni valgono le norme di Legge, i regolamentari vigenti, nonché quanto statuito dagli ordinamenti speciali regionali.
CAPO VIII
MATERNITÀ E PATERNITÀ
Art. 163 - Congedo di maternità e di paternità
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni verranno cumulati al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non possa arrecare pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Inoltre, ai sensi ed alle condizioni di cui agli artt. 6, comma 1, e art. 7, comma 6 del D.Lgs. 151/2001, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi, nei casi in cui la lavoratrice sia addetta a svolgere lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non possa essere applicata a mansioni diverse. In tal caso, l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, disporrà, su richiesta della lavoratrice, l'interdizione dal lavoro per il periodo di cui sopra.
Il diritto di cui alle lettere c) e d) del primo comma, è riconosciuto anche al padre lavoratore nei seguenti casi:
- morte o di grave infermità della madre;
- abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo di congedo, si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di Legge e di contratto previste per il congedo di maternità.
Il padre ha altresì diritto al congedo obbligatorio e facoltativo di paternità finalizzati alla genitorialità ed alla condivisione dei compiti di cura dei figli, ove previsti dalla normativa in vigore.
In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da quelle indicate al comma precedente, il padre lavoratore avrà diritto, per un periodo di durata non superiore a quanto previsto al primo comma, lett. c) e d), ad usufruire della aspettativa.
I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla 13/ma mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della L. 833/1978, anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della L. 33/1980.
Per i soli periodi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo, l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, salvo che l'indennità economica erogata dall'INPS non raggiunga un importo superiore.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i., ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, secondo le modalità di seguito stabilite, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni di vita.
Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 gg., salvo casi di comprovata ed oggettiva impossibilità.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, nel caso in cui vengano richiesti congedi di durata inferiore a 15 giorni continuativi, nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile e corredata da un dettagliato prospetto delle giornate di congedo.
I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto di cui all'art. 32, comma 2, e all'art. 33 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i..
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 nel caso di cui al comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.
Per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell'INPS, alle lavoratrici e ai lavoratori fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 % della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra entrambi i genitori, di mesi 6.
Per gli ulteriori periodi di congedo parentale è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla mensilità supplementare.
Art. 165 - Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili tra loro, nell'arco della giornata lavorativa. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, anche al padre lavoratore, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lettere a), b), c) del comma 2, all'esplicito consenso scritto della madre.
I periodi di riposo per assistenza del bambino hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano anche il diritto della lavoratrice o del lavoratore di uscire dal luogo di lavoro. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre, sempre in alternativa alla madre.
Per detti riposi l'INPS corrisponderà un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8 della L. 903/1977.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, fino al compimento dei tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite massimo di 5 giorni lavorativi annui, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 12 anni.
I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
Art. 166 - Obblighi della lavoratrice
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15º giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, così come previsto dal R.D.L. 2128/1936.
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 1026/1976, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Tale periodo è comunque computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
Art. 167 - Divieto di licenziamento
Ai sensi della normativa vigente, le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla Legge quali il licenziamento per giusta causa, la cessazione dell'attività aziendale, il completamento della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, la cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine apposto al momento della stipula del contratto, l'esito negativo del periodo di prova.
Il divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre nel caso in cui sia quest'ultimo a fruire del congedo di cui all'art. 28 del più volte citato D.Lgs.151/2001, per tutta la durata del congedo stesso e sino al compimento di un anno di età del bambino.
La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e affidamento.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 gg. dalla data di licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti resistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
Nel caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la stessa ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art.205. Le dimissioni dovranno altresì essere convalidate presso l'ispettorato del lavoro competente per territorio.
La disposizione di cui al comma precedente si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
L'assunzione di personale a tempo determinato o di personale temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.174.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di Legge e i regolamentari vigenti.
CAPO IX
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 168 - Sospensione per fatto non dipendente dal lavoratore
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art.174, per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Art. 169 - Decorrenza dell'anzianità di servizio
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell'azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.
Le norme contrattuali relative all'anzianità di servizio non si riferiscono comunque al trattamento di fine rapporto che trova regolamentazione specifica nell'art. 209 del presente contratto e nelle disposizioni della L. 297/1982.
Art. 170 - Computo frazione annua sugli istituti contrattuali
Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Per mesi si intendono quelli del calendario civile.
Art. 171 - Scatti di anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale, intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla medesima società, il personale ha diritto a 7 scatti triennali.
Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
Livelli | Euro |
Quadri | 25,50 |
I | 25,00 |
II | 23,00 |
III | 22,00 |
IV | 21,00 |
V | 20,50 |
VI | 20,00 |
VII | 19,50 |
L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si completa il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né gli eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.
Art. 172 - Controlli a distanza
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati dal datore di lavoro esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Gli impianti di cui al precedente comma possono essere installati nei luoghi di lavoro, soltanto previo accordo collettivo stipulato dalla R.S.U., ove presenti, o dalle R.S.A. In alternativa e nel caso in cui l'impresa abbia unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
CAPO XIII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 173 - Normale retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) retribuzione nazionale conglobata (paga base + contingenza);
b) eventuali scatti di anzianità;
c) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello.
Art. 174 - Retribuzione di fatto
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente articolo, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratifiche straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo ai sensi della legislazione vigente in materia.
Art. 175 - Retribuzione mensile
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non varia in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale ricadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribiizione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dal presente contratto per i periodi di malattia e infortunio.
Le parti, con l'adozione del suindicato divisore convenzionale hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a) 173, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
b) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.
Art. 178 - Retribuzione nazionale conglobata e assorbimenti
Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale di cui al presente CCNL corrisponde una retribuzione nazionale conglobata lorda (paga base, contingenza e terzo elemento provinciale) a far data dalla sottoscrizione del presente contratto nelle misure indicate nella tabella sottostante.
LIVELLI | IMPORTI |
QUADRI | Euro 2.372,37 |
I | Euro 2.187,52 |
II | Euro 1.960,54 |
III | Euro 1.753,90 |
IV | Euro 1.584,22 |
V | Euro 1.476,94 |
VI | Euro 1.376,76 |
VII | Euro 1.252,51 |
A far data dal 01-08-2020 saranno corrisposti i seguenti aumenti retributivi
LIVELLI | IMPORTI |
QUADRI | Euro 60,48 |
I | Euro 54,49 |
II | Euro 47,19 |
III | Euro 40,46 |
IV | Euro 35,02 |
V | Euro 31,52 |
VI | Euro 28,31 |
VII | Euro 24,27 |
Pertanto, a far data dal 01-08-2020, la Retribuzione Conglobata Nazionale sarà la seguente:
LIVELLI | IMPORTI |
QUADRI | Euro 2.432,85 |
I | Euro 2.242,01 |
II | Euro 2.007,73 |
III | Euro 1.794,36 |
IV | Euro 1.619,24 |
V | Euro 1.508,46 |
VI | Euro 1.405,07 |
VII | Euro 1.276,78 |
Gli importi così come sopra determinati; saranno validi e di conseguenza applicati per tutta la vigenza del presente contratto.
In caso di aumenti tabellari, eventuali aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini, ai risultati e al rendimento del lavoratore.
Non possono invece essere assorbiti negli aumenti tabellari, gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la sottoscrizione del presente contratto.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure nel caso in cui l'eventuale assorbimento sia stato espressamente stabilito all'atto della concessione.
Per il personale compensato in tutto o in parte a provvigione, la parte fissa di assegni ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso e comunicati per iscritto.
Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media mensile riferita al periodo non eccedente l'anno, che sia superiore di almeno il 5% rispetto alla paga base nazionale stabilita dal presente contratto.
Dovrà essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo tra stipendio e provvigione non sia raggiunto, e sempre che nei mesi precedenti il lavoratore non abbia percepito di più del minimo tra stipendio e provvigione, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.
Art. 180 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con conseguente obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 3% della normale retribuzione.
La retribuzione corrisposti al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo complessivo corrisposto nonché tutte le ritenute di Legge effettuate.
Il prospetto paga deve essere consegnato al lavoratore e deve contenere la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
CAPO XIV
MENSILITÀ SUPPLEMENTARI
Art. 182 - Tredicesima mensilità
Entro la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art.174, con esclusione degli assegni familiari.
Nel caso in cui il lavoratore abbia intrapreso l'attività lavorative nel corso dell'anno ovvero non abbia prestato attività per un periodo consecutivo pari a 12 mesi nel periodo precedente l'erogazione della tredicesima mensilità, lo stesso avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13/ma mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato, così come stabilito dal presente CCNL
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Art. 183 - Quattordicesima mensilità
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto, salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nel presente contratto, sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari.
La quattordicesima dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i 12 mesi precedenti il 1º luglio. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti il 1º luglio, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14/ma mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.
Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Art. 184 - Diritto di rivalsa e ritiro delle cauzioni
Per le mansioni che la giustifichino, il datore di lavoro potrà stabilire, per iscritto, una cauzione, di cui determinerà di volta in volta l'ammontare, che sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, o che potrà essere versata in un libretto di risparmio, anch'esso vincolato dal datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli vengono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità.
La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria. In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d'opera. Per le mansioni che la giustifichino il datore di lavoro potrà stabilire, sempre per iscritto, una cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori ed il cui ammontare sarà di volta in volta stabilito tra le parti. La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell'azienda. Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al dipendente. In caso di disaccordo tra le parti in ordine al diritto di rivalsa, dovrà essere esperito un tentativo di componimento con l'assistenza delle associazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente contratto.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ogni qual volta non sussistano motivi di contestazione da parte del datore di lavoro, quest'ultimo dovrà essere porre il dipendente in condizione di ritirare la cauzione entro il termine di 15 giorni dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Gli inventari delle merci aziendali potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da altro soggetto da lui designato, in qualsiasi momento.
Una copia dell'inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al dipendente.
Le eventuali deficienze emerse dalle risultanze contabili dovranno essere contestate al personale interessato entro il mese successivo all'effettuazione dell'inventario. I lavoratori oggetto di contestazione potranno, entro 8 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, comunicare per iscritto al datore di lavoro le proprie eventuali deduzioni.
Le deficienze contabili che, all'esito del controllo di parte datoriale nonché delle deduzioni del lavoratore, non risultino giustificate, saranno comunicate per iscritto all'interessato, che avrà l'obbligo di rifonderle al datore di lavoro nel termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, di adire la Commissione di conciliazione di cui all'art.33. In caso di attivazione della procedura di conciliazione l'obbligo di rifusione delle spese di cui al comma 4 del presente articolo, rimane sospeso sino all'esito della procedura conciliativa.
CAPO XVII
RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
In caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni che comportino una responsabilità di direzione esecutiva, ovvero nei casi in cui le norme di Legge o di regolamento attribuiscano specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con i terzi, è riconosciuta l'assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, a carico del datore di lavoro.
Art. 187 - Procedimenti penali
Nel caso in cui il dipendente sia privato della libertà personale, quale conseguenza di un procedimento penale, il datore di lavoro avrà diritto a sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento fino al giudicato definitivo.
Nel caso in cui il lavoratore sottoposto a procedimento penale per reato non colposo, abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e da ogni altro emolumento o compenso.
Ad eccezione dell'ipotesi di cui al successivo comma, una volta che sia intervenuto il giudicato definitivo, il datore di lavoro dovrà decidere sull'eventuale riammissione in servizio. In ogni caso, il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.
Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena, il lavoratore ha sempre diritto alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell'azienda, al lavoratore non riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto in caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso ai danni del datore di lavoro o nell'espletamento delle mansioni lavorative.
CAPO XVIII
DIVISE ED ATTREZZI DI LAVORO
Nel caso in cui il personale sia tenuto, per esigenze aziendali, ad indossare speciali spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro assegnato al lavoratore.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono nonché di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. L'appaltante dovrà altresì richiedere all'appaltatore il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Qualora l'introduzione di appalti dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante, quest'ultima è tenuta a darne informazione all'Organizzazione Sindacale UGL Terziario territoriale stipulante il presente CCNL.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si applica la normativa di Legge applicabile.
Art. 190 - Terziarizzazioni delle attività di vendita
L'azienda che intenda avviare processi di terziarizzazione o esternalizzazione che attengano attività di vendita gestite dall'impresa con il proprio personale, dovrà preventivamente convocare la RSA al fine di informarla sui seguenti aspetti:
- attività che verranno conferite a soggetti terzi;
- lavoratori che verranno coinvolti in tale processo;
- contrattazione applicata e trattamento economico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell'attività data in gestione nonché degli obblighi inseriti nel relativo contratto e derivanti dalle norme in tema di assicurazione generale obbligatoria, di sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva;
- internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.
Entro il termine di 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1, su richiesta delle RSA e/o dei rappresentanti territoriali o nazionali di UGL Terziario, sarà attivato un confronto con l'azienda, che dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione stessa, in ordine agli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali aziendali e di mantenimento dell'unicità contrattuale.
Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le parti riprenderanno la propria libertà d'azione.
CAPO XX
DOVERI DEI LAVORATORI E NORME DISCIPLINARI
Art. 191 - Obblighi del lavoratore
Il lavoratore, ai sensi dell'art. 2105 c.c., non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione aziendale e ai metodi di produzione né farne un uso tale da poter recare ad essa pregiudizio. Il lavoratore è tenuto a comportarsi in modo cortese con il pubblico ed a porre in essere comportamenti, anche extralavorativi, tali da non danneggiare il datore di lavoro.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente gli strumenti di lavoro che utilizza e gli sono stati affidati.
Salva l'ipotesi di partecipazione del lavoratore ad assemblea sindacale, al personale è fatto divieto di trattenersi all'interno dei locali aziendali oltre l'orario prescritto o di accedervi in mancanza di ragione di servizio o di una preventiva autorizzazione da parte del datore di lavoro.
Al lavoratore non è consentito allontanarsi dai locali aziendali durante l'orario di lavoro se non per ragioni di servizio e previo permesso esplicito del datore di lavoro.
Art. 193 - Giustificazioni in caso di assenza
Fatti salvi i casi di legittimo e comprovato impedimento, il cui onere della prova grava sul lavoratore, e l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro 48 ore, al fine di consentire al datore di lavoro eventuali accertamenti.
In caso di assenze per malattia, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, quanto previsto dal presente articolo si realizza anche mediante la comunicazione scritta, a mezzo dì fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico, inviato per via telematica dal medico all'Inps.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art.197.
Art. 194 - Rispetto dell'orario di lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro.
In caso di ritardo, il datore di lavoro potrà applicare una trattenuta, che dovrà figurare dal prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al periodo di ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art.197.
Art. 195 - Ulteriori doveri del lavoratore
Il lavoratore ha il dovere di comunicare immediatamente al datore di lavoro ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio sia durante i periodi di congedo.
Ha altresì il dovere di rispettare ogni disposizione emanata dal datore di lavoro e relativa al servizio interno, sempre che rientri tra le normali attribuzioni contrattuali e non contrasti con le norme previste di cui al presente contratto collettivo o con le leggi vigenti.
Le disposizioni datoriali devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante comunicazione scritta o affissione all'interno di ogni unità produttiva.
Art. 196 - Sanzioni disciplinari
Il lavoratore che non osservi i propri doveri contrattuali potrà essere sottoposto ai seguenti provvedimenti disciplinari, che saranno adottati dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze:
1) ammonizione verbale per le mancanze lievi;
2) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa, in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso.
Il provvedimento della multa si applica, in via esemplificativa e non esaustiva, nei confronti del lavoratore che:
- ritardi l'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro per un massimo di tre giorni nell'arco dell'anno solare, senza giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda del cambio di dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
- Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica, in via esemplificativa e non esaustiva, nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, ove sia dimostrata la sua responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- non indossi i dispositivi protettivi obbligatori ai sensi della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- risulti recidivo, per almeno 3 volte nell'anno solare, nelle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso di assenza ingiustificata.
- Salva ogni altra azione legale, il licenziamento disciplinare si applica, in via esemplificativa e non esaustiva, per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata di oltre 3 giorni nell'anno solare;
-- recidiva nei ritardi ingiustificati, oltre la quinta volta nell'anno solare, previa formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 190 del presente contratto;
- violazione delle norme in materia di sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- abuso di fiducia o la violazione del segreto d'ufficio;
- esercizio di attività in concorrenza con quella del datore di lavoro, per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, di qualunque mancanza preveda la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
- L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Art. 197 - Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 300/1970, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali, in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare il provvedimento disciplinare stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, L. 300/1970.
Art. 198 - Applicazione delle sanzioni disciplinari
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore per iscritto al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente e successivamente comunicato o, in alternativa, a mezzo posta certificata o consegna al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Il lavoratore, entro 5 giorni potrà presentare al datore di lavoro le proprie giustificazioni scritte e chiedere di essere ascoltato dal datore di lavoro. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le proprie controdeduzioni, il datore di lavoro dovrà irrogare la sanzione disciplinare.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Titolo XIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 199 - Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ai sensi dell'art. 2118 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dal presente contratto.
Il datore di lavoro può recedere con comunicazione scritta da recapitarsi al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente e successivamente indicato o, in alternativa, a mezzo posta certificata o consegna a mani del lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
Il lavoratore può recedere comunicando le dimissioni secondo quanto previsto dall'art. 26 d.lgs. n. 151/2015 e del Decreto attuativo 15 dicembre 2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni.
Art. 200 - Recesso per giusta causa
Ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta, neppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano fra le cause di giusta causa:
- il litigio, seguito da vie di fatto, anche fra dipendenti, sul luogo di lavoro che comporti danno o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale o produttiva;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione di beni aziendali o di terzi comunque presenti sul luogo di lavoro;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro all'interno dei locali del datore di lavoro, per conto proprio o di terzi.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa, legata a inadempienze o comportamenti illegittimi o intollerabili del datore di lavoro, compete l'indennità di mancato preavviso.
Art. 201 - Recesso per giustificato motivo
Nelle aziende comprese nella sfera di applicazione della L. 604/1966, dell'art. 35 della L. 300/1970, della L. 108/90 e del D.Lgs. 23/2015, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per "giustificato motivo con preavviso", e cioè il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 202 - Nullità del licenziamento
Il licenziamento è nullo se discriminatorio ex articolo 15 della L. 300/1970 e s.m.i., ovvero laddove riconducibile a tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge
Art. 203 - Licenziamento simulato
Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume sempre simulato, salvo prova contraria, se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
Art. 204 - Termini di preavviso e indennità' sostitutiva
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
A) fino a 5 anni di servizio compiuti: |
|
Quadri e I Livello | 60 giorni di calendario |
II e III Livello | 30 giorni di calendario |
IV e V Livello | 20 giorni di calendario |
VI e VII Livello | 15 giorni di calendario |
B) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: |
|
Quadri e I Livello | 90 giorni di calendario |
II e III Livello | 45 giorni di calendario |
IV e V Livello | 30 giorni di calendario |
VI e VII Livello | 20 giorni di calendario |
C) oltre i 10 anni di servizio compiuti: |
|
Quadri e I Livello | 120 giorni di calendario |
II e III Livello | 60 giorni di calendario |
IV e V Livello | 45 giorni di calendario |
VI e VII Livello | 20 giorni di calendario |
In caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art.174 corrispondente al periodo di cui alla precedente tabella, comprensiva dei ratei della 13º mensilità
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto.
Le dimissioni devono essere rassegnate secondo la procedura vigente in ragione di quanto previsto dall'art. 26 d.lgs. n. 151/2015 e del Decreto attuativo 15 dicembre 2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:
A) fino a 5 anni di servizio compiuti: |
|
Quadri e I Livello | 45 giorni di calendario |
II e III Livello | 20 giorni di calendario |
IV e V Livello | 15 giorni di calendario |
VI e VII Livello | 10 giorni di calendario |
B) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: |
|
Quadri e I Livello | 60 giorni di calendario |
II e III Livello | 30 giorni di calendario |
IV e V Livello | 20 giorni di calendario |
VI e VII Livello | 15 giorni di calendario |
C) oltre i 10 anni di servizio compiuti: |
|
Quadri e I Livello | 90 giorni di calendario |
II e III Livello | 45 giorni di calendario |
IV e V Livello | 30 giorni di calendario |
VI e VII Livello | 15 giorni di calendario |
In caso di mancato preavviso da parte del dipendente, il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli, dalle competenze nette, una somma pari all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art.174 corrispondente ai periodi indicati nella precedente tabella, comprensiva dei ratei della 13ma mensilità. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Nel caso in cui sia il datore di lavoro a far cessare di sua iniziativa il rapporto, prima della scadenza del preavviso, dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 206 - Dimissioni per matrimonio
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, purché segua effettiva celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese presso la competente ITL.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso. Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso e confermate, a pena di nullità, alla competente ITL, entro il termine di un mese.
Le Parti riconoscono che, per alcune specifiche figure professionali, la formazione costituisce un elemento indispensabile per particolari esigenze aziendali, con la conseguenza che la cessazione del rapporto per dimissioni da parte del lavoratore formato dall'azienda ed in possesso delle certificazioni richieste dal tipo di mansioni svolte, può avere effetti negativi sulla stessa qualificazione dell'impresa ove non sia dato al datore di lavoro un adeguato preavviso, necessario a consentire al datore di lavoro di avviare ulteriori lavoratori alla prescritta formazione.
Pertanto, per tutte le attività formative di cui al presente articolo il lavoratore può essere avviato ad un programma di formazione o aggiornamento che comporti l'applicazione della prestazione aggiuntiva dal congruo preavviso. In tal caso, il datore di lavoro, che intenda avvalersi della prestazione aggiuntiva di preavviso, è tenuto ad effettuare una specifica comunicazione di carattere informativo all'inizio e al termine di ogni attività o ciclo formativo.
Nel caso in cui il lavoratore abbia fruito nei 24 mesi precedenti la comunicazione di dimissione non per giusta causa, di un intervento formativo per i motivi di cui al presente articolo, che non preveda oneri economici a carico del lavoratore, il lavoratore stesso è tenuto ad una prestazione aggiuntiva del preavviso di cui all'articolo che precede, come di seguito specificato:
LIVELLI | Formazione fino a 16 ore nei 24 mesi precedenti | Formazione oltre le 16 ore nei 24 mesi precedenti |
Quadri e I livello | 20 giorni di calendario | 30 giorni di calendario |
II e III livello | 15 giorni di calendario | 25 giorni di calendario |
IV e V livello | 10 giorni di calendario | 20 giorni di calendario |
A partire dal 5º anno di anzianità: | ||
LIVELLI | Formazione fino a 16 ore nei 24 mesi precedenti | Formazione oltre le 16 ore nei 24 mesi precedenti |
Quadri e I livello | 25 giorni di calendario | 35 giorni di calendario |
II e III livello | 20 giorni di calendario | 30 giorni di calendario |
IV e V livello | 15 giorni di calendario | 20 giorni di calendario |
A partire dal 10º anno di anzianità aziendale: | ||
LIVELLI | Formazione fino a 16 ore nei 24 mesi precedenti | Formazione oltre le 16 ore nei 24 mesi precedenti |
Quadri e I livello | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario |
II e III livello | 25 giorni di calendario | 35 giorni di calendario |
IV e V livello | 20 giorni di calendario | 25 giorni di calendario |
Per favorire la realizzazione dei programmi formativi, le aziende e i lavoratori direttamente interessati potranno in ogni caso stipulare specifici accordi che prevedano reciproci impegni tra le parti, per migliorare le finalità formative, anche in considerazione degli oneri sostenuti dall'impresa.
Le parti possono sostituire o integrare la prestazione aggiuntiva del preavviso di cui al presente articolo con la specifica sottoscrizione di patti individuali di stabilità e di non concorrenza post contrattuale.
A garanzia e tutela delle parti ed al fine di monitorare il corretto utilizzo dei patti di cui al precedente comma, le Parti possono attivare apposita procedura di certificazione del contratto individuale di lavoro, e relativo patto di stabilità o di non concorrenza, innanzi alla Commissione di Certificazione dell'Ente Bilaterale Nazionale FORMASICURO.
Art. 208 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della L. 297/1982, e secondo le norme del presente articolo.
Ai sensi e per gli effetti del 20 comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla L. 297/1982, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum" gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario che non abbiano carattere continuativo e per lavoro festivo;
- la contribuzione;
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità sostitutiva di ferie;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno, per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 209 - Cessione o trasformazione dell'azienda
In caso di cessione o trasformazione della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente CCNL sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.
Art. 210 - Fallimento dell'azienda
In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Art. 211 - Decesso del dipendente
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Art. 212 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente dovuto alla ditta dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
DECORRENZA E DURATA
Art. 213 - Decorrenza e durata
La presente CCNL di Lavoro decorre dal 1º Agosto 2019 ed avrà vigore fino a tutto il 31 Dicembre 2022.
Il contratto si intenderà rinnovato, ove non disdetto dalle parti sottoscrittrici, almeno 3 mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Il CCNL Terziario, del Commercio e dei Servizi decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo fatte salve le decorrenze particolari previste per i singoli Istituti.
Area Attività | Profili professionali | Qualifiche omologhe a quelle artigiane | Durata massima apprendistato | Ore formazione professionalizzante |
Front office e funzioni ausiliarie | Addetto food e funzioni ausiliarie | Macellaio specializzato provetto | 48 mesi | 280 ore -inquadramento finale III livello |
Specialista di macelleria, salumeria, gastronomia, pescheria, formaggi, pasticceria, anche ove addetto alla vendita | 42 mesi | 200 ore -inquadramento finale IV livello | ||
Promozione e commercializzazione | Addetto al servizio | * Estimatore nelle aziende di arte e antichità | 48 mesi | 320 ore -inquadramento finale II livello |
* Disegnatore tecnico | 280 ore -inquadramento finale III livello | |||
* Figurista e vetrinista | ||||
Servizi generali | Addetto manutenzione e assistenza | Addetto manutenzione: * operaio specializzato provetto settore automobilistico * operaio specializzato provetto settore ferro/metalli * operaio specializzato provetto nelle concessionarie pubblicità * operaio specializzato provetto | 48 mesi | 280 ore -inquadramento finale III livello |
Addetto assistenza * collaudatore e/o accettatore * tecnico riparatore del settore elettrodomestici * tecnico riparatore settore macchine d'ufficio | 48 mesi | 320 ore -inquadramento finale II livello 280 ore -inquadramento finale III livello | ||
Addetto logistica o gestione magazzino no food | * addetto gestione magazzino no food * operaio specializzato provetto * operaio specializzato provetto settore automobilistico * operaio specializzato provetto settore ferro/metalli | 48 mesi | 320 ore -inquadramento finale II livello 280 ore -inquadramento finale III livello |
ALLEGATO 2
TIPOLOGIA DI PROFILO
- ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARE
- ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARE
ATTIVITÀ' FORMATIVA
- Competenze a carattere professionalizzante
- Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale
- Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARE
QUALIFICHE
- ADDETTO ALLA VENDITA
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico- pratica
- Macellaio specializzato provetto
- Commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Commesso alla vendita al pubblico
- Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia
- Specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita
- Banconiere di spacci di carne
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
- Aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale
- Aiuto Banconiere spacci di carne
- ADDETTO ALLE FUNZIONI AUSILIARE ALLA VENDITA
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio
- Magazziniere anche con funzioni di vendita Cassiere Comune
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche
- Addetto ai negozi o filiali di esposizioni Addetto al centralino telefonico
- Addetto al controllo delle vendite
- Preparatore di commissioni
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere:
- le caratteristiche del settore
- l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere:
- il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
- e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività e saper utilizzare il glossario della professione i sistemi di tutela del consumatore
- e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente
COMPETENZE DI PROFILO
- Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita
- Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se necessario per l'organizzazione aziendale Conoscere la merceologia alimentare
- Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
- Conoscere e saper utilizzare i materiali (materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti)
- Saper riconoscere le specifiche di qualità e le criticità dei prodotti
- Saper trattare e conservare gli alimenti anche secondo le norme haccp
- conoscere e saper utilizzare le tecniche di lay-out se richiesto dalla mansione
- Saper utilizzare i principali software applicatavi se richiesto dalla mansione
- Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale
- Saper gestire le comunicazioni dirette e/o telefoniche
- Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione
- Conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa dei piani formativi individuali
TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE
QUALIFICHE
ADDETTO ALLA VENDITA
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico- pratica
- Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato
- Commesso specializzato provetto
- Commesso di libreria
- Commesso stimatore di gioielleria
- Sportellista nelle concessionarie di pubblicità
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Cassiere Comune
- Astatore
- Commesso alla vendita al pubblico
- Pompista specializzato
ADDETTO ALLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze
- Tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica
- Ottico diplomato
- Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali; con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore
- Addetto al ricevimento ed esecuzione mansioni di bordo
- Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio
- Allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche
- Magazziniere anche con funzioni di vendita
- Estetista, anche con funzioni di vendita
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche
- Informatore negli Istituti di informazioni commerciali
- Addetto di biblioteca circolante
- Addetto ai negozi o filiali di esposizioni
- Addetto al centralino telefonico
Semplici conoscenze pratiche
- Dimostratore
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE
(*)
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere:
- le caratteristiche del settore
- l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere:
- il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio.
- e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
- e saper utilizzare il glossario della professione
- i sistemi di tutela del consumatore
- e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente
- gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se richiesto dalla mansione
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente
COMPETENZE DI PROFILO
- Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
- Conoscere la merceologia
- Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali, prodotti
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
- Conoscere le specifiche di qualità e le criticità dei prodotti
- Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out e di visual merchandising se richiesto dalla mansione
- Saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla mansione
- Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, disporre e presentare merci e prodotti
- Saper gestire le comunicazioni dirette e/o telefoniche
- Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione
- Conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo
TIPOLOGIA DI PROFILO
- ADDETTO AMMINISTRATIVO
- ADDETTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA
- ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO FOOD
- ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD
ATTIVITÀ' FORMATIVA
- Competenze a carattere professionalizzante
- Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale
- Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AMMINISTRATIVO
QUALIFICHE
ADDETTO AMMINISTRATIVO
Approfondite conoscenze tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze
- Corrispondente di concetto con o senza conoscenze di lingue estere
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico- pratica
- Schedulatore flussista Contabile/impiegato amministrativo
- Programmatore e minutatore di programmi
- Addetto a pratiche doganali e valutarie
- Operatore di elaboratore con controllo di flusso
- Steno-dattilografo in lingue estere
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Operatore meccanografico
- Esattore
- Traduttore adibito alle sole traduzioni scritte
- Controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle TLC
- Addetto a mansioni d'ordine di segreteria
- Contabile d'ordine
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche Fatturista
- Schedarista Codificatore
- Operatore di macchine perforatrici e verificatrici
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere:
- le caratteristiche del settore
- l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
- le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
- Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità
- Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione
- Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera, se richiesto dalla mansione
COMPETENZE DI PROFILO
- Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
- Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura
- Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione
- Conoscere e saper applicare le normative sulla privacy
- Conoscere e saper applicare principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica se richiesto dalla mansione
- Saper redigere rapporti periodici sull'andamento dell'attività, presentare i risultati conseguiti e commentarli negli aspetti salienti se richiesto dalla mansione
- Saper redigere, Leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura veloce anche sotto dettatura se richiesto dalla mansione
- Saper organizzare e gestire un archivio
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa individuale
TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO MANUTENZIONE/ ASSISTENZA
QUALIFICHE
ADDETTO MANUTENZIONE
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico- pratica
- Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico
- Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli
- Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità
- Operaio specializzato provetto
- Manutentore specializzato provetto
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Operaio specializzato
- Operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami
- Manutentore specializzato
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
- Operaio qualificato
- Operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio
- Manutentore qualificato
Semplici conoscenze pratiche
- Operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami
ADDETTO ASSISTENZA
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze
- Collaudatore e/o accettatore
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico - pratica
- Tecnico riparatore del settore elettrodomestici
- Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Estetista, anche con funzioni di vendita
- Addetto al collaudo
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
- Pratico di laboratorio chimico
- Informatore negli Istituti di informazioni commerciali
- Addetto di biblioteca circolante
- Addetto ai negozi o filiali di esposizioni
- Addetto al centralino telefonico
- Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio
Semplici conoscenze pratiche
- Dimostratore
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITÀ' - SERVIZI GENERALI
COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE
(*)
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere:
- le caratteristiche del settore
- l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste
- Conoscere e saper utilizzare le check list per il controllo ed il collaudo
- Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico
- Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera
- Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
COMPETENZE DI PROFILO
- Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
- Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi, per le operazioni di manutenzione e di assistenza se richiesto dalla mansione
- Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti e tecnologie)
- Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
- Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali
- Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e utensili
- Conoscere e saper applicare le norme e le procedure per prevenire comportamenti che danneggiano l'ambiente
- Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
- Saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale
TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO LOGISTICA/ GESTIONE MAGAZZINO FOOD
QUALIFICHE
ADDETTO LOGISTICA
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico- pratica
- Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Autotrenista, conducente di automezzi pesanti
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
- Addetto al controllo e alla verifica delle merci
- Conducente di autovetture
ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO FOOD
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica
- Operaio specializzato provetto
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Magazziniere Operaio specializzato
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
- Campionarista; prezzista
- Addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento; centro di distribuzione e /o depositi nelle aziende a integrale libero servizio
- Operaio qualificato
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE
(*)
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere:
- le caratteristiche del settore
- l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste
- Conoscere e saper praticare le condizioni di conservazione e di stoccaggio dei prodotti alimentari, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico / sanitari, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza
- Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico
- Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla mansione
- Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
COMPETENZE DI PROFILO
- Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
- Conoscere e saper applicare i principi della logistica e le tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione)
- Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi se richiesto dalla mansione
- Conoscere la merceologia alimentare
- Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti, tecnologie)
- Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e utensili se richiesto dalla mansione
- Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, secondo procedure codificate
- Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
- Saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale
QUALIFICHE
ADDETTO LOGISTICA
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico- pratica
- Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Autotrenista, conducente di automezzi pesanti
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
- Addetto al controllo e alla verifica delle merci
- Conducente di autovetture
ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica
- Operaio specializzato provetto
- Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico
- Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli
- Addetto al controllo del materiale in entrata ed in uscita settore ferro/metalli
- Addetto alla distribuzione dei fascettari nelle aziende di distribuzione di libri e di stampe periodiche
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Magazziniere
- Operaio specializzato
- Addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche
- Addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di libri e stampe periodiche
- Operaio specializzato dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
- Campionarista, prezzista
- Addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e /o depositi nelle aziende a integrale libero servizio
- Operaio qualificato
- Addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione libri riviste e giornali e agenzie giornalistiche
- Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste
- Operaio qualificato nelle aziende commerciali nei settori ferro e acciaio
- Addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche
Semplici conoscenze pratiche
- Operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere:
- le caratteristiche del settore
- l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contest /in cui opera
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
ULTERIORI COMPETENZE DI AREA
- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste
- Conoscere e saper praticare le condizioni di stoccaggio delle merci, sia per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza
- Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico
- Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla mansione
- Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
COMPETENZE DI PROFILO
- Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
- Conoscere la merceologia
- Conoscere e saper applicare i principi della logistica e le tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione)
- Saper organizzare gli spazi di lavoro, disporre e presentare merci e prodotti, secondo procedure codificate
- Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi se richiesto dalla mansione
- Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti, tecnologie)
- Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e utensili se richiesto dalla mansione
- Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
- Applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale
AREA DI ATTIVITÀ' - PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AL SERVIZIO
ATTIVITÀ' FORMATIVA
Competenze a carattere professionalizzante
- Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AL SERVIZIO
QUALIFICHE
ADDETTO AL SERVIZIO
Approfondite conoscenze tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze
- Addetto all'esecuzione di progetti o di parti di essi Estimatore nelle aziende di arte e antichità Assistente copywriter nelle aziende pubblicitarie Assistente Art Director nelle agenzie pubblicitarie Assistente account executive nelle agenzie di pubblicità
- Assistente media planner nelle agenzie di pubblicità
- Assistente del product manager (altri assistenti) Propagandista scientifico
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica
- Disegnatore tecnico
- Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali
- Rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato
- Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato
- Figurinista Vetrinista
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche
- Indossatrice
- Propagandista di prodotti, con mansioni che non richiedono cognizioni scientifiche Pittore o disegnatore esecutivo
- Operatori di processo nelle aziende di ricerche di mercato
- Allestitore esecutivo di vetrine e display
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
COMPETENZE A CARATTERE PROFESISONALIZZANTE - ELENCO COMPETENZE CHIAVE
(*)
COMPETENZE DI SETTORE
- Conoscere le caratteristiche del settore
- Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
- Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
COMPETENZE DI AREA
- Conoscere il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
- Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e padroneggiare il linguaggio tecnico
- Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera
- Saper redigere, Leggere, interpretare lettere e documenti in una lingua straniera
- Essere in grado di sostenere una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni
- Saper monitorare la qualità del servizio / prodotto
(*) le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale