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CCNL Metalmeccanica - Artigianato

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 marzo 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 27/11/1997

Ultimo aggiornamento

23 dicembre 2024

Panoramica del Contratto

Aziende artigiane operanti nei Settori della Metalmeccanica e Installazione di impianti.

Parti Stipulanti

Fim Cisl

Federazione italiana metalmeccanici

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Cna Benessere e Sanità

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Orafi

Confartigianato Fe.Na.Od.I. Odontotecnici

Confartigianato Metalmeccanica di Produzione

Cna Produzione

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Cna Installazione e Impianti

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Cna Servizi alla comunità

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Impianti

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Uilm Uil

Unione italiana lavoratori metalmeccanici

Fiom Cgil

Federazione impiegati operai metallurgici

Cna Artistico e tradizionale

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Confartigianato Autoriparazione

Confartigianato Restauro

Confartigianato Meccanica

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/03/2026
LivelloPaga BaseTotale
12080,91 €2080,91 €
21936,20 €1936,20 €
2 bis1828,24 €1828,24 €

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Orario di lavoro

La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

Per le imprese artigiane l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite previsto per l'orario di lavoro ordinario.

Per lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:

Lavoro straordinario Maggiorazioni
Lavoro straordinario

25%

lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore)

45%

lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore)

55%

lavoro straordinario nella giornata del sabato* per le prime 3 ore

25%

lavoro straordinario nella giornata del sabato* ore successive

50%

 

* ammesso nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (lunedì-venerdì), con durata anche superiore alle 2 ore.

Ferie

Operai: Il Lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuite, pari a 4 settimane.

I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.

In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto.

Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.

Impiegati: L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:

- per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite;

- per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni retribuiti.

I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.

All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui il 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto.

Mensilità Aggiuntive

Operai:

L’impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa.

Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell’ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli istituti.

Ai fini della maturazione del rateo di gratifica natalizia sarà considerata utile la frazione di mese superiore ai 15 gg.

Impiegati:

L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'impiegato in occasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilità d'importo ragguagliato all'intera retribuzione globale di fatto percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

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