CCNL Panificazione (Ugl - Assipan)
Categoria Retributiva: Panifici Industriali (Ugl - Assipan)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 febbraio 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 13/01/2023 - Scadenza: 31/01/2023
Ultimo aggiornamento
11 aprile 2024
Panoramica del Contratto
Panifici ad indirizzo produttivo industriale con impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e dotati di struttura adeguata, attività collaterali e complementari, nonché negozi di vendita al minuto di pane generi alimentari e vari.
Parti Stipulanti
Assipan
Associazione Italiana Panificatori e Affini
Ugl Terziario
Unione Generale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2173,61 € | 2173,61 € |
| 2 | 2042,98 € | 2042,98 € |
| 3A | 1921,22 € | 1921,22 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
La durata media dell'orario di lavoro di cui al precedente comma deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane, elevabili a dodici mesi, a fronte delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro straordinario, laddove il lavoratore non fruisca di corrispondente riposo compensativo, sarà compensato con le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione normale:
- 20% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 30% per le prestazioni eccedenti la 48a ora settimanale;
Fermo restando che la maggiorazione del 75% relativa al lavoro domenicale non è cumulabile, le altre maggiorazioni, a qualsiasi titolo corrisposte, non sono cumulabili in misura superiore al 55%.
Ferie
A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà concesso ogni anno un periodo di riposo retribuito di giorni 26 lavorativi.
Il diritto alle ferie matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
In caso di licenziamento o di dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi dei periodo di ferie, al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Mensilità Aggiuntive
Il lavoratore ha diritto ad una 13a mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre di ogni anno e ad una 14a mensilità da corrispondere entro il 1° luglio di ogni anno; tali mensilità aggiuntive saranno commisurate alla retribuzione normale relativa all'ultimo mese di riferimento.
Il diritto alle mensilità aggiuntive matura per dodicesimi, intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
La 14a mensilità potrà essere anticipata, o anche erogata pro-quota in 12 rate mensili di uguale importo, fermo restando le vigenti modalità di calcolo o di rivalutazione.
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