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Testo Consolidato CCNL del 07/06/2021
METALMECCANICA P.I. - CONFIMI
Testo consolidato del CCNL 07/06/2021
per la piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti
Decorrenza: 01/06/2021
CCNL 07/06/2021 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 19/06/2023
- Accordo di rinnovo 13/06/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
In Roma, 7 giugno 2021
tra
Confimi Impresa Meccanica
rappresentata dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario nazionale, dalla Commissione tecnico sindacale, con l'assistenza di Confimi Industria - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata, rappresentata dal Presidente e dal delegato alle Relazioni industriali,
e
la FIM - Federazione Italiana Metalmeccanici -
rappresentata dal Segretario Generale e dai segretari nazionali, e da una delegazione, assistita dalla Segreteria della CISL / Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori
e
la Uilm - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici -
rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali e da una delegazione e con la collaborazione tecnica, assistita dalla Segreteria della Uil - Unione italiana del lavoro
è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate a Confimi Impresa Meccanica.
Verbale di stipula
Confimi Industria Meccanica e FIM-CISL, UILM-UIL si sono incontrate in data 19 giugno 2023 da remoto per iniziare il confronto relativo al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti, in scadenza il 30 giugno 2023.
Il 22 maggio 2023, infatti, FIM-CISL e UILM-UIL, nei termini concordati, hanno presentato a Confimi Industria Meccanica la piattaforma rivendicativa e quindi consentito l'inizio del confronto per il rinnovo del CCNL del 7 giugno 2021.
Le Parti hanno condiviso:
- la complessità dello scenario economico generale e del settore metalmeccanico, sia per aspetti esogeni (eccezionale aumento dei costi, non solo energetici, incertezze derivanti dalla guerra in Ucraina, ecc.) che endogeni e tali da non permettere un'adeguata programmazione delle dinamiche retributive e del costo del lavoro;
- la difficoltà di prevedere, nel medio/lungo periodo, gli scostamenti inflattivi;
- l'opportunità di stabilire la parte economica relativa al rinnovo del CCNL 7 giugno 2021 per un solo biennio;
- che sia prioritario procedere a dare applicazione a quanto previsto nell'art. 36, c. 6, del CCNL 7 giugno 2021 e quindi, "nell'ambito della durata del presente contratto", a esaminare "la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriale metalmeccanico e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle attuali previsioni".
Di conseguenza, per quanto attiene al rinnovo del CCNL del 7 giugno 2021, le Parti concordano:
- di proseguire il confronto per raggiungere un risultato positivo entro tempi congrui e rispondere in tal modo alle necessità del comparto metalmeccanico;
- che sia necessario completare la riforma del sistema di inquadramento professionale, materia già discussa dal Comitato paritetico tecnico-scientifico appositamente predisposto, e procedere a un'attenta disamina delle esigenze del settore;
- che la valorizzazione delle risorse umane rappresenti un obiettivo sul quale continuare a investire, alla ricerca di soluzioni da realizzarsi tramite un modello contrattuale che impone un confronto su più livelli contrattuali, consapevoli che ogni livello deve avere una propria autonoma attuazione; giusta, idonea e finalizzata a fornire risposte più vicine e attinenti al luogo/ambiente dove si produce la ricchezza;
- di proseguire il confronto sugli argomenti della piattaforma e/o di reciproco interesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: formazione professionale, regole del mercato del lavoro, orari di lavoro, ecc.), a partire dal prossimo incontro stabilito per il 14 settembre 2023, assumendo nel prosieguo del negoziato gli eventuali punti d'intesa tra le Parti. In tale giorno, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla "Nota a verbale" di cui all'art. 4 del CCNL del 7 giugno 2021, le Parti valuteranno come adattare il testo di tale articolo alle modifiche apportate dall'art. 24 del D.L. n. 48/2023 alla legislazione in materia di "lavoro a tempo determinato", di cui al Capo III e al Capo IV del D.Lgs. n. 81/2015;
- considerato l'importante valore economico dell'importo necessario per compensare, almeno in parte, l'inflazione registrata nell'ultimo biennio e viste le previsioni per l'anno in corso, le Parti si impegnano a mettere in atto, fin da subito, un'attività congiunta per chiedere al Governo interventi per alleviare l'impatto economico per le imprese, tutelando al tempo stesso i salari reali, quale per esempio la detassazione degli aumenti salariali sui minimi, dei premi di risultato e dei flexible benefits.
Con decorrenza 1º giugno 2023, in applicazione di quando previsto dall'art. 36, c. 6, del CCNL 7 giugno 2021, analizzato il considerevole scostamento inflattivo inerente il periodo di vigenza contrattuale 1º giugno 2022 - 30 giugno 2023, le Parti convengono di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferte e i valori relativi ai compensi per la reperibilità.
Pertanto, gli articoli del CCNL Confimi Industria Meccanica sotto riportati, dal 1º giugno 2023, sono modificati/integrati come segue.
Verbale di stipula
ROMA, 13 giugno 2024
Confimi Industria Meccanica e FIM-CISL, UILM-UIL, dopo la presentazione da parte delle OO.SS della piattaforma rivendicativa, inviata in data 22 maggio 2023, relativa al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti scaduto il 30 giugno 2023, si sono incontrate più volte al fine di addivenire ad una intesa.
Tra le Parti sono intervenuti chiarimenti politici utili a proseguire il confronto e sottolineare la valenza ed unicità del CCNL di Confimi Industria Meccanica.
Le Parti hanno condiviso che:
- la complessità dello scenario economico generale, e del settore metalmeccanico in particolare, permane e rende difficile prevedere gli scostamenti inflattivi e le ricadute sui costi del comparto e programmare le dinamiche retributive;
- benché il testo contrattuale non preveda automatismi, che obbligano ad adeguamenti economici, a tutela dei lavoratori occupati sia comunque prioritario procedere a dare applicazione a quanto previsto nell'art. 36, c. 6, del CCNL 7 giugno 2021 e quindi, in analogia a quanto concordato il 19 giugno 2023 relativamente agli adeguamenti dei trattamenti economici vigenti dal 1 giugno 2023 al 31 maggio 2024, ad esaminare "la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriale metalmeccanico e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle attuali previsioni".
Di conseguenza, per quanto attiene il CCNL del 7 giugno 2021, le Parti concordano di proseguire il confronto per il suo rinnovo sui temi della piattaforma e quanto di reciproco interesse, in primis il completamento della riforma dell'inquadramento, a partire dalla prima data prevista per il 4 luglio 2024;
Con decorrenza 1º giugno 2024, in applicazione di quanto previsto dall'art. 36, c. 6, del CCNL 7 giugno 2021, analizzato il considerevole scostamento inflattivo inerente il periodo di vigenza contrattuale, le Parti convengono di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferte e i valori relativi ai compensi per la reperibilità.
Pertanto, gli articoli del CCNL Confimi industria Meccanica sotto riportati, dal 1º giugno 2024, sono modificati/integrati come segue.
Confimi Impresa Meccanica, Fim e Uilm, con questo contratto, intendono contribuire a creare le prospettive per la tutela e lo sviluppo dell'industria metalmeccanica nel Paese.
Le problematiche più urgenti da affrontare sono relative alla chiusura di numerose aziende del settore, all'aumento della disoccupazione e alla necessità di migliorare le condizioni salariali dei lavoratori.
Su queste priorità esistono già strumenti legislativi e contrattuali definiti ma risultano inadeguati rispetto al quadro generale della situazione.
Un'azienda in crisi o che necessiti di reindirizzare la propria capacità produttiva si trova nello stesso contesto di un lavoratore disoccupato: senza adeguati strumenti.
Le risorse disponibili sono evidentemente limitate, per questo è necessario reindirizzarle verso le necessità più urgenti salvaguardando la competitività del settore.
La caratteristica produttiva dell'industria metalmeccanica del nostro Paese è la piccola dimensione delle imprese. Di tale modello sono stati esaltati i caratteri di flessibilità, di "familiarità" e "socialità" della produzione, di capacità di risposta competitiva ai mercati. Più recentemente, sono stati, evidenziati i limiti che tale modello incontra di fronte alla globalizzazione, all'integrazione dei mercati europei attraverso l'introduzione della moneta unica, alla diffusione delle nuove tecnologie informatiche e ai rapporti di subfornitura.
In questo quadro, il modello produttivo dell'industria metalmeccanica del nostro Paese si presenta in piena stagnazione e con poche capacità di garantire le condizioni per agganciare i cicli congiunturali positivi.
Considerato quindi:
- l'andamento negativo del quadro congiunturale e le incerte prospettive sull'inversione di tendenza dell'attuale situazione;
- il necessario adeguamento, legislativo e contrattuale, dell'ordinamento del lavoro alle esigenze di competitività delle imprese e di reddito disponibile per i lavoratori;
- che l'industria metalmeccanica rappresenta il settore trainante della manifattura italiana;
- che la necessità di determinare una politica industriale indirizzata al mantenimento e allo sviluppo della competitività dell'industria metalmeccanica è un'esigenza prioritaria per il Paese;
- che è indispensabile intervenire sul cuneo fiscale e contributivo che incide sulle imprese e sul salario dei lavoratori;
- che è necessario invertire la spirale depressiva che ha creato devastanti sofferenze sociali;
- che l'esigenza di riformare, semplificare e uniformare le normative di riferimento del settore in un'ottica di equilibrio tra esigenza di flessibilità delle imprese e diritti dei lavoratori rappresenta una necessità di primaria importanza;
- che in questo quadro è prioritario disporre di adeguati ammortizzatori sociali per le imprese e per i lavoratori;
- che le aziende estere non investono nel nostro Paese vista la mancanza delle condizioni generali del sistema.
L'obiettivo primario è di realizzare le condizioni per una consistente crescita dimensionale e qualitativa delle imprese per competere a livello internazionale. È altresì importante che l'obiettivo di un più rapido sviluppo venga contemperato con il perseguimento di un solido modello sociale.
I soggetti socio-economici che compongono l'impresa - lavoratori, imprenditori, aziende - devono essere posti al centro di un modello di sviluppo interpretato come valore collettivo da tutelare e sostenere. Questo non può essere, evidentemente, compito esclusivo delle Parti sociali; anche le Istituzioni e il Governo devono impegnarsi in un questo processo.
Confimi Impresa Meccanica, Fim e Uilm attraverso questo contratto, s'impegnano direttamente per il rilancio del sistema produttivo del settore ponendo le basi per una nuova fase di sviluppo industriale basata sul confronto sociale attraverso la disciplina delle seguenti misure:
- un contratto che permetta alle Parti sociali di intervenire, nel corso della sua vigenza, anche a livello territoriale e aziendale, in una fase complessa del Paese, per integrarne e gestirne l'applicazione in base a indicatori specifici;
- interventi mirati a sostenere le aziende in crisi e congiuntamente a favorire lo sviluppo e la crescita;
- la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico per le piccole e medie industrie metalmeccaniche per l'attuazione del presente CCNL;
- la definizione di un aumento salariale che possa contribuire a far fronte a una situazione di reale disagio sociale;
- la disciplina di un orario di lavoro utile alla competitività del sistema industriale inteso nella sua complessità e attento alle esigenze delle persone;
- la creazione di un istituto specifico per favorire l'occupazione;
- il trattamento in caso di malattia che sostenga il lavoratore in caso di eventi gravi e limiti comportamenti impropri;
- una disciplina dei congedi parentali in grado di rispondere a situazioni di difficoltà;
- forme di welfare integrativo in grado di contribuire a un miglioramento della situazione del lavoratore.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro trova la sua definizione nello spirito del Protocollo 23 luglio 1993 ed è finalizzato a relazioni industriali più partecipative e a una regolazione dell'assetto della contrattazione collettiva tale da consentire ai lavoratori di accedere a benefici economici che non abbiano caratteristiche inflazionistiche e, nel contempo, alle imprese una gestione programmata del costo del lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.
Confimi Impresa Meccanica, Fim e Uilm, si impegnano reciprocamente, a nome proprio e delle rispettive strutture territoriali e delle rappresentanze sindacali unitarie, al rispetto del sistema di regole sottoscritto dalle Parti stesse per lo svolgimento e il mantenimento delle relazioni industriali a tutti i livelli.
Confimi Impresa Meccanica, Fim e Uilm si impegnano inoltre a rispettare e a far rispettare alle aziende e ai lavoratori il presente contratto per il periodo della sua validità.
Le Parti firmatarie del presente contratto auspicano che anche altre Organizzazioni sindacali sottoscrivano l'accordo raggiunto, considerato l'obiettivo prioritario di innovare le relazioni industriali ponendo al centro dell'attenzione la tutela e lo sviluppo del sistema industriale in ogni sua articolazione.
La presente premessa è parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
II - PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate, dalla Parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La Parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20 giorni.
Durante i sei mesi antecedenti e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le Parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Per la dinamica degli effetti economici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le Parti faranno riferimento a indicatori individuati congiuntamente.
III - CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Le Parti stipulanti si impegnano a favorire la diffusione della contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, a contenuto economico e normativo, quale strumento utile a migliorare la competitività delle industrie metalmeccaniche, favorendone la flessibilità organizzativa e l'ottimizzazione dei costi e garantendo al contempo il coinvolgimento dei lavoratori, attraverso un miglioramento dei trattamenti economici e il conseguimento dei benefici contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.
La contrattazione di secondo livello è prevista secondo quanto disposto nel presente CCNL.
Gli accordi di secondo livello avranno durata triennale e saranno rinnovabili nel rispetto del principio della non sovrapponibilità e dell'autonomia dei cicli negoziali. Pertanto, le piattaforme sindacali non potranno essere presentate nei sei mesi antecedenti e sei mesi successivi alla data di scadenza del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
La contrattazione di secondo livello farà riferimento a indicatori di redditività, qualità e produttività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale e del territorio, adottabili e/o riadattabili, secondo le specifiche esigenze aziendali, dalle imprese interessate a costruire sistemi di salario variabile per obiettivi.
Elemento retributivo annuo
In considerazione dell'impegno espresso dalle Parti stipulanti, le imprese prive di contrattazione di secondo livello e che non abbiano sottoscritto le apposite intese modificative previste dal presente Capitolo, erogheranno ai lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno, ai quali non sia nemmeno stato riconosciuto, nel corso dell'anno precedente (1º gennaio - 31 dicembre), un trattamento retributivo aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal CCNL (superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), un elemento retributivo annuo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.
Nota a verbale
In caso di modifiche all'attuale legislazione in materia di esclusione di elementi dalla retribuzione imponibile previdenziale, le Parti si incontreranno per concordare gli opportuni adeguamenti della disciplina di cui al presente CCNL.
Contrattazione aziendale
Sono titolari della contrattazione aziendale, con le procedure e i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e le rappresentanze sindacali unitarie.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territoriali alle quali sono associate o conferiscano mandato.
Le piattaforme sindacali dovranno essere inviate contemporaneamente per conoscenza all'Associazione aderente a Confimi cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato. La direzione aziendale darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento.
Nei due mesi dalla data di presentazione della piattaforma aziendale e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo stesso e, comunque, per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Per le ipotesi in cui, dopo cinque mesi dalla scadenza, l'accordo aziendale non sia stato ancora rinnovato, le Parti potranno chiedere che sia svolto un esame in sede territoriale tra l'Associazione e le strutture delle Organizzazioni stipulanti, per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo.
Contrattazione territoriale
Le richieste di piattaforma territoriale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti e dovranno essere inviate alla controparte in tempo utile, al fine di consentire l'apertura delle trattative quattro mesi prima della scadenza.
Sono titolari della contrattazione territoriale le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Nei quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma territoriale e per i due mesi successivi alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nella contrattazione territoriale, le Parti potranno assumere, per la determinazione degli incrementi, oltre a specifici criteri e/o parametri congiuntamente individuati, anche indicatori territoriali forniti da soggetti terzi, individuati di comune accordo.
Le Parti convengono sui principi di non sovrapponibilità tra contrattazione territoriale e contrattazione aziendale e di specialità della contrattazione aziendale rispetto a quella territoriale.
Pertanto, ai datori di lavoro già firmatari di contratti integrativi aziendali non potrà essere richiesto di adottare gli accordi a carattere territoriale, ovvero di dare disdetta dei suddetti contratti aziendali, per applicare quelli territoriali; parimenti, eventuali intese aziendali, successive al recepimento della contrattazione territoriale, sostituiranno integralmente quest'ultima all'interno dell'impresa interessata.
Potranno adottare gli accordi territoriali sottoscritti ai sensi del presente CCNL, i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione definito dalle Parti stipulanti.
Le piattaforme e gli eventuali accordi territoriali sottoscritti, dovranno essere inviati, per conoscenza, a Confimi Impresa Meccanica e alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Intese modificative
Al fine di favorire lo sviluppo economico e occupazionale, mediante la creazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all'avvio di nuove iniziative, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi, la contrattazione potrà realizzare specifiche intese modificative, anche in via sperimentale o temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal presente CCNL e degli accordi dallo stesso richiamati.
Le intese modificative dovranno indicare: gli obiettivi che si intendono conseguire, la durata (qualora di natura sperimentale o temporanea), i riferimenti puntuali agli articoli del CCNL oggetto di modifica, le pattuizioni a garanzia dell'esigibilità dell'accordo con provvedimenti a carico degli inadempienti di entrambe le Parti.
Le intese sottoscritte sono trasmesse per la loro validazione alle Parti stipulanti il CCNL e, in assenza di pronunciamento, trascorsi 20 giorni di calendario dal ricevimento, acquisiscono efficacia e modificano, per le materie e la durata definite, le relative clausole del CCNL.
Le intese modificative, concordate con le Organizzazioni sindacali territoriali e le rappresentanze sindacali unitarie, non potranno riguardare i minimi retributivi, gli aumenti periodici di anzianità e i diritti individuali derivanti da norme inderogabili.
Linee guida per la contrattazione territoriale
Le Parti riconoscono che la negoziazione territoriale può introdurre misure specifiche per migliorare la competitività delle industrie metalmeccaniche del territorio, favorendo la flessibilità organizzativa e l'ottimizzazione dei costi, garantendo al tempo stesso il coinvolgimento dei lavoratori, attraverso un miglioramento del trattamento economico individuale e il conseguimento dei benefici contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente. Nel confronto a livello territoriale, sono privilegiati i seguenti temi: occupazione - andamento industriale - pari opportunità e azioni positive - formazione - salute e sicurezza - welfare - reti per il lavoro e ricollocazione.
Nella definizione del Premio Territoriale di Risultato (PTR), le Parti convengono l'utilizzo di una quota corrispondente all'Elemento Retributivo Annuo, che in tal caso viene superato.
A titolo esemplificativo, si elencano i seguenti indicatori da assumere:
- Produttività territoriale: Ore lavorate aziende aderenti/Ore teoriche lavorabili aziende aderenti, con peso del 50%;
- Indice specifico di produttività: Fatturato medio aziende aderenti/N. Medio dipendenti aziende aderenti, con peso del 50%.
Le Parti possono definire una quota aggiuntiva aziendale (PTRA) al valore del PTR, assumendo a titolo esemplificativo i seguenti indicatori:
- MOL/RV: Valore aggiunto (al netto dei costi del personale, di struttura e di leasing aziendali)/Ricavi delle vendite, con peso del 50%;
- Indice di Performance aziendale: Valore aggiunto (al netto dei costi del personale, di struttura e di leasing aziendali)/N. Medio dipendenti, con peso del 50%.
Le Parti definiscono altresì:
- la durata e i termini di erogazione del premio;
- le cause di sospensione dello stesso e, in tal caso, l'eventuale ripristino dell'Elemento Retributivo Annuo;
- la creazione di un Osservatorio paritetico territoriale.
Aziende in crisi
Le Parti riconoscono la necessità di individuare strumenti utili ad affrontare le situazioni di crisi che possono presentarsi a svantaggio delle imprese e dei lavoratori.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per stato di crisi deve intendersi una crisi aziendale che abbia già registrato il pieno utilizzo degli strumenti contrattuali e per la quale le aziende interessate stiano usufruendo degli ammortizzatori sociali conservativi in via di esaurimento o che potrà essere altresì conclamato dall'avvio delle procedure concorsuali.
In tali casi, le intese potranno riguardare una diversa decorrenza degli incrementi dei minimi contrattuali eventualmente definiti. Al termine del periodo di differimento i minimi contrattuali dovranno essere riallineati agli importi previsti dal CCNL.
La definizione delle intese suddette avverrà in base alla seguente procedura:
- l'azienda interessata invierà all'Associazione territoriale aderente a Confimi Impresa la proposta di differimento;
- l'Associazione territoriale si attiverà con le Organizzazioni sindacali territoriali per illustrare la proposta ed avviare un confronto.
Resta peraltro inteso che gli accordi non potranno intervenire in modo definitivo sui minimi retributivi, sugli aumenti periodici di anzianità e sui diritti individuali derivanti da norme inderogabili.
Contrattazione decentrata e partecipazione dei lavoratori
Le Parti così come concordato nell'accordo del 17 novembre 2020 si danno reciproco impegno di attivare, nell'arco temporale della presente intesa, un confronto al fine di favorire l'implementazione del decentramento contrattuale definendo un giusto equilibrio di contenuti e titolarità tra i vari livelli negoziali, a partire dall'effettivo esercizio del secondo livello contrattuale, sia esso di carattere aziendale e/o territoriale, facilitando esperienze nell'ambito delle relazioni tra le Parti. L'obiettivo è di rendere attuabile la contrattazione territoriale per quelle realtà aziendali che non hanno la copertura del 2º livello di contrattazione.
Politica industriale
In occasione di tale informativa, le Parti svolgeranno congiuntamente un'analisi, approfondimento e un confronto delle dinamiche economiche, produttive, sociali ed occupazionali anche in relazione agli interventi organizzativi e alle evoluzioni connesse a Industry 4.0 e potranno definire iniziative e proposte congiunte di politica industriale, orientate allo sviluppo ed alla crescita del settore metalmeccanico, con riferimento alla realtà delle piccole imprese rivolte al Governo e alle istituzioni nazionali e sovranazionali.
A tal fine, sarà elaborata una base dati periodicamente aggiornata sulla situazione delle PMI nel settore metalmeccanico che ne consentirà di monitorare l'andamento.
Ulteriori incontri di approfondimento potranno essere svolti su richiesta di una delle Parti.
Coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori nell'impresa
Le Parti convengono sull'opportunità di proporre la realizzazione di iniziative sperimentali in materia di partecipazione nella convinzione che valori quali la condivisione, la trasparenza, la fiducia e il riconoscimento rivestano primaria importanza, tanto più in un contesto fluido e complesso come l'attuale. È infatti su questi pilastri valoriali che può essere perseguito un progetto evolutivo delle relazioni industriali che abbia l'ambizione di migliorare la funzionalità organizzativa dell'azienda a vantaggio dell'andamento dell'impresa e dei lavoratori. Consapevolezza delle responsabilità, programmazione condivisa e riconoscimento del valore sono le mete verso cui indirizzarsi, anche attraverso la promozione di percorsi di formazione e reciproco apprendimento collaborativo tra le parti.
Il modello sperimentale sarà implementato dalle Aziende su base volontaria e in accordo con la RSU, con la possibilità di trovare la sua formalizzazione all'interno di un «Protocollo sulla partecipazione». Tale sistema partecipativo si fonderà su quei principi di condivisione operativa già presenti all'interno dei moderni assetti organizzativi nelle Imprese.
Il nuovo modo di lavorare presuppone una continua interazione tra i diversi livelli aziendali ed una piena collaborazione di tutte le parti.
La partecipazione dovrà concretizzarsi nella quotidianità, nelle diverse fasi operative.
Sarà garantita la presenza di un rappresentante dei lavoratori nei gruppi di lavoro (o team cross funzionali), con la presenza cioè delle varie funzioni aziendali, chiamati di volta in volta ad affrontare le varie questioni, di natura produttiva o organizzativa.
Tutti gli aspetti della vita aziendale possono, su volontà delle parti, essere oggetto della sperimentazione partecipativa a partire da quelli rivolti ad aspetti quali l'innovazione, il miglioramento continuo ma anche per la miglior gestione e superamento di situazioni critiche, che meglio potrebbero trovare attuazione con il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei lavoratori.
L'eventuale adozione del modello di partecipazione così delineato potrà essere meglio definito a livello aziendale anche sul piano delle modalità operative.
IV - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si applica:
a) agli stabilimenti di produzione, progettazione, sviluppo e servizio appartenenti al settore metalmeccanico e meccatronico nei quali l'utilizzo dei metalli, semimetalli ed assimilabili abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;
b) agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio considerati affini ai metalmeccanici e ai meccatronici;
c) alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico e meccatronico interconnessioni di significativa rilevanza.
L'inquadramento settoriale delle aziende e il relativo campo di applicazione sono così definiti:
A) SIDERURGICO
COMPRENDE GLI STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferro leghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione, trattamento termico.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede anche a freddo senza soluzione di continuità.
Le Parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di cui alla voce a), stesso comma.
B) NAVALMECCANICO
COMPRENDE GLI STABILIMENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTA ALLA:
- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) ELETTROMECCANICO ED ELETTRONICO
COMPRENDE GLI STABILIMENTI FABBRICANTI ESCLUSIVAMENTE E PREVALENTEMENTE PRODOTTI CHE UTILIZZINO ELETTRICITÀ E NEI QUALI LA PARTE ELETTRICA SIA TIPICA E DI IMPORTANZA FONDAMENTALE, QUALI:
- macchine e apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, l'accumulo, la trasmissione, la misura e utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta, comprese, tra le altre, le seguenti energie: meccanica, termica, magnetica, chimica, nucleare, prodotte da fonti rinnovabili;
- apparecchi e complessi, analogici e digitali, per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione sonora ed audiovisiva, radio e televisione;
- produzione di apparecchi e complessi, analogici e digitali, per elaborazione e trasmissione voce e dati, per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia, la ricerca, lo sviluppo e la progettazione di sistemi e apparati per le telecomunicazioni;
- radar sensori, produzioni balistiche e tecnologie di integrazione, hardware, software e i servizi connessi di sicurezza fisica e tecnologica e le attività di ricerca, sviluppo, progettazione, produzione, montaggio, riparazione e servizio connessi;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti e apparecchiature elettroniche,
- produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
- produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
- fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese.
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza al settore.
D) AUTO-AVIOMOTORISTICO
COMPRENDE GLI STABILIMENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTE ALLA COSTRUZIONE IN SERIE, NEL LORO TOTALE COMPLESSO, DI:
- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture, autocarri;
- aeromobili, missili e veicoli spaziali; aeromobili ad ala fissa e rotante, veicoli e tecnologie. Inclusi i sistemi di comunicazione, spaziali, loro parti;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, motocicli, motofurgoni, aeromobili e missili.
Sono compresi nel settore gli stabilimenti che producono trattori agricoli, che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
E) METALLURGIA NON FERROSA
COMPRENDE GLI STABILIMENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTA ALLA:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento, ecc.);
- fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- trasformazione plastica di metalli non ferrosi e loro leghe in laminati, estrusi, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati.
F) FONDERIE DI SECONDA FUSIONE
COMPRENDE GLI STABILIMENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTA ALLA:
- fusione di ghisa in getti;
- fusione di acciaio in getti.
G) MECCANICA GENERALE
COMPRENDE GLI STABILIMENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTE ALLA:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti e affini;
- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore e a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di trasmissione e cuscinetti a sfera;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura e posa in opera del ferro tondo per cemento armato.
Produzione di:
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la generazione e utilizzazione della energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia, odontoiatria e per applicazioni biotecnologiche in genere; macchine e apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; apparecchi e utensili per il trattamento meccanico di minerali e pietre; apparecchi e utensili per la lavorazione di marmi e affini; macchine e apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);
- macchine, apparecchi e accessori per fabbricare cartoni, carta per cartotecnica, legatoria, stampa (tra cui i sistemi tridimensionale, sinterizzazione e di additive manufacturing); macchine, apparecchi e accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine e apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine e apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili e attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio e armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine e apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi e attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine e apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria, lavanderia e stireria;
- macchine e impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici;
- armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo; macchine e apparecchi per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo;
- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in genere, orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia.
Costruzione e lavorazione di:
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria e affini, utensili e apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici, compresi elettrofoni, digitali e a tecnologia mista, e relativi accessori;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame e imballaggi metallici;
- tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- tubi;
- installazione di impianti, manutenzione e gestione di impianti industriali e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, di sollevamento ed ecologici, telefonici e di reti telefoniche, elettriche e affini e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale.
- prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché attività produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero interconnessioni di significativa rilevanza.
H) L'ESECUZIONE PRESSO TERZI DELLE ATTIVITÀ REGOLATE DAL PRESENTE CONTRATTO.
I) L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI CHE LA EROGHINO ANCHE A FAVORE DI IMPRESE A CUI SI APPLICA IL PRESENTE CCNL.
Norma comune a tutti i settori
Quando l'attività è unica, l'inquadramento di una azienda in un settore è determinato dall'attività effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate nelle definizioni dei settori. Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme corrispondenti a ciascuna attività. Quando invece le distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza.
Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, resta inteso che:
1) si intende per attività quella svolta da una unità produttiva;
2) nell'ambito aziendale si considera autonoma una attività la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell'azienda o vi concorre in modo trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori. Nei casi di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;
4) nell'ambito di una unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore in base al criterio della prevalenza.
Le contestazioni che eventualmente sorgessero circa l'inquadramento di una azienda in un settore saranno esaminate dalle rispettive organizzazioni provinciali; in caso di mancato accordo le controversie saranno deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.
Qualora nell'ambito di una unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione.
I - COMITATO PARITETICO TECNICO - SCIENTIFICO
Confimi Impresa Meccanica e le Organizzazioni sindacali si danno reciprocamente atto che il confronto continuo tra le Parti e la gestione dei processi delle relazioni industriali rappresentano un ulteriore avanzamento nella costruzione di un efficace sistema di rappresentanza in sede di categoria.
Pertanto le parti hanno istituito un Comitato paritetico tecnico scientifico per le piccole e medie imprese metalmeccaniche avente come obiettivo primario l'attuazione di quanto previsto dal presente CCNL.
Il Comitato è composto da un massimo di 6 componenti per Parte e potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo e potrà essere articolato per sezioni tematiche.
Il Comitato adotta un proprio regolamento interno utile a rispondere con efficacia ai compiti ed agli obiettivi previsti.
Il Comitato agisce sulla base di quanto previsto dal presente articolo e su ulteriori indicazioni specifiche delle Parti stipulanti.
Il Comitato ha il compito di:
- elaborare e proporre alle Parti stipulanti una semplificazione/riorganizzazione del testo del CCNL vigente;
- definire i compiti e le attività del sistema di informazione nazionale e territoriale previsto dal presente contratto;
- elaborare e proporre alle Parti stipulanti una riforma dell'attuale inquadramento professionale;
- individuare e proporre alle Parti stipulanti il Fondo di previdenza complementare verso il quale indirizzare i contributi previsti dal CCNL;
- individuare e proporre alle Parti stipulanti le forme e le modalità operative dell'assistenza sanitaria integrativa previste dal CCNL;
- promuovere, inoltre, iniziative di sensibilizzazione finalizzate allo sviluppo della cultura del rispetto della dignità della donna e alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
In particolare, in materia di formazione il Comitato:
- individuerà le specifiche esigenze formative del settore, utilizzando i dati raccolti a livello nazionale e territoriale;
- opererà affinché le politiche formative, elaborate in sede legislativa e amministrativa, risultino coerenti con le esigenze del settore, predisponendo ove necessario un apposito documento di indirizzo;
- individuerà iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti nei processi di mobilità;
- favorirà, anche attraverso la formazione finanziata, le possibilità di apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori migranti, attraverso progetti specifici;
- predisporrà, sulla base delle risorse disponibili, materiale informativo in lingua inglese e francese, che le aziende potranno fornire ai lavoratori suddetti all'atto dell'assunzione;
- predisporrà, al fine di rendere più efficace il confronto in sede aziendale circa la definizione e condivisione di piani aziendali finanziabili anche dai fondi interprofessionali, indirizzi per consentire ai referenti delle Rsu per la formazione e ai corrispettivi responsabili aziendali, la frequenza a corsi formativi inerenti al ruolo, utilizzando i fondi interprofessionali.
Riforma del sistema di inquadramento professionale
Con particolare riferimento alla riforma del sistema di inquadramento professionale, le parti, nel convenire che l'attuale sistema di inquadramento professionale debba essere aggiornato e rivisto tenuto conto dei profondi cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti in questi anni e le ulteriori evoluzioni in atto, comportanti in molti casi un cambiamento della prestazione lavorativa e della professionalità ad essa connessa, concordano di svolgere a partire dal mese di settembre 2021 le riunioni del Comitato tecnico-scientifico con il compito di svolgere un apposito confronto sulla tematica per pervenire ad una proposta da sottoporre alla decisione finale delle parti stipulanti, in particolare riguardo:
- alla ridefinizione delle attuali declaratorie e delle figure professionali, anche in relazione a specifiche caratteristiche di settore, considerando i nuovi e diversi criteri di valutazione della professionalità, comprendendovi l'autonomia e responsabilità gerarchico/funzionale, le competenze tecnico-specifiche, le competenze di tipo trasversale, la polivalenza e polifunzionalità delle prestazioni, il miglioramento continuo e l'innovazione, correlate all'organizzazione del lavoro;
- all'individuazione di un sistema di inquadramento fondato su aree professionali omogenee.
Tale fase di approfondimento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022.
Le parti convengono, sin d'ora, che il nuovo sistema costituirà una riforma complessiva dell'attuale inquadramento professionale che le imprese adotteranno in funzione sia della propria tipologia aziendale e/o di comparto che della eventuale diversa esperienza in essere fermo restando che, in fase di prima applicazione, il re-inquadramento dei dipendenti dovrà essere attuato senza perdite né vantaggi per le aziende e i lavoratori.
Nell'ambito della riforma dell'inquadramento professionale, le parti affronteranno il tema della semplificazione del sistema della Mobilità professionale.
II - SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA METALMECCANICA
Confimi Impresa Meccanica, Fim e Uilm intendendo dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo, convengono sull'importanza e sul rafforzamento di un sistema di informazioni reciproco sulla situazione delle piccole e medie imprese metalmeccaniche attraverso un confronto tra le Parti con cadenza almeno annuale, per individuare e promuovere iniziative, tra cui quelle di formazione congiunta per i componenti delle commissioni paritetiche, e per perseguire soluzioni, riconoscendo quali obiettivi comuni condivisi il benessere e la valorizzazione dell'impresa e dei lavoratori.
Pertanto le Parti convengono di affidare al Comitato paritetico tecnico-scientifico il compito di definire norme, argomenti e sedi, nelle quali le informazioni verranno fornite e discusse, secondo i seguenti principi.
Le sedi di discussione saranno composte su base paritetica con un massimo di 6 componenti per Parte.
Il confronto tra le Parti sarà articolato su 3 livelli: nazionale, territoriale e aziendale.
Livello nazionale
Il Comitato tecnico - scientifico, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, definirà nel dettaglio gli argomenti e i relativi dati e indicatori quantitativi e qualitativi utili per la conoscenza e la discussione sulle prospettive della piccola e media impresa metalmeccanica, segmentata per comparto produttivo. Il confronto tra le Parti, dovrà svolgersi con cadenza almeno annuale.
A titolo esemplificativo, verranno raccolti, condivisi e discussi dati e indicatori relativi alle dinamiche produttive e di mercato delle piccole e medie imprese metalmeccaniche, nonché le dinamiche quantitative e qualitative dell'occupazione, comprendendovi il ricorso alle differenti tipologie di contratto di lavoro, e degli altri elementi relativi ai temi di natura sindacale, ivi compresi gli aspetti retributivi, degli orari e dell'utilizzo degli impianti e della formazione e riqualificazione dei dipendenti nonché le iniziative e i progetti in materia di pari opportunità.
Informazione e confronto in sede nazionale
Entro il primo semestre di ogni anno, Confimi fornirà ai sindacati stipulanti il CCNL, in apposito incontro, una informativa sui dati del settore metalmeccanico, con le previsioni per il futuro, relativamente ai seguenti argomenti:
Andamenti economici
- andamenti congiunturali e di mercato;
- fatturato, principali indici di bilancio, investimenti;
- strategie competitive e principali innovazioni di prodotto e di processo e di organizzazione del lavoro;
Organizzazione aziendale e ambiente
- ricerca e sviluppo, brevetti e innovazioni, rapporti con le Università e centri di ricerca;
- processi di delocalizzazione, internazionalizzazione, "reshoring";
- tutela ambientale, sicurezza, andamento degli infortuni;
- modifiche di assetti societari, processi di crisi e di ristrutturazione, politiche di integrazione industriale e produttiva, rapporti con il sistema creditizio.
Occupazione e formazione
- andamento dell'occupazione, turn-over, utilizzo degli ammortizzatori sociali;
- occupazione giovanile e femminile, andamento dei contratti a tempo determinato, in somministrazione e delle altre forme contrattuali, part-time, progetti di pari opportunità;
- politica formativa: fabbisogni emergenti di determinate tipologie di professionalità e/o qualificazione, contratto Socrate per l'occupazione, apprendistato;
- politiche di welfare integrativo e solidarietà intergenerazionale;
- andamento delle retribuzioni;
- andamento degli orari.
Politica industriale
In occasione di tale informativa, le Parti svolgeranno congiuntamente un'analisi e un confronto e potranno definire iniziative e proposte congiunte di politica industriale rivolte al Governo e alle istituzioni nazionali e sovranazionali. Ulteriori incontri di approfondimento potranno essere svolti su richiesta di una delle Parti.
Salute e sicurezza
Allo scopo di consolidare l'obiettivo di un miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e di prevenzione sui luoghi di lavoro quali valori condivisi e obiettivi comuni delle imprese, dei lavoratori e delle Parti a tutti i livelli, si conviene di istituire, con cadenza annuale, un evento nazionale tematico le cui modalità e contenuti saranno definiti sulla base delle valutazioni condivise circa le aree di intervento che si riterranno prioritarie con particolare attenzione alla prevenzione.
Le Parti predisporranno annualmente a livello nazionale un'analisi e un approfondimento dell'andamento e delle tipologie degli infortuni e dei principali fattori di rischio sulla base delle conoscenze disponibili e tenuto conto delle specificità delle diverse attività che compongono la categoria.
Le Parti definiranno Linee guida per Progetti formativi congiunti RLS RSPP tenuto conto delle esperienze positive già realizzate nelle diverse realtà aziendali o territoriali, al fine di rafforzare il ruolo di prevenzione e intervento di tali organismi e consentire una migliore comprensione del Documento di valutazione dei rischi.
Le Parti definiranno Linee guida per interventi congiunti a livello aziendale di informazione e formazione dei lavoratori e dei preposti allo scopo di promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione nel luogo di lavoro.
Le Parti promuoveranno analisi congiunte a livello aziendale delle situazioni di criticità determinatesi a cui far seguire la realizzazione di iniziative al fine di prevenirne il rischio prendendo in considerazione le buone pratiche e le esperienze già realizzate.
Livello territoriale
Sulla base delle indicazioni del "Comitato", le strutture territoriali di Confimi impresa meccanica, FIM e UILM definiranno gli ambiti territoriali per la raccolta, la condivisione e la discussione di dati e informazioni utili a comprendere le dinamiche produttive e di mercato delle piccole e medie imprese metalmeccaniche, nonché le dinamiche quantitative e qualitative dell'occupazione, comprendendovi il ricorso alle differenti tipologie di contratto di lavoro, e degli altri elementi relativi ai temi di natura sindacale, ivi compresi gli aspetti retributivi, degli orari e dell'utilizzo degli impianti e della formazione e riqualificazione dei dipendenti nonché le iniziative e i progetti in materia di pari opportunità.
Le parti a livello territoriale, sempre sulla base delle indicazioni del "Comitato" definiranno altresì le utili segmentazioni di comparto produttivo per la raccolta, la condivisione e la discussione sui dati.
I dati verranno forniti per iscritto secondo uno schema definito dal "Comitato" stesso.
Informazione e confronto in sede territoriale
A livello territoriale, si svolgerà entro il primo quadrimestre di ogni anno un incontro tra l'Associazione territoriale di Confimi e i sindacati territoriali firmatari del CCNL, che abbia per oggetto i seguenti argomenti:
Andamenti economici
- andamento congiunturali e di mercato dell'industria locale, nuovi insediamenti industriali;
- strategie competitive e principali innovazioni di prodotto e di processo e di organizzazione del lavoro;
Organizzazione aziendale e ambiente
- ricerca e sviluppo, brevetti e innovazioni, rapporti con le Università e centri di ricerca;
- dinamiche di esternalizzazione di attività e processi di appalto;
- tutela ambientale, sicurezza, andamento degli infortuni;
Occupazione e formazione
- andamento dell'occupazione, turn-over, utilizzo degli ammortizzatori sociali, mobilità territoriale; contratti a tempo determinato, in somministrazione e delle altre forme contrattuali, part time;
- interventi nei confronti degli Enti e/o Amministrazioni preposte per quanto attiene: occupazione giovanile, occupazione femminile, ultracinquantenni, disoccupati di lungo periodo, portatori di handicap, azioni positive, formative e di riqualificazione professionale, reti per il lavoro e la ricollocazione, politiche attive del lavoro;
- politica formativa: fabbisogni emergenti di determinate tipologie di professionalità e/o qualificazione, contratto Socrate per l'occupazione, apprendistato;
- andamento delle retribuzioni;
- andamento degli orari;
- conciliazione vita-lavoro;
- monitoraggio della contrattazione aziendale, diffusione e lavoratori coinvolti e della contrattazione territoriale, diffusione, lavoratori coinvolti e indici del premio di risultato territoriale.
In occasione di tale incontro, le Parti svolgeranno congiuntamente un'analisi e un confronto e potranno definire iniziative e proposte congiunte rivolte alle istituzioni locali.
Ulteriori incontri di approfondimento potranno essere svolti su richiesta di una delle Parti.
Politiche attive del lavoro
Le Parti ritengono strategico il ruolo che può essere svolto dalle politiche attive per promuovere l'occupabilità e per favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo, e convengono sulla necessità di individuare iniziative efficaci in stretta collaborazione tra le commissioni territoriali e i soggetti pubblici, a partire dall'ANPAL, e privati presenti sul territorio.
Le Parti individuano alcuni interventi in tal senso:
Promozione di specifiche iniziative formative da svolgere in azienda, anche d'intesa con la RSU, per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali (sia per l'impiego all'interno sia per quello eventualmente esterno all'azienda).
Sviluppare la raccolta dei dati riguardanti le competenze richieste sul territorio per acquisire elementi di orientamento per la riqualificazione professionale del personale.
Promozione dell'adozione del Bilancio delle competenze per agevolare la ricollocazione fornendo altresì elementi utili per la predisposizione del Patto di servizio personalizzato.
Commissioni territoriali per la formazione professionale e l'apprendistato
L'Associazione territoriale imprenditoriale promuoverà d'intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commissioni paritetiche sulla formazione professionale e l'apprendistato, formate da massimo 3 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti.
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall'articolo 9 del vigente Contratto collettivo per la disciplina dell'apprendistato, hanno il compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella emanata a livello territoriale, al fine, tra l'altro, di cogliere tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate, per un maggiore allineamento delle competenze dei lavoratori con quelle richieste dal mercato, per favorire l'incontro tra domanda e offerta e la ricollocazione, preferibilmente nell'ambito dell'azienda, anche utilizzando i risultati emersi da rilevazioni "ad hoc" predisposte nel territorio, con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste in essere dalle Aziende e da progetti interaziendali, ovvero anche da Academy aziendali presenti sul territorio, Università, Competence Center, centri di formazione, ecc.
c) condividere e proporre aree tematiche (anche declinate in corsi) da trasferire a imprese e lavoratori per orientarli alla definizione di piani formativi e per espletare i percorsi di formazione continua, della durata di 24 ore pro-capite previsti;
d) valutare, ai fini di una semplificazione, i processi di condivisione dei piani da presentare ai Fondi della Formazione per le aziende che non hanno rappresentanza interna;
e) monitorare i piani condivisi in commissione e diffondere le buone pratiche;
f) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
g) prestare particolare attenzione alla promozione di iniziative formative a favore delle fasce deboli, dei giovani e dei lavoratori anziani e delle donne in un'ottica di una piena attuazione degli obiettivi di parità di genere nonché a favore delle lavoratrici al rientro dalla maternità.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma semestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati.
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l'Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.
Livello aziendale
In applicazione delle previsioni di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, le imprese che occupano più di 50 dipendenti forniranno con cadenza almeno annuale o ove ricorrano le condizioni previste, informazioni sulla situazione aziendale e sui previsti interventi che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro e le prospettive dell'azienda e in particolare:
- l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica attraverso i più significativi indicatori di bilancio;
- la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione dell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- le decisioni dell'impresa che possano comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Informazione e consultazione in sede aziendale
Entro il primo trimestre di ogni anno, in tutte le aziende con più di 50 dipendenti, si terrà un incontro avente a oggetto le seguenti le seguenti informazioni:
Andamenti economici
- situazione e indicatori dei bilanci consuntivi e previsioni, equilibrio finanziario e fabbisogno;
- andamenti e prospettive produttive;
- andamento del mercato, quote di mercato, mercato di riferimento in atto e potenziale;
- posizionamento competitivo dell'impresa rispetto ai competitors;
- investimenti con effetti rilevanti sulle prospettive riguardo a impianti, macchinari, processi tecnologici, ricerca e sviluppo, formazione, salute e sicurezza;
- ammontare degli investimenti, stato di avanzamento, ricadute sui diversi esercizi.
Organizzazione aziendale e ambiente
- assetto aziendale ed eventuali modifiche organizzative e gestionali, internazionalizzazione e dislocazione di stabilimenti all'estero;
- gli indicatori chiave di prestazione (KPI) sui quali si fonda il modello aziendale e quali quelli di prospettiva;
- programmi produttivi, con dati disaggregati per linee di prodotto;
- diversificazioni produttive e innovazioni tecnologiche di prodotto e/o di processo, e impatto organizzativo;
- le principali azioni di natura commerciale, operativa e industriale che permetteranno la realizzazione degli obbiettivi strategici;
- decentramento produttivo e esternalizzazioni, con riguardo alle caratteristiche generali, le tipologie delle attività decentrate, l'indicazione del loro posizionamento e forma - ricorrente o occasionale, l'eventuale scorporo di linee di prodotto e la localizzazione delle aziende fornitrici;
- piani e investimenti a tutela dell'ambiente, efficienza energetica, sicurezza sul lavoro;
- produzione e smaltimento dei rifiuti, impatto ambientale.
Occupazione e formazione
- andamento e prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età e inquadramento;
- programmi di formazione e di riqualificazione del personale;
- utilizzo e programmi previsti per i contratti di part-time, tempo determinato, somministrazione e altre forme contrattuali;
- iniziative di pari opportunità e progetti di azioni positive, iniziative per l'inserimento dei disabili;
- iniziative per la conciliazione vita-lavoro;
- inquadramento professionale e sviluppo delle competenze;
- andamento delle retribuzioni;
- andamento degli orari e calendario annuo;
- monitoraggio degli indici del premio di risultato e delle iniziative di partecipazione organizzativa.
Confronto e consultazione aziendale
Le scelte aziendali e di mercato che comportino modificazioni produttive e di assetto, o che abbiano effetti sull'occupazione e le prospettive industriali, saranno oggetto di esame congiunto tra la direzione e le Rsu e le organizzazioni sindacali delle Parti stipulanti il presente contratto, preventivamente alla definitiva operatività di tali interventi.
Le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività, saranno oggetto di esame congiunto tra la direzione e le Rsu e le organizzazioni sindacali delle Parti stipulanti il presente contratto, preventivamente alla definitiva operatività di tali operazioni per affrontare eventuali problemi occupazionali e individuare le soluzioni idonee.
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui ai punti che precedono, il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla richiesta, è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento trattato.
I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere, al quale il datore di lavoro darà risposta motivata.
La consultazione si intende in ogni caso esaurita, decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali e al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengano a conoscenza. La Direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch'essi vincolati dall'obbligo di riservatezza.
CAPITOLO SECONDO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di Legge. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi relativi al lavoratore:
1. la tipologia del contratto di assunzione;
2. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3. la sede di lavoro in cui presterà la sua opera;
4. la categoria giuridica di appartenenza, per i soli fini previsti dalla legislazione vigente (compresa quella riguardante l'assicurazione malattia e il congedo matrimoniale);
5. la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro e la retribuzione;
6. l'indicazione dell'applicazione del presente CCNL;
7. la durata dell'eventuale periodo di prova;
8. le altre eventuali condizioni concordate.
La comunicazione avverrà normalmente per iscritto.
Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente CCNL, la modulistica relativa al Fondo di previdenza complementare negoziale di riferimento, i moduli p