CCNL Metalmeccanica (Cisal - Anpit)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2024
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 dicembre 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 30/11/2022 - Decorrenza: 01/12/2022 - Scadenza: 30/11/2025
Ultimo aggiornamento
20 febbraio 2024
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle Aziende dei settori metalmeccanico installazione d'impianti odontotecnico.
Parti Stipulanti
Confedir
Confederazione Autonoma dei Dirigenti
Quadri e Direttivi
Federodontotecnica
Associazione Federativa Nazionale Italiana degli Imprenditori Odontotecnici
Cisal Terziario
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio
Servizi
Terziario e Turismo
Aifes
Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro
Anica
Anpit
Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario
Cisal Metalmeccanici
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Metalmeccanici
Cepi
Confederazione Europea Piccole Imprese
Unica
Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio
Servizi e Artigianato
Confimprenditori
Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2469,25 € | 2469,25 € |
| Operatore di vendita 1 | 1631,91 € | 1631,91 € |
| Operatore di vendita 2 | 1434,65 € | 1434,65 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Ccnl Cisal - Anpit: Errata corrige Welfare 25/01/2024
Il giorno 25 gennaio 2024 è stato siglato il verbale di errata corrige della previsione relativa al Welfare Contrattuale destinato ai Lavoratori in Somministrazione, che prestano l...
Metalmeccanica (Cisal - Anpit): Welfare contrattuale
Il Datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31/12 di ogni anno, il Welfare Contrattuale pari ai valori sotto indicati: Livello 2022 Dal 2023 Dirigente 2.400/anno ...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro ordinario contrattuale effettivo, per la generalità dei Lavoratori, è fissata in 40 ore settimanali. Esso è distribuito normalmente su 5 o 6 giornate lavorative.
Per i lavoratori discontinui v. infra "Lavoro discontinuo
Lavoro straordinario
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:
a) 15 % per le prestazioni di lavoro svolte entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali
b) 20 % per le prestazioni di lavoro svolte oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali
c) 25 % per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
d) 30 % per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
e) 35 % per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Lavoro straordinario con riposi compensativi
Allo straordinario con riposo compensativo al Lavoratore saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
a) 5 % per le prestazioni di lavoro svolte entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali
b) 7 % per le prestazioni di lavoro svolte oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali
c) 8 % per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
d) 10 % per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
e) 12 % per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Nel caso di liquidazione dei permessi/ riposi non goduti per la parte eccedente il saldo di 160 ore, per una sola volta nell’arco di ciascun anno di calendario, viene riconosciuta un'ulteriore maggiorazione del 15 % sul saldo liquidato.
Ferie
Il Lavoratore matura un periodo di ferie annuali nella misura di quattro settimane:
- 160 ore lavorative per i dipendenti a 40 ore settimanali , corrispondenti a 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario e ad un rateo mensile di ferie pari a 13,33 ore(160:12 = 13,33), comprensive dei relativi sabati e domeniche
-192 ore lavorative per i dipendenti a 48 ore settimanali, corrispondenti ad un rateo mensile di ferie pari a 16 ore (192:12= 16), comprensive dei relativi sabati e domeniche.
Le frazioni di mese superiori a 14 giorni si considerano come mese lavorato intero.
Eventuali festività cadenti nel periodo delle ferie godute, saranno accantonate quali "permessi maturati" dal Lavoratore nel valore di 6,66 ore per ciascuna Festività.
Mensilità Aggiuntive
In occasione della ricorrenza natalizia l’Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica natalizia o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Lorda Mensile Normale.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno od in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato presso l’Azienda.
A tal fine le frazioni di mese che superano i 14 giorni saranno considerate mese intero.
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