CCNL Alimentari - Industria
Categoria Retributiva: Margarina ed Olio - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 31/07/2020 - Decorrenza: 01/12/2019 - Scadenza: 30/11/2023
Ultimo aggiornamento
19 marzo 2026
Panoramica del Contratto
Addetti all'industria olearia e margariniera
Parti Stipulanti
Italmopa
Associazione Industriali Mugnai d’Italia
Unionzucchero
Unione nazionale fra gli Industriali dello Zucchero
Assobibe
Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcooliche
Assalzoo
Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici
Ancit
Associazione Nazionale Conservieri Ittici
Unaitalia
Unione Nazionale Filiere Agroalimentari delle Carni e delle Uova
Federvini
Federazione Italiana Industriali Produttori
Esportatori ed Importatori di Vini
Assica
Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi
Mineracqua
Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente
Uila Uil
Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari
Assolatte
Associazione Italiana Lattiero-Casearia
Anicav
Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali
Assitol
Associazione Italiana dell'Industria Olearia
Unione italiana food
Assocarni
Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Fai Cisl
Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
Assobirra – Associazione dei birrai e dei maltatori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2613,35 € | 3158,68 € |
| 2 | 2433,33 € | 2976,48 € |
| 3 | 2191,69 € | 2730,67 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Margarina ed Olio - Industria: Accordo 26.02.2026_Modifica riposi aggiuntivi e ROL
In data 26 febbraio 2026 è stato siglato da ASSITOL e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, l'accordo per il rinnovo delle disposizioni specifiche per gli addetti all'industria olearia e ...
Alimentari - Industria: Lavoro a turni
A decorrere dall’1.1.2026 per i lavoratori turnisti è prevista la seguente ulteriore maturazione, a titolo di riposi individuali: * per i turnisti 3x6, 15 minuti di riduzione per...
Orario di lavoro (Industria olearia e margariniera)
La durata contrattuale dell'orario di lavoro del singolo lavoratore è pari a 40 ore settimanali da cui sono detratte le riduzioni d'orario.
La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non discontinui è fissata in 39 ore settimanali normalmente concentrate in cinque giorni.
Turnisti 3 x 5, 3 x 6, 2 x 5 , 2 x 6 : l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni semicontinue è fissata in 40 ore che si svolgono su 2 o 3 turni per 5 o 6 giorni settimanali.
Turnisti a ciclo continuo 2 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 233,5 giornate lavorative annue. La collocazione dei 26,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 5,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
Turnisti a ciclo continuo 3 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 233,25 giornate lavorative annue. L'orario di lavoro viene ridotto di 2 ore su base annua. La collocazione dei 27,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 5,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
Lavoro straordinario (Industria olearia e margariniera)
Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario sono le seguenti:
- straordinario compreso fra le 40 e le 48 ore settimanali: 20%.
- straordinario diurno feriale (oltre le 48 ore)
per la 1a ora: 25%;
ore successive: 35%;
- straordinario festivo (oltre le 48 ore) : 70%;
- straordinario di domenica o nei giorni di riposo compensativo(oltre le 48 ore) : 70%;
- straordinario notturno (oltre le 48 ore)
1a ora: 60%;
ore successive: 75%
- Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui) 30%.
Quadri: fermo restando il diritto al godimento delle riduzioni di orario di cui e la non applicabilità della disciplina in materia di lavoro supplementare e/o straordinario:
- sarà corrisposto, a fronte di prestazioni aggiuntive in giorno festivo, un riposo compensativo o un trattamento pari a 1/50 o a 1/25 di minimo tabellare e contingenza di livello di appartenenza a fronte di prestazioni di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a mezza giornata.
- sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza fra le giornate di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell'anno per motivi diversi dai seguenti: ferie, festività coincidenti con le giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 19, permessi sindacali retribuiti e assemblee retribuite
Ferie (Industria olearia e margariniera)
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie secondo i termini sotto indicati.
Lavoratori assunti dal 01.01.2001 viene riconosciuto un periodo di ferie di 4 settimane e 2 giorni con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio.
Lavoratori assunti precedentemente al 01.01.2001 continueranno a beneficiare del trattamento di miglior favore previsto dal CCNL 1o febbraio 1999 con l'aggiunta di un giorno:
Lavoratori assunti | Fino a 10 anni di anzianità | 4 settimane e 2 giorni | |
Da oltre 10 anni fino a 18 anni di anzianità | Operai | 4 settimane e 3 giorni | |
Quadri, impiegati ex QS | 5 settimane e 1 giorno | ||
Oltre 18 anni di anzianità | Operai | 4 settimane e 4 giorni | |
Quadri, impiegati ex QS | 5 settimane e 1 giorno | ||
Lavoratori assunti | Oltre 18 anni di anzianità | Quadri, impiegati ex QS | 5 settimane e 3 giorni |
Mensilità Aggiuntive (Industria olearia e margariniera)
Tredicesima: spetta in occasione della ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Quattordicesima: Le Aziende con più di 40 dipendenti erogheranno la 14a mensilità, normalmente entro la fine del mese di giugno e comunque entro il 31 luglio.
- Le Aziende aventi fino a 10 dipendenti erogheranno un importo corrispondente al 35% della 14a mensilità.
- Le Aziende con da 11 a 40 dipendenti erogheranno un importo pari al 50% della 14a mensilità
- Le Aziende con più di 40 dipendenti erogheranno un importo pari al 100% della 14a mensilità
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