S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 29/12/2025
TERZIARIO (Ugl / Federterziario)
Testo consolidato del CCNL 29/12/2025
per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi
Decorrenza: 29/12/2025
Scadenza: 28/12/2028
L'anno 2025 il giorno 29 del mese di dicembre in Roma
TRA
FEDERTERZIARIO - Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del Lavoro Autonomo in generale,
E
FEDERAZIONE NAZIONALE UGL TERZIARIO,
Con l'assistenza tecnica di
ANCL- ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, in persona del Presidente Nazionale,
Si è stipulato il presente CCNL che disciplina, in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, per le aziende del terziario, del commercio e dei servizi, di qualsiasi natura e struttura giuridica, che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, composto di:
> Premessa generale e aree di applicazione
> Titoli
> Capi
> Articoli
> Allegati
Letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti.
La congiuntura economica che sta interessando il nostro Paese in un momento storico di grandi incertezze anche determinate dal contesto politico ed economico internazionale, obbliga gli operatori economici a rivedere le strategie di sviluppo attraverso la razionalizzazione delle risorse e dei sistemi, al fine di consentire anche alle imprese dimensionalmente minori di non perdere posizioni di mercato, ma piuttosto di riuscire ad intraprendere o consolidare un percorso di crescita che possa divenire nel tempo strutturale.
Il presente CCNL, mira ad un rilancio del settore, attraverso l'individuazione di soluzioni contrattuali semplificate, che agevolino la riduzione degli oneri impropri a carico dei datori di lavoro, con il fine ultimo di favorire dinamismo economico e giustizia sociale.
Le parti intendono, pertanto, accompagnare i datori di lavoro e i lavoratori nella trasformazione del lavoro che è già in corso e che si sta sviluppando sempre più velocemente, abbracciando le necessità dovute al continuo cambiamento delle dinamiche economiche e produttive, ai processi di digitalizzazione e sostenibilità, per potersi confrontare competitivamente con i mercati, anche grazie alla valorizzazione delle risorse umane e delle capacità di innovazione.
Le Parti sottoscrittrici del presente CCNL, nonché dell'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2019 in materia di welfare, formazione, premi di produzione, seppur consapevoli che tale singola disciplina non potrà esaurire le problematiche insite nella complessa situazione del lavoro, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo e collaborazione, al fine di prevenire i conflitti e dedicare le risorse aziendali allo sviluppo dell'attività di impresa, in un'ottica di compartecipazione costante e strutturale.
Le Parti rilevano, altresì, la necessità di dare un contributo alla ricerca di maggiore competitività in un contesto macroeconomico, caratterizzato da variabili esterne, quali quelle recentemente introdotte dai dazi, che condizionano il presente e il futuro delle imprese e che deve necessariamente essere preso in considerazione in qualsiasi trattativa sindacale.
Le parti, di conseguenza concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto impegnandosi ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
A tal fine, le parti, nella propria qualità di Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ribadiscono che il presente CCNL per le micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente, quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenerne la corretta applicazione in tutte le sedi istituzionali competenti, anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le parti sottoscrittrici del presente contratto, consapevoli che la competitività dell'intero sistema Paese si realizza anche e soprattutto orientando gli investimenti in innovazione e ricerca, hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale e si impegnano a promuovere politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano, anche attraverso un sistema di relazioni industriali coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e alla valorizzazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
Con la stipula del presente CCNL le parti firmatarie hanno inteso contemperare le esigenze produttive delle imprese operanti nel settore e i bisogni di tutela dei lavoratori in esso impiegati, sia attraverso istituti già esistenti, sia definendo nuovi strumenti negoziali. In questo spirito si intende sottolineare la necessità che, in sede di applicazione del contratto, si valorizzino quelle condizioni che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione degli equilibri negoziali:
- la concertazione a tutti i livelli della struttura contrattuale, come strumento di responsabilizzazione delle parti coinvolte, di amministrazione delle regole concordate e di prevenzione dei conflitti;
- lo sviluppo della bilateralità, con particolare riguardo alle funzioni che potranno essere svolte dall'Ente Bilaterale Nazionale EBINTUR tramite la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzino i servizi alle imprese e ai lavoratori;
- la messa a sistema di un'offerta formativa, coerente con i fabbisogni del settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dal Fondo interprofessionale per la formazione continua FONDITALIA accogliendo, in tal modo, le indicazioni dell'Unione Europea, che ha individuato, tra le azioni prioritarie per le politiche per l'occupazione, una sempre più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da rendere più agevole l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro.
- il "welfare complementare", con particolare riferimento alle prestazioni del Fondo di assistenza sanitaria integrativa PREVILAVORO ITALIA nonché a quanto previsto dalla contrattazione di secondo livello.
- l'incentivazione di forme di organizzazione partecipativa e di sistemi di premialità.
- le regole in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare attenzione alla repressione del fenomeno del mobbing e delle molestie sessuali.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
In questa ottica le parti ribadiscono che, nel settore del terziario, del commercio e dei servizi, caratterizzato da una massiccia percentuale di micro e piccole imprese, il contratto nazionale dovrà conservare la propria funzione di strumento gestionale finalizzato alla regolamentazione degli aspetti normativi tradizionali, coniugando quanto consolidato nel sistema delle relazioni sindacali con le dinamiche, anche sperimentali, che possano dare impulso ed innovazione concreta alle imprese, valorizzando altresì l'apporto dei lavoratori a cui è rivolta l'applicazione del presente CCNL.
Nell'ambito della disciplina del settore, le Parti hanno condiviso la volontà di introdurre norme specifiche per il settore ICT (information and communication tecnology) adattate alle peculiarità del settore e delle competenze e modalità di esecuzione dell'attività lavorativa di chi vi opera.
Il presente Contratto prevede, pertanto, alla luce di quanto fin qui evidenziato, una serie articolata di strumenti volti alla modernizzazione e allo sviluppo del settore del Terziario al fine di rendere le aziende aderenti sempre più competitive sul mercato. In tale ottica, le Parti condividono l'importanza di avere una chiara visione del quadro macroeconomico e della realtà dei diversi comparti, monitorando anche i flussi di tutto il sistema dell'area contrattuale rappresentata, lo sviluppo del sistema imprenditoriale e le iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese, l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita, le tematiche della sicurezza del lavoro, della tutela dell'ambiente nonché della responsabilità sociale dell'impresa.
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
PREMESSA
Il presente CCNL del Terziario, Commercio e Servizi regolamenta in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, che operano in tali settori produttivi e tutte quelle attività similari che possono esservi ricomprese, ed il relativo personale dipendente e disciplina, per quanto risulta compatibile con le disposizioni di Legge in vigore ed applicabili, tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli speciali, degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente CCNL
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate ed inscindibili tra loro e, conseguentemente non ne è ammessa la applicazione parziale, salvo che per eventuali deroghe consentite e attuate attraverso la contrattazione di secondo livello.
Sempre in ragione dell'inscindibilità delle norme dell'impianto contrattuale, la corretta applicazione dello stesso comporta l'obbligo a carico delle aziende di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, compresi gli oneri e i diritti legati all'attività degli Organismi bilaterali: l'Ente Bilaterale Nazionale Ebintur, il Fondo interprofessionale per la Formazione Interprofessionale Fonditalia, il Fondo per l'Assistenza Sanitaria Previlavoro Italia.
In particolare, sono parte integrante del presente CCNL le prestazioni dell'Ente Bilaterale Nazionale Ebintur e quelle relative al Fondo per l'Assistenza Sanitaria Previlavoro Italia. Le quote ed i contributi versati all'Ente Bilaterale Ebintur e al Fondo per l'Assistenza Sanitaria Previlavoro Italia sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al lavoratore, essendo comunque tenuto il datore di lavoro, in caso d'omissione dei contributi all'Ente Bilaterale e al Fondo di Assistenza Sanitaria, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al lavoratore l'importo stabilito, così come precisato nell'apposito Titolo del presente CCNL.
Pertanto, il presente CCNL può essere applicato solo dalle aziende che siano in regola con i versamenti delle quote di assistenza contrattuale e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dall'accordo stesso.
Le Parti dichiarano, inoltre, che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli già praticate al lavoratore in forza in ciascuna azienda, prima della stipula del presente contratto collettivo, che saranno garantite, in caso di sostituzione del precedente contratto collettivo applicato con il presente CCNL, con apposite voci individuali assorbibili di compensazione riconosciute "ad personam".
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle imprese di applicare integralmente la presente disciplina contrattuale, nonché, i contratti di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Al sistema contrattuale, così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per quanto in loro potere e per il periodo di validità, il contratto generale e le nonne aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti, anche in considerazione di quanto disposto in materia dalla legislazione vigente.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra i lavoratori e le aziende, di qualsiasi natura e struttura giuridica, del terziario, del commercio, dei servizi appartenenti ai settori merceologici e alle categorie che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, che appartengano ai settori merceologici di seguito specificati, anche ove diversamente denominati:
A. ALIMENTAZIONE
1) commercio all'ingrosso di generialimentari;
2) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
3) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
4) salumerie, salsamenterie e pizzicherie; fyf
5) importatori e torrefattori di caffè;
6) commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
7) commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
8) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
9) commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
10) rivendite di pollame e selvaggina;
11) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
12) commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
13) commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
14) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita;
b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;
15) commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
16) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
B. FIORI, PIANTE E AFFINI
1) commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
2) commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
3) produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
C. MERCI D'USO E PRODOTTI INDUSTRIALI
1) grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2) tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte;
3) camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
4) lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
5) pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
6) articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
7) lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
8) articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
9) giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
10) oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
11) librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
12) francobolli per collezione;
13) mobili, mobili e macchine per ufficio;
14) macchine per cucire;
15) ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici,ecc.);
16) gestori di impianti di distribuzione di carburante;
17) aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
18) carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
19) imprese di riscaldamento;
20) laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
21) tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
22) prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
23) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
24) legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;
25) rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
26) prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
27) commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
D. SETTORE AUTOMOTIVE
1) vendita autoveicoli nuovi ed usati:
2) Concessionari monomarca/plurimarca
3) Importatori
4) Commissionari
5) Rivenditori generici
6) 2 - vendita veicoli commerciali ed industriali nuovi ed usati compresi gli allestiti (es. camper roulotte, motor-room ecc.):
7) Concessionari monomarca/plurimarca
8) Importatori
9) Commissionari
10) Rivenditori generici
11) vendita moto e motocicli:
12) concessionari monomarca/plurimarca;
13) salonisti;
14) noleggio e servizi di autoveicoli a lungo e breve termine;
15) noleggio e servizi di motoveicoli a lungo e breve termine;
16) noleggio e servizi di autoveicoli industriali e commerciali a lungo e breve termine;
17) rivenditori natanti ed imbarcazioni varie;
18) vendita e commercializzazione di ricambi, accessori ed attrezzature per la riparazione, la manutenzione ed ogni altra attività connessa di autoveicoli, veicoli commerciali, industriali, macchine agricole, macchine movimento terra, motociclette, motori, motori marini e motoveicoli in genere;
19) vendita pneumatici e prodotti accessori per auto e motoveicoli, veicoli commerciali ed industriali;
20) officine meccaniche di assistenza e riparazione di auto e motoveicoli, veicoli commerciali ed industriali;
21) officine di assistenza e riparazione comparto elettrico (elettrauto) di auto e motoveicoli, veicoli commerciali ed industriali
22) officine di assistenza e riparazione comparto carrozzeria (carrozzieri) di auto e motoveicoli, veicoli commerciali ed industriali
23) imprese di servizi (compresi trasporti-logistica-stoccaggio) funzionali e/o collegate alle attività imprenditoriali rientranti nella sfera di applicazione del presente ceni
E. AUSILIARI DEL COMMERCIO E COMMERCIO CON L'ESTERO
1) agenti e rappresentanti di commercio;
2) mediatori pubblici e privati;
3) commissionari;
4) stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
5) fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo,
6) ecc.);
7) compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale
8) (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
9) agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
10) imprese portuali di controllo;
11) aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli
F. SERVIZI ALLE IMPRESE, ALLE ORGANIZZAZIONI, SERVIZI DI RETE, SERVIZI ALLE PERSONE
1) imprese di leasing;
2) recupero crediti, factoring;
3) servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
4) noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware;
5) servizi generali amministrativi presso le università telematiche private;
6) servizi di consulenza, auditing, ricerca, formazione e selezione del personale;
7) ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
8) telemarketing, televendite, cali center;
9) agenzie di relazioni pubbliche;
10) agenzie di informazioni commerciali;
11) servizi di design, grafica, progettazione e allestimenti di interni e vetrine;
12) servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
13) società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
14) agenzie pubblicitarie;
15) concessionarie di pubblicità;
16) aziende di pubblicità;
17) agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
18) promozione vendite;
19) agenzie fotografiche;
20) uffici residences;
21) società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
22) intermediazione merceologica;
23) recupero e risanamento ambiente;
24) altri servizi alle imprese e alle Organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
25) aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
26) autorimesse;
27) società di carte di credito;
28) uffici cambi extrabancari;
29) servizi fiduciari e finanziari;
30) buying office;
31) agenzie di brokeraggio;
32) attività di garanzia collettiva fidi;
33) aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
34) agenzie di operazioni doganali;
35) servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
36) servizi di traduzioni e interpretariato;
37) agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
38) vendita di multiproprietà;
39) agenzie pratiche auto;
40) autoscuole;
41) agenzie di servizi matrimoniali;
42) agenzie investigative;
43) agenzie di scommesse;
44) servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
45) agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;
46) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
47) agenzie di intermediazione;
48) agenzie di ricerca e selezione del personale;
49) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
50) controllo di qualità c certificazione dei prodotti;
51) attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
52) aziende servizi marketing operativo;
53) altri servizi alle persone e alle imprese.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE
Art. 1 - Diritto di informazione a livello nazionale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, Federterziario e UGL Terziario si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, appalti, esternalizzazione e innovazione tecnologica.
Nel corso degli incontri ci si confronterà, sia globalmente che per aree omogenee:
a) lo stato e la dinamica dell'occupazione, sia da punto di vista qualitativo che quantitativo, derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato, l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la L.125/91;
b) le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori coinvolti;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti del Terziario, Commercio e Servizi anche con riferimento alle prevedibili evoluzioni degli stessi;
e) le problematiche connesse al processo di razionalizzazione del settore TERZIARIO, lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l'opportunità di proporre eventuali modifiche normative.
Art. 2 - Diritto di informazione a livello territoriale
Annualmente, a livello territoriale, di norma entro il primo semestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le associazioni imprenditoriali territoriali e le omologhe organizzazioni sindacali si incontreranno per un esame congiunto volto al raggiungimento di intese che vertano sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità degli addetti al settore, sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, soprattutto con riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro si valuteranno le dinamiche evolutive della rete distributiva del settore Terziario e gli effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti la legislazione di settore, nonché i nuovi processi in materia di mercato del lavoro.
Art. 3 - Diritto di informazione a livello aziendale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le aziende che applicano il presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscano apposito mandato, e che occupano complessivamente più di:
a) 50 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 100 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 150 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con i rappresentanti dell'Organizzazione Sindacale stipulante, per procedere ad un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese prodromiche alla fase di attuazione di programmi di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica, che coinvolgano l'assetto aziendale e i nuovi insediamenti nel territorio.
Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione, nonché informazioni inerenti la composizione degli organici e le tipologie di lavoratori occupati.
Saranno anche fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto la trattazione di problematiche di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle parti, si svolgerà a livello regionale o nazionale.
In occasione di nuovi insediamenti produttivi nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto delle tematiche testé indicate.
Le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, con la stessa periodicità di cui al comma 1) del presente articolo, forniranno alla RSA, ove costituita, informazioni riguardanti:
1) l'andamento dell'attività dell'impresa e la situazione economica della stessa;
2) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione dell'impresa, nonché, in caso di rischio di calo dei livelli occupazionali, le necessarie misure di contrasto;
3) le scelte dell'impresa che possano comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro adottati.
Le parti, con la presente disciplina, si adeguano alla normativa comunitaria e nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
TITOLO II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 4 - Livelli di contrattazione
Le parti hanno inteso disciplinare:
- la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale.
Contratto nazionale di categoria - Il contratto collettivo nazionale di lavoro, nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata.
Contrattazione di secondo livello aziendale - La contrattazione aziendale, prevista dal presente contratto collettivo, si attua sulla base della valutazione degli obiettivi comuni e delle opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati standard di competitività, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni generali di lavoro. La contrattazione aziendale potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando e con le modalità e nei limiti in esso definiti. Infine, la contrattazione aziendale, conclusa con le R.S.U, R.S.A. o d'intesa con le articolazioni territoriali dell'organizzazione sindacale nazionale UGL TERZIARIO, firmataria del presente contratto, potrà, anche in via sperimentale e temporanea, e al fine di gestire situazioni di crisi o di effettuare investimenti significativi volti a favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, definire intese modificative degli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
Contrattazione di secondo livello territoriale - A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Parti firmatarie del presente CCNL potranno valutare l'opportunità di raggiungere accordi sui temi relativi a politiche di sviluppo e potenziamento della competitività, anche con l'obiettivo di sviluppare politiche che implementino la formazione di base e continua e comportamenti virtuosi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Art. 5 - Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Commercio e Servizi avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative almeno sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo alla stessa, comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette di alcun genere. Nel caso in cui una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" previsto nel precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto. In ogni caso, il ritardo nella presentazione della piattaforma comporterà lo slittamento dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale", in misura pari al ritardo stesso.
Art. 6 - La contrattazione territoriale
La contrattazione collettiva decentrata si esercita, a livello territoriale, sulle materie e sugli istituti demandati dal presente contratto collettivo e dalla Legge ed è alternativa alla contrattazione aziendale.
Al secondo livello le Parti firmatarie possono definire intese che modifichino temporaneamente gli istituti del CCNL inerenti alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'orario e l'organizzazione del lavoro, ove tendano a favorire l'incremento della qualità e produttività del lavoro, a gestire eventuali crisi di settore, a fare emergere il lavoro nero, a stabilizzare di situazioni di cronica precarietà, ad incrementare l'occupazione.
A livello territoriale le parti definiranno, con la sottoscrizione di specifici accordi, le modalità di partecipazione a tutte le attività formative, soprattutto con riferimento a:
a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, compresi quelli connessi al contratto di apprendistato;
b) i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
c) le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
d) la definizione di un monte ore annuo di congedi.
Tali accordi, potranno essere stipulati anche coinvolgendo le Autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione.
Potranno inoltre essere definite, sempre a livello territoriale, intese in materia di incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, che possano consentire alle aziende di fruire delle agevolazioni fiscali, contributive e/o previdenziali previste dalle vigenti normative in materia.
A livello territoriale le Parti potranno costituire strumenti bilaterali quali:
a) Enti Bilaterali Regionali di settore, con gli scopi e le modalità previste dal EBINTUR;
b) Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali e delle controversie individuali o collettive, trasmettendone la composizione all'Ente Bilaterale Nazionale di settore e ove costituto, all'Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività;
c) Organismi Paritetici Territoriali in materia di salute e sicurezza.
Le parti, in attesa della costituzione degli enti bilaterali territoriali, avvieranno articolazioni territoriali dell'Ente Bilaterale Nazionale EBINTUR, con compiti di promozione e gestione delle prestazioni che il presente contratto collettivo delega alla bilateralità di settore. Alle Sedi Territoriali Bilaterali saranno affidate in via sperimentale attività di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché di sostegno dell'occupazione giovanile - anche mediante accordi territoriali finalizzati alla diffusione dell'inserimento lavorativo - in base alle vigenti disposizioni in materia.
Le condizioni per la costituzione delle Sedi Territoriali Bilaterali ed il finanziamento delle attività saranno definite dalle Parti firmatarie con apposito protocollo aggiuntivo che costituirà parte integrante del presente CCNL.
Art. 7 - Procedure per l'attuazione della contrattazione territoriale
Le piattaforme saranno inviate dall'O.S. territoriale di UGL Terziario alle Parti datoriali firmatarie presenti nel territorio nonché a tutte le Parti Nazionali firmatarie che invieranno, tramite la Commissione Consultiva Nazionale costituita tra le parti firmatarie del presente CCNL, presso EBINTUR eventuali osservazioni entro 30 gg. dalla ricezione.
Successivamente il testo dell'accordo territoriale concordato, ma non ancora sottoscritto, sarà inviato alle Parti firmatarie per eventuali osservazioni che dovranno essere inviate, tramite la Commissione di cui al precedente comma, entro 30 gg dalla ricezione del testo. Il mancato rispetto della procedura prevista nel presente articolo determinerà l'inefficacia dell'accordo.
Art. 8 - La contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato alle aziende e agli Organismi di rappresentanza datoriale firmatari e dall'altro alle Rappresentanze sindacali aziendali ed all'Organizzazione Sindacale territoriale dell'UGL Terziario.
Le materie demandate alla contrattazione aziendale e le modalità per la sua attuazione sono quelle stabilite dal presente contratto.
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal presente contratto collettivo e dovrà perseguire le finalità e i contenuti di cui al successivo comma, regolamentando materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono, pertanto, che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di partecipazione attiva, di produttività, competitività/efficienza, redditività ed innovazione, anche attraverso l'individuazione di interventi di innovazione organizzativa che consentano anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Con contratto aziendale potranno essere istituiti premi di risultato legati all'ottimizzazione dei servizi resi dal personale alla clientela e agli obiettivi derivati dall'accordo aziendale. In ordine alla quantificazione del premio, ai criteri di individuazione degli incrementi ed ai requisiti per la decontribuzione dei premi si rimanda alla normativa applicabile cui i contratti aziendali dovranno attenersi.
Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
a) determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile correlati ad incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e di innovazione nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
b) impossibilità di definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi;
c) obbligatoria applicazione dei trattamenti contributivo-previdenziali e fiscali previsti dalle normative applicabili;
d) previsione convertibilità del premio in servizi di welfare aziendale, ai sensi e nei limiti della normativa applicabile;
e) previsione di erogazioni economiche di secondo livello che, data la natura variabile e non predeterminabile, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
I risultati riguarderanno il raggiungimento di obiettivi predefiniti negli accordi, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività, redditività, innovazione anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori, purché, ai sensi di quanto chiarito dell'Agenzia delle Entrate, tali criteri siano misurabili e verificabili.
Le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, proprio in ragione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento nell'accordo e della variabilità dei risultati e, pertanto, non saranno utile ai fini del calcolo di alcun istituto di Legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L'accordo economico aziendale avrà durata massima triennale nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da sei mesi prima della scadenza del contratto nazionale sino a nove mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.
Le proposte di rinnovo degli accordi aziendali, sottoscritte congiuntamente dalla R.S.A. e dalla struttura territoriale dell'Organizzazione stipulante il presente contratto, dovranno essere comunicate all'azienda e contestualmente all'Associazione Territoriale cui la stessa aderisce o ha conferito apposito mandato, in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa, almeno due mesi prima della scadenza dell'accordo.
Nell'arco dei due mesi successivi alla data di presentazione della proposta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi concreti della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente, in appositi incontri congiunti, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa.
Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione delle procedure come sopra disciplinate saranno definite secondo quanto previsto dal presente CCNL.
Materie oggetto della contrattazione decentrata
1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) flessibilità oraria;
3) part time;
4) determinazione dei turni feriali;
5) contratti a termine;
6) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente c sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) pari opportunità nel lavoro;
8) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:
- progetti per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, smart working, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, anche in caso di affidamento o di adozione;
- programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
9) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della Legge n. 300/1970 "Statuto dei Lavoratori";
10) erogazioni economiche variabili strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività, redditività;
11) welfare aziendale;
12) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove non previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda nonché le figure di interesse aziendale, sempre non previste nella classificazione di cui al presente contratto che assumano significato e valenza generali, le Parti riporteranno all'apposita Commissione Paritetica Nazionale di garanzia le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione. Inoltre, potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive degli Enti e