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CCNL Istituzioni socio assistenziali (Fisal - Fidap)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 22/12/2023 - Decorrenza: 01/01/2024 - Scadenza: 31/12/2027

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle aziende e delle cooperative esercenti attività non medica, presso case di cura, case di soggiorno per anziani, RSA, centri socio assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, case famiglia, comunità educative e socio assistenziali.

Parti Stipulanti

Fidap Imprese

Federazione Italiana Datoriali e Pensionati

Confederazione Nazionale delle PMI dei lavoratori Autonomi e dei Pensionati

Fisal Italia

Federazione Italiana Sindacato Anziani e Lavoratori

Confederazione Nazionale dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2024
LivelloPaga BaseTotale
12120,00 €2120,00 €
21930,00 €1930,00 €
31830,00 €1830,00 €

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Orario di lavoro

La durata normale dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali.

L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate.

Lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione e di eventuali superminimi con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione. Nello specifico:

-15% per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali e le otto ore giornaliere;

- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;

- 30% per le ore di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;

- 50% nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di:

-  26 giorni lavorativi comprensivi delle giornate di sabato, se l'orario è distribuito su 6 giorni

- 22 giorni lavorativi in caso di regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa.

Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

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