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CCNL Metalmeccanica P.I. - Confimi

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 novembre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 07/06/2021 - Decorrenza: 01/06/2021 - Scadenza: 30/06/2023

Ultimo aggiornamento

01 dicembre 2025

Panoramica del Contratto

Lavoratori dipendenti delle Piccole e medie imprese associate a Confimi Impresa Meccanica

Parti Stipulanti

Confimi Industria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Fim Cisl

Federazione italiana metalmeccanici

Confimi

Impresa Meccanica

Uilm Uil

Unione italiana lavoratori metalmeccanici

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2025
LivelloPaga BaseTotale
21775,80 €1775,80 €
31969,25 €1969,25 €
42055,25 €2055,25 €

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Orario di lavoro

La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.

 

La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le rappresentanze sindacali unitarie.

Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato.

Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.

 

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale settimanale, ovvero oltre l'orario normale giornaliero concordato aziendalmente nell'ambito dell'orario settimanale.

Base di computo: quota oraria della retribuzione globale di fatto determinata.

Percentuali di maggiorazione:

Lavoro straordinario

non a turni

a turni

diurno

20%

20%

festivo oltre le 8 ore

55%

55%

festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore

35%

35%

notturno prime 2 ore

50%

40%

notturno ore successive

50%

45%

notturno festivo oltre le 8 ore

75%

65%

notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore

55%

50%

Ferie

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.

Oltre le quattro settimane, i lavoratori che maturano una anzianità di servizio:
- oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti:  hanno diritto ad un giorno in più; 
- oltre i 18 anni compiuti: hanno diritto ad una settimana in più.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto dell'intero periodo delle ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti, come mese intero.

Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo.

Ai lavoratori ai quali è attribuita la categoria giuridica "operai", l'anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio, è conteggiata a partire dal 1° gennaio 2008 o dalla data di assunzione, se successiva.

In deroga al punto precedente, ai lavoratori ai quali è attribuita la categoria giuridica "operai", il giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane è comunque riconosciuto in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità d'importo ragguagliato all'intera retribuzione globale di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda; la frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

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