CCNL Metalmeccanica P.I. (Confsal - Conflavoro)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 ottobre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 25/01/2023 - Decorrenza: 01/02/2023 - Scadenza: 31/01/2026
Ultimo aggiornamento
29 ottobre 2025
Panoramica del Contratto
Addetti alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione Impianti
Parti Stipulanti
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Conflavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| QA | 3094,00 € | 3094,00 € |
| QB | 2770,00 € | 2770,00 € |
| 1 | 2526,00 € | 2526,00 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate lavorative. Diversi criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.
Lavoro straordinario
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario da corrispondere oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa sono le seguenti:
|
Tipologie |
Per lavoro non a turni |
Per lavoro a turni |
|
straordinario diurno feriale |
15% |
15% |
|
straordinario festivo (oltre le 8 ore) |
50% |
50% |
|
straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) |
30% |
30% |
|
straordinario notturno |
45% |
35% |
|
notturno e festivo |
55% |
50% |
|
notturno festivo con riposo compensativo |
30% |
25% |
|
straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore) |
70% |
60% |
|
straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) |
50% |
45% |
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi se presta la propria attività per 6 giorni la settimana.
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 giorni lavorativi se presta la propria attività per 5 giorni la settimana.
Mensilità Aggiuntive
In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della normale retribuzione spettante all’atto della corresponsione.
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