CCNL Terziario (Confsal - Confimpreseitalia)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 20/07/2023 - Decorrenza: 01/07/2023 - Scadenza: 30/06/2026
Ultimo aggiornamento
11 marzo 2026
Panoramica del Contratto
Dipendenti del terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa.
Parti Stipulanti
Confimpreseitalia
Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro Piccole e Medie imprese
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1732,50 € | 1732,50 € |
| 2 | 1604,94 € | 1604,94 € |
| 3 | 1479,77 € | 1479,77 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Orario di lavoro
La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 ovvero 6 giornate lavorative consecutive, in base alle esigenze aziendali, e ad esso è commisurata la retribuzione.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa eseguita oltre l'orario annuale.
Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
- Lavoro straordinario: 20%
- Lavoro straordinario notturno e festivo: 35%
Lavoratori discontinui: le ore lavorate eccedenti l'orario di lavoro normale pattuito, sono retribuite quali lavoro straordinario con una maggiorazione del 25%
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 (quattro) settimane di ferie annuali. La settimana di ferie è ragguagliata a 5 (cinque) ovvero 6 (sei) giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni.
L'indennità sostituiva delle ferie viene calcolata dividendo la normale retribuzione per 26 (ventisei).
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima
Il lavoratore ha diritto a percepire un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio e, comunque, non oltre il giorno 22 del Mese di Dicembre.
Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni.
La tredicesima mensilità può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico accordo sindacale.
Quattordicesima e Premio di Risultato
Il premio di risultato è sostitutivo della quattordicesima mensilità.
La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, deve essere erogata in unica soluzione entro il giorno 12 del Mese di Luglio e l'ammontare lordo sarà pari alla retribuzione lorda mensile in vigore nel mese di erogazione (Giugno). La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico accordo sindacale.
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