CCNL Panifici - Piccola Industria
Contratto: Alimentari - Piccola Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 12/07/2021 - Decorrenza: 01/07/2020 - Scadenza: 30/06/2024
Ultimo aggiornamento
11 giugno 2025
Panoramica del Contratto
Aziende industriali produttrici e trasformatrici dei prodotti da forno.
Parti Stipulanti
Uila Uil
Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari
Unionalimentari
Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Fai Cisl
Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1868,83 € | 2409,59 € |
| 2 | 1722,63 € | 2260,48 € |
| 3A | 1586,42 € | 2121,55 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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In data 28 maggio 2025, tra Unionalimentari - Confapi e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, si è convenuto il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti della piccola e media industri...
Panifici - Piccola Industria: Lavoratori studenti
A decorrere dall’1.9.2026 i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che intendono frequentare corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riconducibile al Quad...
Orario di lavoro
L'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore e articolato su sei giorni.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre la 40ª ora settimanale (ad eccezione dei casi in cui vengano utilizzati orari come media su periodi plurisettimanali e la flessibilità della prestazione, con compensazione su cicli plurisettimanali).
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Limiti: non potrà superare le 15 ore settimanali.
Base di computo: quota oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 173 la retribuzione normale mensile di fatto (e cioè minimo tabellare, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità; eventuale superminimo individuale).
Maggiorazione: Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno al 45%, cumulabile con le altre maggiorazioni, in misura non superiore al 55%.
Tale maggiorazione, in quanto comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge, non sono computabili ai fini di tali istituti.
Per i lavoratori Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il loro orario normale contrattuale. Le ore prestate oltre le 48 settimanali saranno compensate con la retribuzione normale di fatto maggiorata del 15%.
Ferie
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a:
- 22 gg. lavorativi: (173 ore ai fini della mensilizzazione) in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni;
- 26 gg. lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni;
- 22 gg. lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per i VV. o PP. sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 quattro giornate intere e 2 mezze giornate;
- 26 gg. lavorativi (173 ore ai fini della mensilizzazione) per i il VV. o PP. nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 6 giornate.
Le ferie coincidenti con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità: ai lavoratori considerati in servizio l'azienda corrisponderà per ciascun anno, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.
Quattordicesima mensilità: con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l'azienda corrisponderà ai lavoratori considerati in servizio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.
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