CCNL Alimentari - Cooperative
Categoria Retributiva: Alimentari - Cooperative
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 02/12/2020 - Decorrenza: 01/12/2019 - Scadenza: 30/11/2023
Ultimo aggiornamento
16 maggio 2024
Panoramica del Contratto
Aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari
Parti Stipulanti
Confcooperative Fedagripesca
Confcooperative Fedagri
Agci Agrital
Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Agro Ittico Alimentare
Legacoop Agroalimentare
Uila Uil
Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Fai Cisl
Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2409,40 € | 2958,43 € |
| 1 A | 2770,85 € | 3326,90 € |
| 2 | 1987,80 € | 2528,64 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Alimentari - Cooperative: Accordo di rinnovo 14/05/2024
Il giorno 14 maggio 2024 è stato rinnovato il CCNL 2 dicembre 2020 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazi...
Alimentari - Cooperative: Aggiornamento minimi contrattuali
ALIMENTARI - COOPERATIVE Alimentari - Cooperative Minimi in vigore dal 01/01/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 A € 2770,85 € 545,72 € 10,33 € 3326,9 ...
Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
L'orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni; eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.
La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui può essere fissata in 39 ore settimanali, con esclusione dei periodi di stagionalità e fermo restando il divisore per la retribuzione oraria.
L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana dalla quantità di riposi individuali relativi alle riduzioni di orario; se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali.
Base di computo: quota oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto (e cioè minimo tabellare, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento individuale).
Maggiorazioni: Per il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali, sono dovute, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni riportate nelle tabelle seguenti. Le maggiorazioni non sono cumulabili, per cui quella maggiore assorbe la minore.
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali |
Maggiorazione |
|
Diurno |
45% |
|
Festivo (oltre 8 ore) |
60% |
|
Feriale notturno |
50% |
|
Turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
45% |
Ferie (Industria saccarifera)
Tutti i lavoratori avranno diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite come segue:
- 22 giorni per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti (per gli operai pari a 176 ore)
- 25 giorni per anzianità di servizio oltre i 3 anni compiuti (per gli operai pari a 200 ore).
I periodi di ferie fruiti con durata settimanale incideranno sulla spettanza nella misura di 5 giorni.
Dal computo delle ferie sono esclusi i giorni festivi e le assenze giustificate di qualsiasi natura.
Ai fini della maturazione del diritto alle ferie, il periodo di servizio superiore ai 15 giorni sarà considerato mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente non in prova avrà diritto alla corrispondente indennità sostitutiva in proporzione ai dodicesimi maturati.
Mensilità Aggiuntive (Viaggiatori e piazzisti)
Per ogni anno di servizio prestato l’azienda corrisponderà al viaggiatore o piazzista non in prova, e in aggiunta al normale trattamento economico, una 13a mensilità pari alla retribuzione mensile di Fatto. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente entro la vigilia di Natale.
Nel caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, il viaggiatore o piazzista non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
La 14a mensilità del viaggiatore o piazzista sarà computata sul minimo tabellare, l’indennità di contingenza e sugli aumenti biennali di anzianità iniziati a maturare dalla data del 1° gennaio 1970.
La retribuzione, inerente la 13a e 14a mensilità e quella differita ad essa equiparata, maturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio è a carico dell’azienda esclusivamente per la quota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme.
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