CCNL Istituzioni socio assistenziali - Uneba
Categoria Retributiva: Istituzioni Socio - Assistenziali - Uneba (dal 01.11.96)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/03/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 marzo 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 20/01/2020 - Decorrenza: 01/01/2017 - Scadenza: 31/12/2019
Ultimo aggiornamento
02 febbraio 2026
Panoramica del Contratto
Personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Fpl Uil
Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro
Uneba
Unione Nazionale Istituzioni ed Iniziative di Assistenza Sociale
Fp Cisl
Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Fp Cgil
Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1934,70 € | 1934,70 € |
| 2 | 1824,49 € | 1824,49 € |
| 3 | 1628,56 € | 1628,56 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Il 12 dicembre 2025, Uneba e le organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FISASCAT CISL e UILTuCS, hanno sottoscritto con Unisalute l'accordo di rinnovo del piano di assi...
Istituzioni socio assistenziali - Uneba: Aggiornamento minimi contrattuali
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Orario di lavoro
L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore.
Lavoro straordinario
Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.
E' considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio.
Le quote di maggiorazione per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono le seguenti:
- lavoro straordinario diurno: 25%;
- lavoro straordinario notturno: 40%;
- lavoro straordinario festivo diurno: 50%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 60%.
Il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, potrà anche essere retribuito, in accordo con la dipendente o il dipendente, con riposo sostitutivo, da accantonare nella Banca ore (v. infra "Banca ore"), salvo la corresponsione della sola maggiorazione.
Ferie
Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile, di 26 giorni lavorativi nell'arco di un anno (164 ore), fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: va corrisposta di norma prima delle festività natalizie nella misura di una mensilità di retribuzione, frazionabile per dodicesimi in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno (a questi fini le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero).
Quattordicesima : va corrisposta al 1° luglio di ogni anno ed è commisurata alla retribuzione mensile in atto al precedente 30 giugno. La quattordicesima mensilità è frazionabile per dodicesimi in caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti (a questi fini le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero).
Nuovi assunti: con la cessazione del "Trattamento economico progressivo", per quanto riguarda la 14a mensilità i lavoratori avranno diritto al 100% della maturazione dei ratei con effetto dal 1 febbraio 2025.
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