S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 22/12/2023
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (Fisal / Fidap)
Testo consolidato del CCNL 22/12/2023
Per i dipendenti delle aziende e delle cooperative esercenti attività non medica, presso case di cura, case di soggiorno per anziani, RSA, centri socio assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, case famiglia, comunità educative e socio assistenziali
Decorrenza: 01/01/2024
Scadenza: 31/12/2027
ROMA, 22/12/2023
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
FIDAP IMPRESE, Federazione Italiana Datoriali e Pensionati, Confederazione Nazionale delle PMI dei lavoratori Autonomi e dei Pensionati - Associazione di Datori di Lavoro,
FISAL ITALIA, Federazione Italiana Sindacato Anziani e Lavoratori, Confederazione Nazionale dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati -Associazione dei lavoratori
Sottoscrivono il rinnovo del presente contratto CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative, esercenti attività' non medica, presso case di cura, case di soggiorno per anziani, RSA, centri socio assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, case famiglia, comunità' educative e socio assistenziali
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro nell'ambito delle attività prestate presso case di cura, case di soggiorno per anziani, RSA, centri socio assistenziali ed educativi per minori, disabili, anziani, case famiglia, comunità educative e socio assistenziali e il relativo personale dipendente.
Inscindibilità delle norme contrattuali
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le aziende e Cooperative elencate nelle diverse categorie di appartenenza e tutte quelle attività similari che possono esservi ricomprese, ed il relativo personale dipendente.
(2) Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.
(3) Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti.
(4) In particolare, sono parte integrante del presente contratto le prestazioni all'Ente Bilaterale ENAB.
(5) Le quote ed i contributi versati all'Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligatorie per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d'omissione dei contributi all'Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al lavoratore l'importo equivalente.
(6) Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'adesione al Fondo interprofessionale il quale ha il compito di effettuare la formazione, riqualificazione e aggiornamento continuo dei dipendenti, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
(7) Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili.
Art. 1 - Classificazione del Personale
I lavoratori cui si applica il presente CCNL sono classificati come segue:
1. Operatore socio sanitario e assistenziale;
2. Massaggiatore;
3. Operatore generico;
4. Accompagnatore;
5. Animatore;
6. Puericultore;
7. Assistente sociale;
8. Collaboratore professionale specializzato;
9. Addetto alla piscina;
10. Assistente sanitario;
11. Tecnico sanitario di radiologia medica;
12. Addetto alle pulizie;
13. Direttore amministrativo;
14. Collaboratore amministrativo;
15. Assistente amministrativo di concetto;
16. Assistente amministrativo d'ordine;
17. Addetto al centralino;
18. Addetto alla cucina;
19. Manutentore;
20. Infermiere generico;
21. Infermiere professionale;
22. Fisioterapista;
23- Infermiere caposala;
24. Responsabile di nucleo;
25. Educatore professionale;
Appartengono al Livello primo i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti che svolgono con carattere continuativo e con autonomia decisionale funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Impresa, con responsabilità generale e che pertanto abbiano poteri decisionali e responsabilità gestionale anche nei confronti di terzi e nella conduzione e coordinamento di risorse umane e materiali, in settori o servizi di particolare complessità operativa e che ne rispondano dei risultati. A decorrere dalla data di attribuzione della presente qualifica potrà essere mensilmente corrisposta, ai lavoratori interessati, un'indennità di funzione fino a 100,00 euro lorde per 13 mensilità da concordarsi in sede di contrattazione aziendale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, appartengono a questa categoria: Direttore di area infermieristica, direttore di area tecnica, dirigente di area riabilitativa, direttore amministrativo.
Appartengono al Livello secondo i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti in possesso d'elevate conoscenze tecniche, amministrative e commerciali, che, in condizioni di autonomia organizzativa e funzionale, svolgono mansioni ad alto contenuto professionale, svolgono con continuità compiti di sovrintendenza, coordinamento e controllo dei relativi sottoposti rispondendo nell'ambito delle funzioni delegate, dell'efficienza e dei risultati conseguiti.
A titolo esemplificativo: vicedirettore, capo sala, capo ostetrica, coordinatore del personale infermieristico, coordinatore di area riabilitativa e tecnico sanitaria, di educatori e di assistenti sociali.
Appartengono al Livello terzo i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti che, in condizioni di autonomia organizzativa e funzionale, sulla scorta delle deleghe direttive generali ricevute, svolgono mansioni che comportano con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici per le quali è richiesta una particolare competenza professionale. Gestiscono altresì i contatti esterni (clienti, fornitori, banche, Enti) dando soluzioni ai problemi organizzativi tecnici, amministrativi e gestionali del settore coordinato.
A titolo esemplificativo: ostetrica, dietista, podologo, igienista dentale, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico ortopedico, odontotecnico, ottico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, cappellano, biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, collaboratore amministrativo.
Appartengono al Livello quarto i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti che operano, anche in regime di autonomia, con specifiche conoscenze di natura amministrativa svolgendo lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità.
A titolo esemplificativo: assistente sanitario, infermiere psichiatrico, impiegato amministrativo di concetto, programmatore di centro elettronico, insegnante corsi di formazione professionale, puericultrice, infermiere generico, massaggiatore, masso fisioterapista, operatore tecnico coordinatore, capo servizi operai, cuoco diplomato.
Appartengono al Livello quinto i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni esecutive che richiedono una preparazione professionale e una pratica del lavoro. Sono in possesso di competenze specifiche nel proprio settore e possono coordinare e formare nel proprio ambito di competenza.
A titolo esemplificativo: operatore socio sanitario, animatore, tecnico di attività motoria in acqua, impiantista, educatore professionale, insegnante, istruttore di nuoto, capocuoco, autista di ambulanza.
Appartengono al Livello sesto i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti in possesso di capacità tecnico pratiche necessarie allo svolgimento di lavori di normale complessità.
A titolo esemplificativo: impiegato d'ordine, operaio specializzato, operatore di centri elettronici, operaio manutentore, operatore tecnico addetto all'assistenza, cuoco, assistente socio sanitario con funzioni educative, assistente socio sanitario con funzioni di sostegno, operaio tecnico.
Appartengono al Livello settimo i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti in possesso delle competenze richieste dalla natura del lavoro acquisite anche mediante prolungata esperienza nel settore in cui operano e per le quali sono richieste normali conoscenze teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico pratiche.
A titolo esemplificativo: ausiliario socio sanitario, addetto all'assistenza per anziani, assistente all'infanzia, autista, assistente e accompagnatore per disabili.
Appartengono al Livello ottavo i soci lavoratori ed i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni d'ordine, di manovalanza e operano sotto la direzione ed il controllo seguendo schemi predisposti o specifiche disposizioni ricevute. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori neo assunti alla prima esperienza lavorativa che, dopo un'anzianità di 12 mesi saranno inquadrati al VII livello.
A titolo esemplificativo: addetti alle pulizie, operaio, addetto alla piscina, commesso, ausiliario, bagnino, centralinista, facchino, portiere, fattorino, addetto alla cucina, addetto alla lavanderia, ausiliario per assistenza per anziani, ausiliario socio sanitario.
Art. 2 - Assunzione e durata del periodo
1) Prima della sua assunzione il lavoratore dovrà presentare la relativa documentazione completa (p.e. dati personali, curriculum ed esperienze lavorative e/o formative, altri documenti utili per l'assunzione, ecc.).
2) Per la fase di svolgimento del rapporto dovrà presentare e firmare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
3) L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore.
4) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente, oltre il riferimento specifico all'applicazione del presente contratto, le seguenti indicazioni:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro o, in mancanza di un luogo fisso o predeterminato, l'indicazione che l'occupazione avviene in luoghi diversi, la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto;
d) la durata del rapporto con la precisazione se è a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, il periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite o la modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
j) i termini di preavviso in caso di recesso.
k) informativa per la bilateralità
5) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livelli | Periodo |
Livello I | 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello II | 50 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello III | 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello IV Copyright S.I.A. s.r.l. | 35 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello V | 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello VI | 25 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello VII | 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello VIII | 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
6) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
7) Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
8) Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
1) L'apprendistato è disciplinato, nelle sue quattro articolazioni tipologiche, dal D.Lgs. n. 167/2011 e dalla normativa contenuta nel presente titolo.
Art. 4 - Disciplina comune dell'apprendistato
La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato.
A. Contratto di apprendistato
L'assunzione dovrà avvenire con un contratto di apprendistato redatto in forma scritta. Il contratto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni richieste dalla normativa nazionale oppure regionale.
L'informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo.
I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
È possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part time non sia inferiore al 60% (sessanta) e senza diminuzione delle ore di formazione previste.
B. Periodo di prova e risoluzione del rapporto
La durata massima del periodo di prova per tutte le tipologie di apprendistato è determinata dalle parti contrattuali, i