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TUTTI I CCNL

SETTORE: Intersettoriale

CCNL: Terziario, Turismo e Servizi (Confsal - Aiie)

Terziario, Turismo e Servizi (Confsal - Aiie)

CODICE CNEL: H02M

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 05/09/2022

TERZIARIO, TURISMO E SERVIZI (Confsal - Aiie)

 

Testo consolidato del CCNL 05/09/2022

per il personale dipendente delle imprese, enti, cooperative e/o consorzi, che operano nei settori dei servizi, pubblici esercizi, commercio e terziario e delle reti d'impresa

Decorrenza: 01/01/2022

Scadenza: 31/12/2025

 

Verbale di stipula

 

Roma, 05 settembre 2022

Il giorno 05 settembre 2022 in Roma presso la sede dell'A.I.I.E, sita in via Alipio n.4, si sono rincontrati a conclusione delle trattative avviate il 29 Settembre 2021 e dei successivi incontri, perfezionando quanto già sottoscritto in data 25 maggio 2022, come previsto dal precedente CCNL commercio terziario e servizi in rete del 02 maggio 2019, da cui il presente CCNL prende integralmente l'aspetto normativo con lo scopo di aggiornarlo alle situazioni sociali, ambientali ed economiche del momento ed aumentando le retribuzioni con lo scopo di diminuire la perdita d'acquisto ai lavoratori che applicano il presente CCNL. Si sono pertanto riunite le sotto indicate Organizzazioni:

 

Organizzazioni Datoriali:

- A.I.I.E. - Associazione Imprenditori Internazionali ed Europei, con sede legale e direzione generale in Roma alla via Alipio n. 4 - 00176 ,

- UNIFORMA - UNIone FORMAtori, con sede legale e direzione generale in Limbiate (MB) alla via Trieste n. 112,

- E.DA.FO.S. Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza sul Lavoro con sede legale in Valsinni (MT) Via Principe Umberto n. 3 - 75029,

CONFSAEI - Confederazione per il Sociale delle Associazioni Enti ed Imprese, con sede legale in Roma - Via Gabrio Casati n.103 - 00139;

 

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

- Sindacato Confsal-SIA - Via Cario della Rocca 25 E - 00177 Roma.

 

è stato stipulato il presente CCNL di lavoro per il personale dipendente delle imprese, cooperative e consorzi che operano nei settori dei servizi, pubblici esercizi, commercio e terziario e delle reti d'impresa

 

 

Premessa

 

Nella stessa contrattazione collettiva nazionale di lavoro verranno fornite disposizioni sul lavoro domenicale e festivo, sulle retribuzioni il welfare e le forme di integrazione al reddito come da statuto degli enti bilaterali aderenti, che verranno comunque ritrattate in sede di contrattazione di secondo livello, anch'esse introdotte al fine di poter soddisfare le esigenze delle aziende in ogni singolo territorio, incrementando favorevolmente i benefici dei lavoratori compatibilmente con quelli delle singole aziende.

   

 

Art. 1 - Decorrenza - Durata

 

Il presente C.C.N .L. decorre dal 1 gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025 e resta valido per tutta la durata della vigenza tanto per la parte economica che per la normativa.

Il CCNL si intenderà rinnovato di pari durata, di anni 4 (quattro), se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r..

In caso di disdetta, il presente CCNL,, avrà efficacia fino alla sua sostituzione.

 

- Procedure per il rinnovo

La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.

Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza dei CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).

L'importo di tale elemento sarà pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta per cento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

Nell'accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.

 

 

Art. 2 - Validità e sfera di applicazione dei. Contratto

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende operanti in rete del settore dei servizi e del commercio e terziario, sotto qualsiasi forma e settore merceologico.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate e sono inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe attuate dalla contrattazione di secondo livello, esclusivamente nei casi consentiti.

Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, come: l'Ente bilaterale costituto dai sottoscrittori del presente CCNL " E.B.I.E.E.R, - ENTE BILATERALE IMPRENDITORI ESERCENTI ENTI RETE" per le imprese in rete, per la formazione continua, l'assistenza sanitaria e la previdenza complementare.

Le quote ed i contributi versati all'E.B.I.E.E.R. o ad altro Ente Bilaterale scelto nella contrattazione di secondo livello, sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento economico contrattuale dovuto al dipendente.

Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle aziende all'applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL nonché dei contratti integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalle leggi vigenti .

Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

A titolo indicativo le attività delle aziende del terziario, commercio e servizi a cui si applica il presente CCNL sono:

 

a) Alimentazione:

1. commercio all'ingrosso ed al minuto (alimentari misti) di generi alimentari;

2. supermercati, ipermercati, soft e hard discount;

3. commercio all'ingrosso ed al minuto di: salumerie, salsamenterie, pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi, foraggi, bestiame, carni macellate, pollame, uova, selvaggina, formaggi, burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti, birra, aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, oli, affini e derivati;

4. importatori e torrefazioni di caffè;

5. macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata;

6. commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti della pesca;

7. commercio al minuto, all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;

8. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;

9. aziende che esercitano il commercio di vini, ivi comprese: le aziende che acquistano uve e mosti per la produzione dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento e la relativa vendita.

 

b) Fiori, piante ed affini:

1. commercio all'ingrosso e al minuto di piante; di fiori; di piante e fiori ornamentali; di piante aromatiche ed officinali; di prodotti erboristici in genere ed affini; di prodotti ed articoli da giardinaggio.

 

c) Merci d'uso e prodotti industriali:

1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;

2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine;

3. confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti, sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacelli; corderie ed affini;

4. lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.) stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;

5. pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali ; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;

6. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;

7. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;

8. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;

9. giocattoli, negozi di arte antica e moderna, arredamenti ed oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;

10. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;

11. librai (comprese le librerie delle case editrici ed i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;

12. francobolli per collezione;

13. mobili, mobili e macchine per ufficio;

14. macchine per cucire;

15. ferro ed acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV; radiofonici, elettrodomestici; impianto di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);

16. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per auto motocicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);

17. gestori di impianti di distribuzione di carburante;

18. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;

19. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;

20. imprese di riscaldamento;

21. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres ed affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante ed impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;

22. tappezzerie in stoffa ed in carta, stucchi;

23. prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;

24. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;

25. legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;

26. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;

27. prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine ed attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo) ed operatori agricoli;

28. commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).

 

d) Ausiliari del commercio nazionale o/e con l'estero:

1. agenti e rappresentanti di commercio;

2. mediatori pubblici e privati

3. commissionari

4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno ed al servizio delle proprie aziende);

5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese da casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);

6. compagnie di importazione ed esportazione e per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;

8. imprese portuali di controllo;

9. imprese di ristrutturazione e di intermediazione immobiliare, tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del commercio e/o dei servizi.

 

e) Lavoratori dipendenti delle imprese alimentari:

1. acque minerali e bibite in acqua minerale;

2. alcolici in generale ed acqueviti;

3. alimentari vari;

4. alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.);

5. liquori, acque e bevande gassate e non;

6. macellazione e lavorazione di carni bovine, suine, equine, avicole;

7. pasticceria fresca e conservata;

8. paste alimentari, pastificazione, piadina e similari, pizza;

9. preparazioni alimentari varie;

10. rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari;

11. torrefazione del caffè, succedanei del caffè e tè.

 

f) Lavoratori dipendenti da Agenzie di scommesse:

1. Direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo gestione;

2. Quotisti;

3. responsabili di agenzia;

4. vice responsabili di agenzia;

5. addetti all'emissione ticket scommesse ed al pagamento delle stesse, previa autorizzazione anche meccanografica/informatica.

 

g) Lavoratori dipendenti da: .

1. Alberghi;

2. Risforanti, pizzerie, tavole calde, bar e similari;

3. Bed & Breakfast;

4. Stabilimenti balneari;

5. Campeggi e villaggi turistici;

6. Agriturismi, hotel e ostelli;

7. Compiessi turistici-ricettivi all'aria aperta.

8. Servizi di mensa.

 

h) Lavoratori dipendenti da Agenzie di somministrazione del personale:

1. Direttore generale;

2. Direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo gestione;

3. Responsabile di agenzia;

4. Vice responsabile di agenzia;

5. impiegato di concetto ed operaio per attività;

6. impiegato ed operaio per attività in somministrazione.

 

i) Lavoratori dipendenti delle famiglie, personale domestico:

1. colf;

2. badanti;

3. baby sitter.

 

l) Lavoratori dipendenti di:

1. Imprese di viaggi e turismo;

2. Porti e approdi turistici;

3. Collegi, convitti e residenze universitarie;

4. Locali notturni e discoteche;

5. Colonie climatiche, attività similari e centri benessere e SPA;

6. Chioschi di vendita di gelati, bibite e simili;

 

m) Lavoratori dipendenti di:

1 .Parchi di divertimento e gestori di aree attrezzate all'aperto e/o al chiuso, dotate anche di servizi di accoglienza;

2. Attività di intrattenimento ricreativo e turistico a carattere tematico, destinate allo svago, e alle attività ludiche, amatoriali e culturali;

3. Attività di custodia, vigilanza e portierato, addetti agli accessi, varchi e controlli.

 

n) Lavoratori dipendenti di:

1. Imprese ed Enti socio sanitari e/o assistenziale;

2. Enti di qualsiasi natura, economici e/o non economici;

3. Associazioni riconosciute e/o non riconosciute;

4. Studi professionali.

 

Annualmente e di norma dopo rincontro a livello nazionale di settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo della ''area commerciale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul settore, così come richiamati al precedente art. 2.

 

 

Art 3 - Diritti sindacali e di associazione

 

Le parti riconoscendo la salvaguardia del diritto alla partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale e facendo espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare annualmente 30 (trenta) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.

Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per la quota parte di 22 ore le modalità di utilizzo saranno definite nel 2º livello di contrattazione, le rimanenti 8 ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attffezzature telematiche aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli Enti bilaterali.

I monte ore dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennità.

Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati sottoscrittori del presente CCNL.

Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.

Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.

La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi (bacheca sindacale), che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

Art. 4 - R.S.U.

 

Le Organizzazioni sindacali stipulanti in applicazione dell'Accordo Interconfederale del Testo Unico sulla rappresentanza sottoscritto tra Confindustria e Confsal il 15 gennaio 2014 favoriranno le elezioni nelle Unità produttive nelle aziende le eiezioni delle R.S.U.

 

 

Art. 5 - R.S.A.

 

Nelle aziende possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni sindacali che siano firmatarie del presente CCNL applicato in azienda, la "Rappresentanza sindacale aziendale - R.S.A.".

 

 

Art. 6 - Assemblea

 

I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente art. 3.

 

 

Art. 7 - Trattenuta sindacale

 

I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore della O.S. firmataria del presente CCNL a cui aderiscono.

L'importo delle deleghe sarà pari all'1,0 % o quanto verrà stabilito da accordi tra OO.SS. del presente CCNL e i lavoratori, della retribuzione lorda, per dodici mensilità o quanto verrà stabilito da accordi tra OO.SS. del presente CCNL e i lavoratori.

Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.

L'assenza di tale liberatoria libera l'azienda dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia qualsiasi altra elaborazione statistica od organizzativa.

Le deleghe sindacali si intendono rinnovate di anno in anno salvo disdetta.

L'esenzione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa contestualmente all'arrivo della comunicazione di revoca al datore di lavoro.

Se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro, lo stesso ne darà comunicazione all'Organizzazione sindacale interessata, procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.

Resta stabilito che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico del lavoratore e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di