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CCNL Alimentari - Artigianato (Confsal - Unilavoro)

Categoria Retributiva: Panifici - Artigianato (Confsal - Unilavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2023
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
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Tabella in vigore dal

01 dicembre 2023

Riferimento CCNL

CCNL del 06/12/2023 - Decorrenza: 07/12/2023 - Scadenza: 06/12/2028

Panoramica del Contratto

Imprese artigiane del settore panificazione

Parti Stipulanti

Unilavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Confsal Fisals

Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/12/2023
LivelloPaga BaseTotale
A11678,01 €1678,01 €
A1S1804,97 €1804,97 €
A21571,54 €1571,54 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.

Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.

Turnisti:  l'orario per il 3o turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali. 

Maggiorazioni sulla retribuzione tabellare, cumulabili fino al 55%:

- 30%

Ferie

I lavoratori hanno diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la retribuzione commisurata all'orario contrattuale pari a 173 ore.

Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni, la durata delle ferie non dovrà essere inferiore a 30 giorni.

Per tutti gli istituti contrattuali che maturano in ragione d'anno, in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi dei predetti istituti per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa. A tal fine le frazioni di mese, pari o superiori a 15 giorni, daranno luogo alla maturazione di 1/12.

Mensilità Aggiuntive

Ai lavoratori considerati in servizio l'azienda corrisponderà per ciascun anno, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti mese intero.

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