CCNL Panificazione - Confesercenti
Categoria Retributiva: Panifici non Industriali - Confesercenti
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 novembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 26/02/2025 - Scadenza: 31/12/2026
Ultimo aggiornamento
26 febbraio 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti da aziende di panificazione che non dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.
Parti Stipulanti
Assipan
Associazione Italiana Panificatori e Affini
Uila Uil
Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Assopanificatori Fiesa Confesercenti
Fai Cisl
Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
Fippa
Federazione Italiana Panificatori
Panificatori-Pasticcieri ed Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A 1 | 1849,12 € | 1849,12 € |
| A 1 S | 2028,54 € | 2028,54 € |
| A 2 | 1686,66 € | 1686,66 € |
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Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giorni.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Tale durata media deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi.
La durata massima per singola settimana del periodo previsto sopra non potrà superare in ogni caso le 54 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Lavoro straordinario
È considerato straordinario il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro straordinario, laddove il lavoratore non fruisca di corrispondente riposo compensativo, sarà compensato con una maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale.
Le maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili oltre il 55%.
Ferie
A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno un periodo di riposo retribuito di giorni 26 lavorativi.
Le ferie sono irrinunciabili nella misura di quattro settimane annue ed ogni patto contrario è nullo. Tale periodo va goduto almeno per due settimane, consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per il restante periodo, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Le festività infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie daranno luogo al prolungamento delle ferie medesime o al pagamento delle competenze previste dalla legge per le festività.
Il diritto alle ferie matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
In caso di licenziamento o di dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie, al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Mensilità Aggiuntive
Il lavoratore ha diritto ad una 13.a mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre di ogni anno e ad una 14.a mensilità da corrispondere entro il 1o luglio di ogni anno; tali mensilità aggiuntive saranno commisurate alla retribuzione normale relativa all'ultimo mese di riferimento.
Il diritto alle mensilità aggiuntive matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Queste dovranno essere corrisposte per frazioni di spettanza, ove maturate, anche nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, qualunque sia l'anzianità di servizio.
I ratei di 13.a e 14.a mensilità, nella quota corrispondente al periodo di assenza dal lavoro per malattia, non sono a carico del datore di lavoro qualora tali periodi siano obbligatoriamente indennizzati da parte di un Istituto previdenziale.
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