CCNL Istituzioni socio assistenziali (Fisal - Fidap)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2024
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 22/12/2023 - Decorrenza: 01/01/2024 - Scadenza: 31/12/2027
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle aziende e delle cooperative esercenti attività non medica, presso case di cura, case di soggiorno per anziani, RSA, centri socio assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, case famiglia, comunità educative e socio assistenziali.
Parti Stipulanti
Fidap Imprese
Federazione Italiana Datoriali e Pensionati
Confederazione Nazionale delle PMI dei lavoratori Autonomi e dei Pensionati
Fisal Italia
Federazione Italiana Sindacato Anziani e Lavoratori
Confederazione Nazionale dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2120,00 € | 2120,00 € |
| 2 | 1930,00 € | 1930,00 € |
| 3 | 1830,00 € | 1830,00 € |
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Orario di lavoro
La durata normale dell’orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate.
Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione e di eventuali superminimi con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione. Nello specifico:
-15% per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali e le otto ore giornaliere;
- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
- 30% per le ore di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;
- 50% nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di:
- 26 giorni lavorativi comprensivi delle giornate di sabato, se l'orario è distribuito su 6 giorni
- 22 giorni lavorativi in caso di regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa.
Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
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