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CCNL Alimentari - Artigianato (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2026
  • Livelli, scatti e indennità
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Tabella in vigore dal

01 aprile 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 26/07/2024 - Decorrenza: 01/08/2024 - Scadenza: 31/07/2027

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle Aziende Artigiane. Settori: Alimentari, Pasticcerie, Vini, Pastifici ed Affini.

Parti Stipulanti

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/04/2026
LivelloPaga BaseTotale
12251,00 €2251,00 €
22060,80 €2060,80 €
3 A1920,20 €1920,20 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate.

Turnisti:  l’orario di lavoro previsto per il terzo turno corrisponde a 36 ore settimanali, a parità di retribuzione.

Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario.

Le ore di straordinario possono confluire, previo accordo con il lavoratore, nella Banca delle ore. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 25% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.

Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:

Tipologia

Maggiorazione

Lavoro straordinario diurno

30%

Lavoro straordinario notturno (compreso e non in turni avvicendati)

50%

Lavoro straordinario festivo e domenicale

60%

Lavoro straordinario festivo notturno

60%

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.

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