CCNL Alimentari - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 31/07/2020 - Decorrenza: 01/12/2019 - Scadenza: 30/11/2023
Ultimo aggiornamento
19 marzo 2026
Panoramica del Contratto
Dipendenti dalle aziende esercenti l'industria alimentare
Parti Stipulanti
Italmopa
Associazione Industriali Mugnai d’Italia
Unionzucchero
Unione nazionale fra gli Industriali dello Zucchero
Assobibe
Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcooliche
Assalzoo
Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici
Ancit
Associazione Nazionale Conservieri Ittici
Unaitalia
Unione Nazionale Filiere Agroalimentari delle Carni e delle Uova
Federvini
Federazione Italiana Industriali Produttori
Esportatori ed Importatori di Vini
Assica
Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi
Mineracqua
Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente
Uila Uil
Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari
Assolatte
Associazione Italiana Lattiero-Casearia
Anicav
Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali
Assitol
Associazione Italiana dell'Industria Olearia
Unione italiana food
Assocarni
Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Fai Cisl
Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
Assobirra – Associazione dei birrai e dei maltatori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2409,40 € | 2958,43 € |
| 1 S | 2770,85 € | 3326,90 € |
| 2 | 1987,80 € | 2528,64 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Margarina ed Olio - Industria: Accordo 26.02.2026_Modifica riposi aggiuntivi e ROL
In data 26 febbraio 2026 è stato siglato da ASSITOL e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, l'accordo per il rinnovo delle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e ...
Alimentari - Industria: Lavoro a turni
A decorrere dall’1.1.2026 per i lavoratori turnisti è prevista la seguente ulteriore maturazione, a titolo di riposi individuali: * per i turnisti 3x6, 15 minuti di riduzione per...
Orario di lavoro
La durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
L'orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni: eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale.
Lavoratori giornalieri (esclusi turnisti, discontinui e stagionali): La durata del lavoro normale è di 39 ore settimanali, da realizzare mediante assorbimento di un numero di ore di permesso per riduzione annua pari ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.
Lavoro straordinario
Ai fini legali, per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali, mentre, per i lavoratori discontinui per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre le 60 ore settimanali.
Per il lavoro straordinario sono dovute, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni riportate nella tabella seguente.
Dette maggiorazioni debbono essere applicate sulla quota oraria di retribuzione mensile di fatto (e cioè minimo tabellare, ex indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento individuale). Le maggiorazioni non sono cumulabili, per cui quella maggiore assorbe la minore.
|
Settore |
Tipologia |
Maggiorazioni per |
|
|
- Conserve animali |
. |
Operai, intermedi, impiegati |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
||
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
60% |
||
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno |
50% |
||
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
45% |
||
|
Vini e liquori |
Operai |
Intermedi e impiegati |
|
|
Lavoro Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
45% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
60% |
90% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno |
50% |
70% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
40% |
40% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno |
- |
100% |
|
|
Acque e bevande gassate |
. |
Operai e Intermedi |
Impiegati |
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
45% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
45% |
80% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) |
30% |
85% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturne (feriale) |
40% |
60% |
|
|
Acque minerali e |
. |
Operai e intermedi |
Impiegati |
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
45% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
60% |
90% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno |
48% |
65% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
42% |
42% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) |
- |
100% |
|
|
Distillatori |
. |
Operai |
Impiegati |
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
45% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
60% |
60% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale a turno |
60% |
60% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (oltre le 8 ore) |
60% |
60% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno |
40% |
- |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turni |
35% |
- |
|
|
Birra e malto |
. |
Operai intermedi |
Impiegati |
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
45% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
60% |
90% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno |
50% |
65% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) |
45% |
45% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
- |
100% |
|
|
Conserve vegetali |
. |
Operai |
Intermedi e impiegati |
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
45% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
60% |
65% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno |
50% |
50% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
40% |
40% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) |
- |
70% |
|
|
Industrie alimentari varie |
. |
Operai e intermedi |
Impiegati |
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
45% |
|
|
Lavoro oltre le 40 settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
60% |
90% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno |
60% |
65% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
50% |
- |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 2 ore) |
- |
100% |
|
|
Industria risiera |
. |
Operai e intermedi |
Impiegati |
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
45% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
60% |
90% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno |
55% |
65% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
35% |
35% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) |
60% |
100% |
|
|
Mugnai e pastai |
. |
Operai e intermedi |
Impiegati |
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
45% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
55% |
90% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno |
50% |
- |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno |
- |
65% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) |
- |
100% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
30% |
- |
|
|
Conserve ittiche |
. |
Operai e intermedi |
Impiegati |
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
45% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
50% |
65% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno |
45% |
50% |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
35% |
- |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) |
- |
70% |
|
|
Settore macellazione e |
. |
Operai, intermedi, impiegati |
|
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno |
45% |
||
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre le 8 ore) |
90% |
||
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale e notturno |
65% |
||
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno |
100% |
||
|
Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 |
45% |
||
|
|
(Dal 01.12.2023) Per le ore prestate in giornata per portare a termine la macellazione ed il sezionamento dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato. |
50 % |
|
Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di:
- 22 gg. lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni;
- 26 gg. lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni;
- 22 giorni lavorativi per il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distribuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
In quest'ultimo caso la giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia maturato il diritto all'intero periodo feriale annuale spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte di anno feriale maturata.
A tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: In occasione del Natale l'Azienda erogherà a tutti i lavoratori una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto.
È compresa la maggiorazione erogata con carattere di continuità ai lavoratori che effettuano prestazioni consecutive di 8 ore (quota media, calcolata sugli ultimi 12 mesi).
Quattordicesima: In sostituzione del premio speciale è corrisposta una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.
I periodi di assenza per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto saranno utilmente computabili.
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